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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11292/2022 del 28/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del tribunale della libertà che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso il provvedimento del Tribunale di Rieti del 15/06/2021. Sosteneva che il provvedimento del 15/06/2021 avesse in realtà disposto una proroga della custodia cautelare oltre il termine di fase (ritenuto dal ricorrente scaduto il 25/06/2021), con conseguente violazione dell'art. 303 c.p.p., e che il tribunale del riesame avesse errato nel ritenere che non si trattasse di proroga e che il termine non fosse già decorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere proposto avverso un provvedimento originariamente non appellabile ex art. 310 c.p.p. e, comunque, per motivi manifestamente infondati. Il giudice ha ritenuto che non si fosse trattato di una "proroga" della custodia cautelare, ma della comunicazione da parte del presidente di sezione della nuova scadenza del termine di fase determinata dal decreto di giudizio immediato (datato 15/06/2020). Applicando l'art. 303 comma 1 lett. b) n. 3-bis, il termine di fase per i reati di cui all'art. 407 comma 2 lett. a) è di un anno e sei mesi; pertanto la nuova scadenza indicata (15/12/2021) era corretta. Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 303 cod. proc. pen.

    comma 1 lett. b) n. 3-bis

    La Corte ha interpretato che l'aumento fino a sei mesi del termine della fase dibattimentale per i delitti indicati dall'art. 407 comma 2 lett. a) è automatico e non richiede un provvedimento motivato del giudice; pertanto la comunicazione della nuova scadenza non costituisce una proroga autonoma impugnabile.

  • art. 407 cod. proc. pen.

    Si è ritenuto che il procedimento riguardava un reato ricompreso nelle ipotesi previste dall'art. 407 comma 2 lett. a), con la conseguente applicazione del termine di fase di un anno e sei mesi.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Il provvedimento impugnato è risultato originariamente non appellabile ex art. 310; pertanto il ricorso era improcedibile nella forma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di ricorso manifestamente infondato la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616.

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Sez. 4, n. 16667 del 31/03/2016, Rv. 266527 - 01

    Richiamata per affermare che l'aumento del termine della fase dibattimentale di cui all'art. 303 è automatico per i delitti contemplati e non richiede provvedimento del giudice.

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizioni procedurali per gli adempimenti a cura della cancelleria (richiamata nella parte dispositivo per la trasmissione degli atti).

Massime di principio

  • La comunicazione da parte del presidente di sezione della nuova scadenza del termine di fase, quando derivi dall'applicazione automatica dei termini previsti dalla legge (es. art. 303 comma 1 lett. b) n. 3-bis per i delitti indicati dall'art. 407), non costituisce una "proroga" autonoma impugnabile.
  • Gli atti originariamente non appellabili ai sensi dell'art. 310 c.p.p. non sono oggetto di impugnazione in cassazione: il ricorso sarà dichiarato inammissibile se proposto contro tali provvedimenti.
  • Per i reati ricadenti nell'art. 407 comma 2 lett. a), il termine della fase dibattimentale è di un anno e sei mesi (1 anno + 6 mesi) e l'aumento è automatico, quindi la scadenza della custodia cautelare di fase si calcola su tale base temporale.
  • Un ricorso con motivazione confusa o con errata ricostruzione dei fatti/processuali rischia di essere dichiarato manifestamente infondato e di comportare condanne per spese processuali e sanzioni a favore della Cassa delle ammende.
  • Se si ritiene che vi sia stata una effettiva proroga illegittima della custodia cautelare, è necessario dimostrare che il provvedimento abbia natura autonoma e impugnabile; la mera comunicazione della nuova scadenza, se basata su termini legali applicabili, non è sufficiente.
  • Prima di proporre impugnazioni, verificare con attenzione le date determinanti (data del decreto di giudizio immediato o altro atto iniziale) e la normativa applicabile per calcolare correttamente i termini di fase.

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