Cassazione Penale, Sentenza n. 16966/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Forward srl ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il sequestro preventivo a fini impeditivi dell'impianto di riproduzione musicale e delle casse amplificate usate nell'Emerald's Bar, contestando violazione di legge e vizio di motivazione (art. 659 c.p. e art. 321, comma 1, c.p.p.). Ha dedotto che, dopo la data del fatto (08/02/2023), la società aveva eseguito lavori di risanamento acustico e sostituito l'impianto con apparecchi muniti di limitatori conformi alla normativa vigente, documentazione non valutata dal giudice del riesame; ha contestato la valutazione della protrazione della condotta oltre la data del fatto e l'utilizzo di denunce relative agli anni 2024-2025, nonché l'asserita non pertinenzialità degli schiamazzi di avventori e rumori dei dipendenti rispetto all'impianto sottoposto a sequestro. Ha infine sostenuto che per valutare il superamento dei limiti occorrevano rilievi fonometrici e riferimento alla legge n. 447/1995.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente valutato il fumus commissi delicti e il periculum in mora, richiamando le denunce dei residenti che attestavano la protrazione di rumori incompatibili con il riposo notturno anche negli anni 2024-2025 (musica con porte aperte, schiamazzi di avventori e rumori dei dipendenti). La Corte ha precisato che il giudice del riesame deve valutare le concrete risultanze processuali e non solo la astratta configurabilità del reato, ma senza sindacare la fondatezza definitiva dell'accusa; ha inoltre richiamato la giurisprudenza che distingue l'illecito amministrativo per il mero superamento dei limiti previsti dalla legge n. 447/1995 dall'integrazione della contravvenzione di cui all'art. 659 c.p. quando l'attività è esercitata eccedendo le normali modalità, nonché la responsabilità del gestore che non impedisca schiamazzi continui degli avventori. Per l'inammissibilità del ricorso la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese e ha irrogato la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 659 cod. pen.
La Corte distingue tra: illecito amministrativo (mero superamento dei limiti di emissione stabiliti dalla legge n. 447/1995), contravvenzione di cui al comma 1 (quando l'attività o il mestiere eccede le normali modalità di esercizio e turba la pubblica quiete) e comma 2 (violazione di specifiche prescrizioni). Inoltre il gestore di un pubblico esercizio può integrare l'art. 659 comma 1 non impedendo gli schiamazzi degli avventori.
art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
Regola il sequestro preventivo; il giudice del riesame deve valutare il fumus commissi delicti e il periculum in mora sulla base delle concrete risultanze processuali, indicando anche sommariamente le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria.
art. 325 cod. proc. pen.
Limita l'accesso alla Cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo alla sola violazione di legge, intesa anche come errores in iudicando o in procedendo o vizi motivazionali talmente gravi da rendere incomprensibile il percorso logico.
legge 26 ottobre 1995, n. 447
Fonte dei limiti di emissione sonora: il superamento dei valori fissati può integrare un illecito amministrativo, ma la Corte sottolinea che l'accertamento del reato ex art. 659 può fondarsi anche su elementi diversi dai rilievi fonometrici quando emergano elementi di persistenza e intensità della molestia.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di sanzione pecuniaria a carico del ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo a fini impeditivi richiede la dimostrazione, anche sommaria, del fumus commissi delicti e del periculum in mora basata sulle concrete risultanze processuali; il giudice del riesame non può limitarsi a valutazioni astratte.
- La mancata esecuzione di rilievi fonometrici non esclude in radice la possibilità di adottare misure cautelari se risultano denunce e altri elementi che attestano persistenza, intensità e durata delle molestie sonore.
- Occorre distinguere tra il mero superamento dei limiti di emissione (illecito amministrativo secondo la legge 447/1995) e la condotta penalmente rilevante ex art. 659 c.p. quando l'attività è esercitata oltre le normali modalità o si violano prescrizioni specifiche.
- La responsabilità del gestore di un pubblico esercizio può sorgere anche per gli schiamazzi degli avventori quando non adotti misure idonee a prevenirli o a richiedere l'intervento dell'autorità, essendo tale controllo un obbligo giuridico connesso all'esercizio dell'attività.
- In Cassazione contro provvedimenti di sequestro preventivo è preclusa la riesamina in fatto della motivazione: le doglianze attinenti alla valutazione in fatto dei dati probatori sono inammissibili se non configurano specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali abnormi.
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