Cassazione Penale, Sentenza n. 33609/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 26/01/2023 del Tribunale di Teramo che aveva rigettato l'istanza di rimessione in termini per richiedere il giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p., in conseguenza delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 150 del 2022. Il ricorrente denunciava violazione di artt. 3 e 25 Cost., art. 2 c.p., art. 442 c.p.p. e art. 24 del d.lgs. n. 150/2022
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il ricorrente ha poi ottenuto la rimessione in termini richiesta (come documentato dalla dichiarazione di rinuncia e dal verbale di udienza). La Corte ha richiamato l'art. 568, comma 4, c.p.p., secondo cui l'interesse a impugnare deve essere concreto e idoneo a determinare un vantaggio pratico; essendo l'interesse già soddisfatto con la rimessione, l'impugnazione non era più ammissibile. Il ricorrente è stato esentato dalla condanna alle spese processuali, stante l'inammissibilità dovuta al sopravvenuto riconoscimento del diritto da lui perseguito
Norme richiamate
Costituzione, articolo 3
Richiamato dal ricorrente come presunta violazione dei principi di uguaglianza; la Corte non ha affrontato il merito costituzionale in ragione della sopravvenuta carenza di interesse
Costituzione, articolo 25
Invocato dal ricorrente in relazione a garanzie processuali; non è stato valutato nel merito a causa dell'inammissibilità per mancanza di interesse concreto
Codice penale, articolo 2
Richiamato dal ricorrente nella prospettazione delle violazioni normative, ma la Corte non si è pronunciata sul punto per sopravvenuta carenza di interesse
Codice di procedura penale, articolo 442
Norma sul giudizio abbreviato; il ricorso verteva sul rigetto della rimessione in termini per poter richiedere tale rito dopo le modifiche legislative; la questione è divenuta in concreto priva di rilevanza dopo l'accoglimento della rimessione
Codice di procedura penale, articolo 568, comma 4
Interpretata dalla Corte come principio che limita l'ammissibilità delle impugnazioni: l'interesse a proporre impugnazione deve essere concreto e idoneo a ottenere un vantaggio pratico, sicché la sopravvenuta soddisfazione dell'interesse determina l'inammissibilità
Decreto legislativo n. 150 del 2022, articolo 24
Richiamato dal ricorrente come fonte delle modifiche che hanno reso possibile la nuova richiesta di rito abbreviato; la Corte non ha esaminato né interpretato la norma sul merito, avendo risolto il caso per sopravvenuta carenza di interesse
Massime di principio
- Se il ricorrente ottiene, durante il procedimento d'impugnazione, il rimedio o l'effetto concreto per cui ha proposto ricorso (es. rimessione in termini), il ricorso può diventare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
- L'interesse ad impugnare deve essere concreto e volto a conseguire un vantaggio pratico: la mera aspirazione a una correzione tecnico‑giuridica della motivazione non è sufficiente
- Quando l'inammissibilità deriva da un evento favorevole al ricorrente, è possibile essere esentati dalla condanna alle spese processuali
- In situazioni analoghe la Corte tende a decidere sull'ammissibilità procedurale prima di entrare nel merito; se l'interesse è venuto meno il giudice di legittimità non approfondirà le questioni sostanziali
- Per evitare esborsi inutili e tempi di giudizio, se il motivo dell'impugnazione viene soddisfatto nel frattempo è prudente comunicare tempestivamente la sopravvenuta mancanza di interesse e valutare la rinuncia all'impugnazione
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