Cassazione Civile, Ordinanza n. 01383/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una casa di cura privata aveva convenuto in giudizio l’ente sanitario pubblico per ottenere il pagamento di fatture emesse in base a un protocollo di intesa relativo al rimborso dei costi diretti dell’attività ambulatoriale svolta presso una struttura convenzionata. L’ente sanitario si era costituito contestando, tra l’altro, la giurisdizione del giudice ordinario e la validità del sistema di remunerazione previsto dal protocollo. Il tribunale aveva respinto la domanda della casa di cura e aveva accolto la domanda riconvenzionale di restituzione di somme asseritamente indebitamente pagate. In appello, la casa di cura aveva ottenuto riforma integrale della decisione, con condanna dell’ente sanitario al pagamento delle somme richieste. In cassazione, l’ente sanitario ha dedotto in sintesi: 1) violazione delle regole sul petitum sostanziale e sulla giurisdizione, sostenendo che il giudice ordinario non avrebbe potuto scrutinare la nullità del protocollo perché la questione investiva la procedura di scelta del contraente; 2) nullità della clausola di remunerazione per contrasto con norme imperative e con i principi di programmazione e contabilità pubblica; 3) erronea interpretazione delle clausole contrattuali, per asserita duplicazione di compensi tra rimborso dei costi di funzionamento e remunerazione dell’attività ambulatoriale; 4) omesso esame del mancato accreditamento della struttura; 5) incoerenza del rigetto della domanda restitutoria rispetto alle deduzioni sull’indebito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando che le controversie relative alla validità, efficacia, nullità o annullabilità del contratto stipulato dalla pubblica amministrazione, anche se dipendenti da irregolarità della procedura a monte di scelta del contraente, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, che può accertare incidentalmente i vizi della procedura senza necessità di previo annullamento da parte del giudice amministrativo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, affinché esamini l’eccezione di nullità del protocollo che il giudice d’appello aveva ritenuto preclusa per difetto di giurisdizione. Sono rimasti assorbiti gli altri motivi di ricorso. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
n. 1 e 3; n. 3; n. 4; in subordine n. 5
sono stati evocati come parametri di censura dei diversi motivi di ricorso per cassazione
artt. 99, 112 e 386 c.p.c.
richiamati dalla ricorrente a sostegno della critica sull’individuazione del petitum sostanziale e sui limiti del giudizio
art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a.
richiamato per sostenere che la controversia non rientrasse nella giurisdizione esclusiva amministrativa sulle procedure di affidamento
art. 1418 c.c.
invocato per affermare la nullità del protocollo di intesa per contrasto con norme imperative
artt. 24, 25, 103, 111 e 97 Cost.
richiamati come parametri costituzionali nella deduzione sulla giurisdizione e sulla legittimità della procedura di scelta del contraente
d.lgs. 163/2006
richiamato quale disciplina delle procedure di scelta del contraente e dei limiti alle procedure negoziate o all’affidamento diretto
r.d. 18 novembre 1923, n. 2440
richiamato per il profilo formale della stipulazione e per le regole sulla contrattazione con la pubblica amministrazione
regolamento n. 827 del 1924
richiamato per le regole di esecuzione e formazione del contratto con la pubblica amministrazione
art. 5 d.lgs. 231/2002
richiamato dalla sentenza di appello per gli interessi riconosciuti sulla somma dovuta
art. 12 preleggi
richiamato nel secondo motivo come criterio interpretativo e di coordinamento delle norme invocate
L. 241/1990
richiamata dalla ricorrente a sostegno del rilievo imperativo dei principi di legalità e buon andamento nell’azione amministrativa
d.lgs. 502/1992
richiamato per sostenere l’assetto della programmazione e dell’accreditamento sanitario; la Corte d’appello aveva ritenuto la norma già abrogata al momento della stipula
d.lgs. 163/2006
richiamati nel secondo motivo in relazione alla validità del sistema di remunerazione e alle regole pubblicistiche
d.lgs. 150/2009
richiamato nel secondo motivo come ulteriore parametro normativo invocato contro la validità del protocollo
artt. 1362 e segg. c.c.
richiamati per censurare l’interpretazione delle clausole del protocollo e l’asserita duplicazione delle spettanze
art. 1571 c.c.
richiamato nel terzo motivo come norma sul rapporto negoziale oggetto di qualificazione
art. 1615 c.c.
richiamato nel terzo motivo come norma sul tipo contrattuale e sull’interpretazione delle obbligazioni assunte
art. 112 c.p.c.
richiamato nei motivi quarto e quinto per denunciare ultrapetizione o omessa pronuncia
art. 132, n. 4, c.p.c.
richiamato nel quarto motivo per censurare un preteso difetto di motivazione
Sez. U, n. 5446 del 5.4.2012
richiamata come precedente di principio: nella controversia sul pagamento del corrispettivo e sulla nullità del contratto per omessa gara, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, che può valutare incidentalmente i vizi della procedura di affidamento
Sez. U, n. 11366 del 31.5.2016
richiamata a conferma del principio sulla giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative alla fase negoziale e alla validità del contratto
Sez. U, n. 8515 del 29.5.2012
richiamata a sostegno del medesimo criterio di riparto della giurisdizione
Sez. U, n. 1599 del 19.1.2022
richiamata per affermare la possibilità per la sezione semplice di esaminare il motivo relativo alla giurisdizione
Massime di principio
- Nelle controversie relative a contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, la giurisdizione del giudice ordinario comprende non solo le domande di adempimento, ma anche quelle dirette a far accertare la nullità, l’annullabilità o l’inefficacia del contratto, anche quando il vizio dipenda da irregolarità della fase pubblicistica a monte.
- Il giudice ordinario può accertare incidentalmente la legittimità della procedura di affidamento e i vizi degli atti amministrativi presupposti, senza che sia necessario un previo annullamento da parte del giudice amministrativo, quando la domanda abbia ad oggetto diritti soggettivi nascenti dal contratto.
- Ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie contrattuali con la pubblica amministrazione, rileva il petitum sostanziale: se la pretesa sostanziale è il pagamento del corrispettivo o la contestazione della validità del contratto, la lite resta nell’orbita della giurisdizione ordinaria.
- Quando il giudice di merito ha declinato la giurisdizione, la Corte di cassazione, se accoglie il motivo sul riparto di giurisdizione, deve cassare con rinvio senza pronunciarsi sul merito della nullità dedotta, che resta riservata al giudice del rinvio.
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