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Ordinanza

Ordinanza n. 12619/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensiva: a) del verbale del -OMISSIS- del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale Militare, Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito di -OMISSIS-, con il quale il ricorrente è stato dichiarato inidoneo agli accertamenti psicofisici per la seguente causa “ipoacusia bilaterale con perdita peggiore pari a 45 db sugli 8000 hz a sinistra” e, di conseguenza, escluso dal Concorso bandito con M_D AB05933 REG2025 0450550 09.10.2025 del Ministero della Difesa, Direzione generale per il personale militare per il reclutamento nell’Esercito di 6.000 Volontari in ferma prefissata iniziale per il 2° blocco; b) degli atti e della documentazione medica, ancorché non conosciuti, relativi al giudizio di non idoneità fisica al Concorso bandito con M_D AB05933 REG2025 0450550 09.10.2025 del Ministero della Difesa, Direzione generale per il personale militare; c) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti o comunque connessi. NONCHE’ per la declaratoria del diritto del ricorrente all’inserimento nella graduatoria del Concorso bandito con M_D AB05933 REG2025 0450550 09.10.2025 del Ministero della Difesa, Direzione generale per il personale militare per il reclutamento nell’Esercito di 6.000 Volontari in ferma prefissata iniziale per il 2° blocco, con il punteggio conseguito all’esito delle prove concorsuali

Giustizia amministrativa202606588

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità agli accertamenti psicofisici ed esclusione dal concorso per il reclutamento di 6.000 VFI dell’Esercito, secondo blocco

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il verbale con cui è stato dichiarato inidoneo agli accertamenti psicofisici ed escluso dal concorso, contestando la diagnosi relativa a una ipoacusia bilaterale, con perdita uditiva indicata in 45 dB sugli 8000 Hz a sinistra. Ha prodotto documentazione medica diretta a dimostrare l’insussistenza della causa di inidoneità. Ha inoltre chiesto, previa sospensione cautelare, l’annullamento degli atti impugnati e l’accertamento del diritto all’inserimento nella graduatoria con il punteggio conseguito nelle prove concorsuali.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento né quella relativa all’inserimento in graduatoria. Ha disposto una verificazione, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., per accertare in contraddittorio la sussistenza, l’entità e gli eventuali effetti menomanti dell’affezione posta a fondamento dell’esclusione, nonché il codice attribuibile al candidato e la sua idoneità o meno al reclutamento sotto tale profilo. L’incarico è stato affidato alla Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare, con facoltà di avvalersi di specialisti. L’Amministrazione dovrà trasmettere la documentazione necessaria, comprese le norme e regole tecniche applicabili. Le parti potranno partecipare alle operazioni mediante i propri difensori e consulenti tecnici, previo avviso. La relazione dovrà essere comunicata e depositata entro il 25 settembre 2026. La camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata al 14 ottobre 2026. La decisione sulle spese, comprese quelle della verificazione, è stata differita alla conclusione della fase cautelare. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati personali e sanitari.

Norme richiamate

  • art. 19 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della verificazione disposta dal giudice.

  • art. 66 c.p.a.

    Disciplina l’ordine e lo svolgimento della verificazione istruttoria affidata a un organismo tecnico.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela e l’oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di un giudizio di non idoneità psicofisica adottato nell’ambito di un concorso militare dipende dall’effettiva sussistenza e dall’entità di una specifica affezione, il giudice amministrativo può disporre una verificazione tecnica in contraddittorio per accertare la patologia, i suoi eventuali effetti menomanti, il codice sanitario applicabile e la conseguente idoneità al reclutamento.
  • Nella verificazione relativa a un giudizio sanitario concorsuale, l’amministrazione deve mettere a disposizione dell’organo verificatore la documentazione necessaria, incluse le norme e le regole tecniche applicabili agli accertamenti e alla valutazione dell’idoneità.
  • Le parti devono essere previamente avvisate delle operazioni di verificazione e possono parteciparvi tramite il difensore e un consulente tecnico, con verbalizzazione degli eventuali rilievi.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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