Cassazione Penale, Sentenza n. 29799/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (destinatario misura)
La controversia
La vicenda riguarda la convalida, da parte del G.i.p., dell'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza disposto dal Questore di Napoli con provvedimento del 29 ottobre 2025, notificato all'interessato il 27 novembre 2025. Il ricorrente ha dedotto due censure: primo, che la convalida fosse intervenuta prima del decorso delle quarantotto ore dalla notifica del provvedimento questorile, con violazione del termine a difesa previsto per il contraddittorio cartolare; secondo, che il giudice avesse omesso di valutare una memoria difensiva trasmessa via PEC il 29 novembre 2025 alle ore 10,39, quindi tempestivamente e prima della notificazione dell'ordinanza di convalida. La memoria, inoltre, non era meramente formale ma contestava nel merito l'assenza di un precedente DASPO, circostanza affermata dal Questore e rilevante ai fini della decisione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nella fase di convalida del provvedimento questorile, il termine di quarantotto ore previsto dall'art. 6, comma 3, della legge n. 401 del 1989 tutela anche l'interessato, il quale deve poter depositare memorie difensive entro quel termine. Nel caso concreto, la memoria era stata presentata entro le quarantotto ore dalla notifica del DASPO e prima della notificazione dell'ordinanza del G.i.p.; poiché essa conteneva rilievi sostanziali che imponevano una risposta del giudice, la mancata considerazione ha integrato una violazione del diritto di difesa. Conseguentemente, l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e il provvedimento del Questore è stato dichiarato inefficace limitatamente all'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza.
Norme richiamate
art. 6, comma 3, legge n. 401 del 1989
entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari
La previsione del termine di quarantotto ore opera a tutela del contraddittorio cartolare: entro tale arco temporale devono potersi svolgere sia la richiesta di convalida del pubblico ministero sia le difese dell'interessato.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La violazione del termine difensivo nella procedura di convalida è qualificata come nullità di ordine generale a regime intermedio.
Massime di principio
- Nella procedura di convalida di un provvedimento del Questore soggetto a contraddittorio cartolare, il rispetto del termine di quarantotto ore dalla notifica all'interessato è requisito essenziale della garanzia difensiva.
- La mancata considerazione di una memoria difensiva tempestivamente depositata entro il termine previsto determina una lesione del diritto di difesa e vizia la procedura di convalida.
- Quando il vizio incide sulla fase procedurale di convalida e l'interessato ha effettivamente esercitato il contraddittorio con contenuti non meramente formali, l'annullamento può essere disposto senza rinvio con inefficacia del provvedimento questorile nei limiti oggetto di convalida.
- La nullità per violazione del termine difensivo nella convalida è ricondotta a una nullità generale a regime intermedio.
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