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Ordinanza

Ordinanza n. 79/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 5735 del 22 ottobre 2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202508902

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che ha respinto la domanda cautelare proposta contro il mancato superamento della prova orale del concorso per 180 posti nella carriera prefettizia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

L'appello cautelare riguarda il mancato superamento della prova orale del concorso pubblico per titoli ed esami a 180 posti per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia. Il candidato ha contestato, in particolare, la predeterminazione dei criteri e delle modalità di valutazione della prova orale, la sufficienza della motivazione espressa mediante voto numerico e la legittimità dell'accorpamento delle materie della prova orale in cinque macro-gruppi, alla luce dell'art. 12, commi 3 e 5, del bando e, sistematicamente, dell'art. 10, comma 1, del medesimo bando. Il TAR aveva ritenuto i criteri predeterminati dalla Commissione sufficientemente congrui, chiari e precisi e aveva escluso che l'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994 e l'art. 12 del bando vietassero l'accorpamento delle materie.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare soltanto ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza disporre la rinnovazione interinale della prova orale. Ha ritenuto che le questioni sulla predeterminazione dei criteri, sulla sufficienza della motivazione mediante voto numerico e sulla legittimità dell'accorpamento delle materie richiedano un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare e debbano essere esaminate nel giudizio di merito. Ha inoltre escluso la sussistenza del periculum in mora necessario per disporre immediatamente la rinnovazione della prova. In considerazione del pregiudizio prospettato e del bilanciamento complessivo degli interessi, ha ordinato la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito e ha compensato le spese dell'appello cautelare.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare proposto contro l'ordinanza cautelare del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in presenza di ragioni di particolare urgenza e nel bilanciamento degli interessi, di disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito; nel caso concreto, l'accoglimento cautelare è stato limitato a tale effetto acceleratorio.

  • art. 12 d.P.R. n. 487/1994

    È richiamato con riguardo alla disciplina della prova orale e alla questione della possibilità di accorpare le materie in macro-gruppi; l'ordinanza non risolve definitivamente tale questione.

  • art. 12, commi 3 e 5, del bando di concorso

    È richiamato per valutare la legittimità dell'accorpamento delle materie della prova orale; la questione è rinviata alla sede di merito.

  • art. 10, comma 1, del bando di concorso

    È richiamato quale parametro sistematico ulteriore per la valutazione della legittimità dell'accorpamento delle materie; anche tale profilo richiede approfondimento nel merito.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, le questioni sulla legittimità dei criteri di valutazione di una prova concorsuale, sulla sufficienza della motivazione espressa mediante voto numerico e sull'interpretazione delle disposizioni del bando possono essere riservate al giudizio di merito quando richiedano un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria propria della tutela cautelare.
  • La sussistenza di un possibile fumus sulle censure relative a una prova concorsuale non comporta automaticamente la rinnovazione interinale della prova: è necessario anche accertare il periculum in mora, che può essere escluso quando le questioni controverse siano suscettibili di definizione con sentenza in tempi compatibili con la tutela richiesta.
  • L'accoglimento dell'istanza cautelare può essere limitato alla sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza concessione della misura tipica richiesta, quando tale soluzione realizzi un adeguato bilanciamento tra il pregiudizio prospettato e l'esigenza di non anticipare interinalmente gli effetti della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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