Cassazione Penale, Sentenza n. 04597/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro: Tassone deduceva, tra l'altro, la prescrizione dei reati indicati ai capi I) e J) (usura su periodi cronologici antecedenti), censurava la valutazione delle prove (dichiarazioni della persona offesa, intercettazioni, calcolo del tasso usurario), la configurazione delle aggravanti (stato di bisogno, attività imprenditoriale della vittima) e il trattamento sanzionatorio (mancato riconoscimento delle attenuanti e riduzione pena per prescrizione limitata a tre mesi). Pugliese denunciava violazione del principio di immutabilità del giudice (utilizzo di atti/escussioni eseguite da collegio diverso senza consenso valido), omissione di risposta alle memorie difensive, vizi di motivazione sull'accertamento della responsabilità e sulle aggravanti e mancato riconoscimento delle attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Sulla prescrizione (Tassone) ha rilevato che l'usura è reato a consumazione prolungata: i fatti contestati si sono consumati a gennaio 2007 (capo I) e agosto 2008 (capo J); essendo la pena edittale massima per l'usura aggravata di 15 anni, il termine di prescrizione, con gli atti interruttivi considerati, scadeva oltre la data della sentenza impugnata (ottobre 2025 e agosto 2026), quindi la eccezione era infondata. Sull'immutabilità del giudice (Pugliese) la Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite (cfr. sentenze Iannasso e Bajrami): in caso di rinnovazione per mutamento del collegio non è necessario il consenso alla lettura degli atti già assunti quando la ripetizione non sia stata richiesta, ammessa o possibile; la difesa non aveva depositato la lista ex art. 468 c.p.p. e non aveva chiesto la ripetizione tempestivamente, perciò l'eccezione è inammissibile. Quanto al merito (responsabilità, aggravanti, valutazione delle prove), la Cassazione ha ritenuto che le doglianze fossero questioni di merito già esaminate e adeguatamente motivate in fatto dalla Corte d'appello: le dichiarazioni della persona offesa erano corroborate da intercettazioni, sequestri di assegni e movimenti finanziari; i ruoli differenti ma complementari degli imputati sono risultanti; le aggravanti (stato di bisogno, attività imprenditoriale) sono state ritenute desumibili dalle modalità del rapporto e dalla sproporzione del tasso (20% mensile). Perciò i motivi attaccavano valutazioni di fatto non sindacabili in cassazione. Esito procesale pratico: dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, al versamento di €3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, nei limiti e nelle misure indicate (con precisazione che alcune richieste di rimborso avanzate dalle parti civili risultavano rivolte solo a Tassone per effetto della sentenza di appello e dunque non potevano essere estese a Pugliese).
Norme richiamate
art. 157 cod. pen.
Usata per calcolare i termini di prescrizione in rapporto al massimo edittale; la Corte ha applicato la disciplina della prescrizione in combinato con l'art. 161 e con i raddoppi/operatività degli atti interruttivi
art. 161 cod. pen.
Richiamato con art. 157 per determinare la durata del termine prescrizionale in relazione alla pena edittale
art. 644 cod. pen.
Norma sull'usura; la Corte ha considerato l'usura aggravata (comma quinto) con pena edittale massima di 15 anni, parametro per il calcolo della prescrizione e per qualificare la condotta come consumazione prolungata
art. 110 cod. pen.
Richiamato per il concorso di persone nel reato; la sentenza ha ritenuto provato il concorso con ruoli differenziati e complementari
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato nelle censure sulla motivazione; la Corte ha ritenuto che non sussistessero omissioni o contraddizioni manifeste nella motivazione della Corte d'appello
art. 468 cod. proc. pen.
le parti devono depositare la lista almeno sette giorni prima
La Corte ha richiamato l'obbligo di depositare la lista dei testimoni per la nuova escussione quando richiesta; l'assenza di tale deposito ha reso inammissibile la pretesa di riassunzione dei testi dopo mutamento del collegio
art. 507 cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti entro cui il giudice può disporre la nuova assunzione delle prove già acquisite in caso di mutamento del collegio, purché sussistano condizioni di assoluta necessità
art. 121 cod. proc. pen.
Memorie difensive: la Corte ha osservato che il mancato esplicitare l'incidenza delle memorie sul decisum non consente di dedurre omissione motivazionale rilevante in cassazione
artt. 62-bis e 133 cod. pen.
Richiamati in relazione alle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano indicato elementi positivi specifici tali da giustificarne il riconoscimento
art. 7 CEDU (principio di non retroattività peggiorativa)
Invocato con riferimento all'inapplicabilità retroattiva di mutamenti giurisprudenziali non prevedibili; la Corte ha ritenuto che non vi fosse un overruling imprevedibile dato il contrasto giurisprudenziale preesistente
Massime di principio
- Per i reati a consumazione prolungata (es. usura) la prescrizione si computa a partire dall'ultimo atto consumativo; la scelta del massimo edittale deve tener conto dell'eventuale forma aggravata quando prevista
- Un'eccezione di prescrizione è infondata se, alla data della decisione impugnata, il termine prescrizionale non risultava ancora decorso tenendo conto degli atti interruttivi e della pena edittale corretta
- In caso di mutamento del collegio, la lettura/riutilizzo di atti già assunti non richiede sempre un nuovo consenso: la parte che intende riesaminare testimoni deve depositare tempestivamente la lista ai sensi dell'art. 468 c.p.p.; in mancanza, la mancata ripetizione non è idonea di per sé a determinare nullità insanabile
- La Corte di cassazione non sindaca nuovamente la valutazione della credibilità delle prove e delle intercettazioni se tali valutazioni sono coerentemente motivate in fatto dalla Corte d'appello; sono sindacabili solo vizi di motivazione manifesti, contraddizioni o omissioni essenziali
- Per provare aggravanti come lo stato di bisogno o la conoscenza dello svolgimento di attività imprenditoriale della vittima, il giudice può desumere elementi dalla sproporzione delle condizioni praticate, dalle modalità operative e dai riscontri oggettivi (assegni, movimenti di denaro, intercettazioni)
- Le doglianze che si limitano a proporre una diversa valutazione delle prove senza evidenziare vizi logici o contraddittori nella motivazione sono inammissibili in Cassazione
- Se si invoca l'irretroattività di mutamenti giurisprudenziali, bisogna dimostrare che il mutamento era imprevedibile e abbia impedito un ragionevole affidamento su un orientamento consolidato; il semplice contrasto giurisprudenziale esclude l'imprevedibilità
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