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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02638/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

Gli eredi di una parte deceduta nel corso del giudizio presupposto hanno domandato l’equa riparazione per l’asserita irragionevole durata di quel processo, conclusosi non con decisione nel merito ma per estinzione conseguente a mancata riassunzione dopo l’interruzione e poi alla sopravvenuta transazione. La Corte d’appello, in sede di opposizione e poi in rinvio, ha rigettato la domanda ritenendo operante la presunzione di insussistenza del danno non patrimoniale prevista dall’art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della legge n. 89/2001, valorizzando la transazione come indice del concorde riconoscimento ex post dell’infondatezza delle reciproche pretese. Con il ricorso per cassazione gli eredi hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 392, 393, 394 c.p.c. e degli artt. 383, 384 c.p.c. e 143 disp. att. c.p.c., per avere il giudice del rinvio oltrepassato i limiti segnati dalla precedente cassazione con rinvio e reso una motivazione solo apparente, senza verificare se il ritardo fosse già divenuto risarcibile sino alla transazione o almeno fino all’interruzione; 2) vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. sulla medesima questione; 3) violazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. c), L. n. 89/2001 e dell’art. 6 CEDU, per l’erronea applicazione automatica della presunzione senza considerare il caso concreto; 4) violazione dell’art. 91 c.p.c. sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendo che il giudice del rinvio non si fosse conformato al principio di diritto e ai limiti dell’accertamento fissati dall’ordinanza rescindente. In particolare, ha censurato il fatto che la Corte territoriale avesse sostituito alla verifica richiesta sulla permanenza dell’interesse alla decisione fino alla transazione o all’interruzione una diversa valutazione, fondata sul contenuto della transazione e su un supposto riconoscimento ex post dell’infondatezza delle azioni, così introducendo in modo improprio un tema di abuso del processo non ricompreso nel giudizio di rinvio. La Suprema Corte ha quindi cassato il decreto impugnato e rinviato alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione, perché riesamini la domanda attenendosi al principio già enunciato. I motivi terzo e quarto sono rimasti assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2-sexies, lett. c), L. n. 89/2001

    La presunzione iuris tantum di insussistenza del danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo non opera automaticamente quando l’estinzione per inattività segua una transazione intervenuta dopo che la durata complessiva del processo è già divenuta irragionevole; occorre una verifica concreta del momento in cui il ritardo è maturato.

  • art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), L. n. 89/2001

    comma 2-quinquies, lett. a

    La causa di esclusione dell’indennizzo per abuso del processo è fattispecie distinta rispetto alla presunzione di insussistenza del danno; non può essere introdotta nel giudizio di rinvio se non è stata oggetto dell’accertamento rescindente.

  • art. 6 CEDU

    È richiamato a sostegno della tutela contro l’eccessiva durata del processo e della necessità di una valutazione non automatica della presunzione di mancato pregiudizio.

  • art. 392 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio il giudice deve rispettare i limiti segnati dalla cassazione rescindente.

  • art. 393 c.p.c.

    Rileva nel perimetro del giudizio di rinvio e della prosecuzione dopo cassazione.

  • art. 394 c.p.c.

    Il giudice del rinvio non può discostarsi dal decisum rescindente e dai fatti definitivamente accertati.

  • art. 383 c.p.c.

    È richiamato insieme alle norme sul rinvio per evidenziare i limiti del potere del giudice di rinvio.

  • art. 384 c.p.c.

    Il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione vincola il giudice di rinvio.

  • art. 143 disp. att. c.p.c.

    È menzionato quale norma processuale rilevante nel rispetto dei limiti del rinvio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È il parametro formale del motivo di ricorso per vizio motivazionale.

  • art. 91 c.p.c.

    Regola la condanna alle spese in base alla soccombenza.

Massime di principio

  • La presunzione legale di insussistenza del danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo non può essere applicata in modo automatico e svincolato dal concreto momento in cui il ritardo è maturato; se il processo è già divenuto irragionevole prima della transazione o dell’estinzione per inattività, la presunzione richiede una verifica specifica.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al perimetro tracciato dalla sentenza di cassazione: può compiere ulteriori accertamenti solo per colmare le lacune indicate dalla pronuncia rescindente, ma non può introdurre una diversa fattispecie giuridica o nuovi fatti incompatibili con quanto definitivamente accertato.
  • È illegittimo fondare il rigetto della domanda di equa riparazione su un diverso titolo di esclusione dell’indennizzo, quale l’abuso del processo, quando la cassazione con rinvio abbia demandato esclusivamente l’esame della durata irragionevole e della operatività della presunzione di cui alla legge Pinto.
  • Nella valutazione del danno da irragionevole durata deve considerarsi la permanenza dell’interesse delle parti alla pronuncia giudiziale fino alla definizione del contrasto o, almeno, fino all’interruzione del processo, se tale interesse non sia stato validamente superato da elementi già definitivamente accertati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

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