Sentenza del 17/01/2017 n. 13 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
L'omessa o irregolare tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino legittima l'accertamento induttivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva determinato maggiori imposte IRES, IRAP e IVA, oltre a sanzioni e spese, per complessivi euro 50.820,10. L'Ufficio aveva rilevato che, a seguito dell'affitto dell'azienda dalla ditta individuale alla società, le rimanenze di magazzino non risultavano correttamente trasferite o documentate. Durante la verifica erano inoltre emerse irregolarità nelle scritture contabili, incoerenze tra inventario iniziale, inventario finale e fatture di acquisto, nonché anomalie nella cassa. La società sosteneva che la merce non venduta fosse ancora presente nei locali, sebbene danneggiata o obsoleta, e contestava la ricostruzione induttiva dell'Ufficio e l'impossibilità di effettuare un controllo fisico presso i locali aziendali.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza favorevole alla società emessa dalla CTP e confermando la pretesa impositiva. Ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo ai sensi degli artt. 39, 40 e 41-bis del D.P.R. n. 600/1973, poiché la contabilità e le scritture di magazzino erano inattendibili e non consentivano di determinare con certezza le giacenze. L'impossibilità di controllare fisicamente la merce, accatastata senza ordine e non riferibile con certezza alla ditta individuale o alla società, ha ulteriormente giustificato la ricostruzione dei ricavi. È stata esclusa la violazione del divieto di doppia presunzione, poiché una delle presunzioni utilizzate dall'Ufficio derivava da una presunzione legale prevista dall'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972. La società contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 800, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 39 del D.P.R. n. 600/1973
Consente l'accertamento induttivo del reddito d'impresa quando la contabilità, comprese le scritture ausiliarie di magazzino, è omessa, irregolare o complessivamente inattendibile. Nel caso concreto, le irregolarità degli inventari, della cassa e delle giacenze hanno legittimato la ricostruzione dei ricavi.
Artt. 40 e 41-bis del D.P.R. n. 600/1973
Sono stati richiamati come basi normative dell'accertamento del maggior reddito d'impresa operato dall'Ufficio.
Art. 6 del D.P.R. n. 633/1972
È stato interpretato come fonte di una presunzione legale rilevante ai fini IVA in relazione al possesso di merci provenienti da altra attività commerciale decorso il periodo previsto dalla norma. Tale presunzione può concorrere con altri elementi senza integrare, di per sé, una vietata doppia presunzione.
Cassazione n. 18018/2007
Il principio richiamato è che l'omessa o irregolare tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino consente all'Ufficio di procedere ad accertamento induttivo del reddito d'impresa sulla base di dati e notizie disponibili.
Cassazione n. 17953/2013
Il divieto di doppia presunzione riguarda il collegamento tra presunzioni semplici e non impedisce l'utilizzo congiunto di una presunzione semplice e di una presunzione legale.
Massime di principio
- La tenuta irregolare o l'omessa tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino può rendere inattendibile l'intera contabilità e consentire all'Amministrazione finanziaria di ricostruire induttivamente i ricavi.
- Le giacenze devono essere documentate in modo coerente con inventari, fatture di acquisto, vendite e movimentazioni di magazzino; la mera affermazione che la merce sia ancora presente, danneggiata o obsoleta non è sufficiente senza una prova verificabile.
- Se la merce è conservata in modo disordinato o non è possibile attribuirla con certezza al soggetto verificato, l'impossibilità del controllo fisico può costituire un ulteriore elemento a sostegno dell'accertamento induttivo.
- Il divieto di doppia presunzione non opera quando il ragionamento dell'Ufficio combina una presunzione semplice con una presunzione legale prevista dalla legge.
- In caso di cessione o affitto d'azienda, il trasferimento delle rimanenze deve essere documentato con precisione; la mancata riconciliazione tra beni della cedente e beni della subentrante può generare presunzioni di acquisti o vendite non contabilizzati.
- Per contestare efficacemente un accertamento induttivo è necessario fornire una ricostruzione analitica e documentata delle giacenze e dimostrare l'erroneità concreta dei dati utilizzati dall'Ufficio, non limitandosi a contestazioni generiche.
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