Cassazione Civile, Ordinanza n. 34621/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
La controversia nasce da espressioni ingiuriose pronunciate da una persona nei confronti di una collega di lavoro in un contesto lavorativo, con riferimento a fatti del 22 dicembre 2012. In primo grado civile era stata accolta la domanda risarcitoria, anche sulla base di un precedente giudizio penale di primo grado che aveva ritenuto integrato il delitto di ingiuria e aveva liquidato un danno. In appello, però, il Tribunale ha riformato la decisione e ha rigettato la domanda, ritenendo che il fatto fosse provato ma che il danneggiato non avesse allegato e provato il danno non patrimoniale conseguente, escludendo che esso fosse in re ipsa. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, motivazione apparente e violazione/falsa applicazione delle norme sull’onere della prova e sulla prova presuntiva, sostenendo che il pregiudizio all’onore e alla reputazione era stato ritualmente allegato e risultava anche dagli atti del giudizio penale e civile di primo grado; 2) violazione dell’art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese di lite. La ricorrente ha inoltre sostenuto che la depenalizzazione del reato di ingiuria non eliminasse l’illiceità civile del fatto e che, ove il danno non fosse stato quantificabile nel preciso ammontare, il giudice avrebbe dovuto ricorrere alla liquidazione equitativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo non condivisibile l’affermazione del Tribunale secondo cui il danno non patrimoniale non fosse stato allegato né provato. Ha osservato che l’allegazione delle conseguenze pregiudizievoli risultava già compiuta in citazione e che il giudice di merito aveva omesso di considerare le risultanze del giudizio penale di primo grado e dei verbali dibattimentali. Ha inoltre rilevato che la depenalizzazione dell’ingiuria non comporta l’eliminazione dell’illiceità civile del fatto e che, se il danno è provato ma non nel suo preciso ammontare, il giudice deve procedere a liquidazione equitativa. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Siracusa in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
Il motivo è stato dedotto per censurare l’omesso esame delle allegazioni e delle risultanze probatorie rilevanti ai fini dell’esistenza del danno.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione alla ripartizione dell’onere della prova: il giudice di merito non poteva escludere il danno senza considerare le allegazioni e gli elementi probatori offerti dalla danneggiata.
art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c.
Richiamato in collegamento alle allegazioni contenute nell’atto di citazione.
artt. 2727 e 2729 c.c.
Richiamati per sostenere la rilevanza delle presunzioni e degli indizi nella prova del danno.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati per censurare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
art. 91 c.p.c.
Richiamato con il secondo motivo in relazione alla condanna della ricorrente alle spese di lite; motivo poi assorbito.
art. 594 c.p.
La precedente condanna penale riguardava il reato di ingiuria, poi depenalizzato.
d.lgs. n. 7 del 2016, art. 1, comma 1, lett. c)
Norma di depenalizzazione dell’ingiuria; la Corte ribadisce che la sopravvenuta abrogazione penale non elimina l’illiceità civile del fatto.
artt. 2056 e 1226 c.c.
Richiamati per affermare che, quando il danno è provato ma non è possibile provarne il preciso ammontare, il giudice deve procedere alla liquidazione equitativa.
Massime di principio
- Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dell’onore e della reputazione non può essere escluso solo perché non sia stata indicata una posta economica specifica: è sufficiente che le conseguenze pregiudizievoli siano state allegate e risultino da elementi di prova anche presuntivi.
- Il danno conseguenza non è in re ipsa, ma la sua prova può essere fornita anche tramite presunzioni, indizi e risultanze documentali o testimoniali, con valutazione complessiva del materiale istruttorio da parte del giudice di merito.
- La depenalizzazione di un fatto prima previsto come reato non ne elimina automaticamente l’illiceità in sede civile, né preclude al giudice civile di accertarne la rilevanza risarcitoria.
- Se l’esistenza del danno è provata ma il suo esatto ammontare non è dimostrabile, il giudice deve procedere a liquidazione equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c., motivando i criteri adottati.
- Il giudice di merito non può trascurare le risultanze di precedenti giudizi, anche penali, quando esse siano pertinenti all’accertamento del fatto e del danno in sede civile.
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