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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30552/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Sestito ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, sostanzialmente per due ragioni: 1) la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rispetto alla presunzione per il reato associativo e alla valutazione del tempo trascorso tra i fatti (ultimi contestati fino al 28/11/2016) e l'esecuzione della misura (15/01/2020). La difesa ha sostenuto che il decorso del tempo e la condotta tenuta in costanza di misura (stabile isolamento dal gruppo, assenza di riscontri di attività partecipativa) potevano, da soli o insieme ad altri elementi sopravvenuti, superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari. Ha inoltre contestato l'adozione di un approccio aprioristico in presenza di reato permanente. 2) violazione e errata applicazione delle norme sulle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p., lett. a, b, c): la difesa ha affermato l'insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, del pericolo di fuga e della concreta probabilità di reiterazione del reato, rilevando la partecipazione al dibattimento, i legami familiari e la misura cautelare già subita come elementi ostativi alla permanenza della cautela.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse valutato correttamente sia il decorso del tempo sia la condotta dell'imputato durante la sottoposizione alla misura, apprezzandoli come non idonei a provare la cessazione o l'attenuazione delle esigenze cautelari. La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui la presunzione relativa prevista per i delitti associativi richiede elementi concreti e recenti per essere superata e ha precisato che l'attualità e la concretezza del pericolo non richiedono la previsione dell'imminenza di un nuovo reato ma la persistenza del "periculum libertatis" nel tempo. Ha altresì osservato che la misura era stata eseguita relativamente di recente (gennaio 2020), per cui il decorso dei fatti in sé non bastava a determinare la revoca. Entrambi i motivi sono stati ritenuti infondati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    norma sulle impugnazioni davanti al Tribunale del riesame; richiamata come base procedurale per l'appello in favore dell'imputato

  • art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen.

    presunzione juris tantum relativa della sussistenza delle esigenze cautelari per i delitti associativi; la Corte evidenzia che tale presunzione può essere superata solo con elementi concreti e recenti che dimostrino la cessazione o l'attenuazione del pericolo

  • art. 416-bis cod. pen.

    delitto associativo (mafia); considerato di carattere permanente e richiede valutazione puntuale per stabilire la persistenza dei legami e delle esigenze cautelari

  • art. 125 cod. proc. pen.

    principio generale sulla motivazione dei provvedimenti giudiziari; invocato dalla difesa per censurare la motivazione ritenuta carente

  • art. 299, comma 1, cod. proc. pen.

    regole sulla motivazione dell'ordinanza; richiamata nella censura sulla presunta carenza motivazionale

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    consente il ricorso per cassazione per vizio di motivazione, invocato dal ricorrente

  • art. 274, comma 1, lett. a) b) c) cod. proc. pen.

    criteri per l'applicazione della misura cautelare (inquinamento probatorio, fuga, reiterazione): la Corte ha esaminato la contestazione difensiva e ha ritenuto che, quanto alla reiterazione, la valutazione del pericolo sia fondata sulla continuità del "periculum libertatis" e non richieda la previsione di un'imminente nuova condotta delittuosa

  • legge n. 47 del 2015

    modifiche normative richiamate dalla difesa in tema di profilo di pericolosità e necessità di maggiore specificità nella previsione della probabilità di reiterazione; la Corte richiama i parametri giurisprudenziali successivi alla riforma

Massime di principio

  • La presunzione relativa di esigenze cautelari nei reati associativi è superabile, ma solo mediante elementi concreti, recenti e specifici che dimostrino la cessazione o l'attenuazione del rischio sociale.
  • Il decorso del tempo è un elemento rilevante ma non determinante di per sé: occorre che il tempo sia di "notevole spessore" o accompagnato da ulteriori fatti sopravvenuti (es. comportamento processuale, isolamento effettivo dall'organizzazione) per giustificare la revoca della cautela.
  • La condotta tenuta durante la sottoposizione alla misura (comportamento, partecipazione al processo, isolamento) va valutata come elemento nuovo, ma il suo apprezzamento resta rimesso al prudente giudizio del giudice di merito e non impone automaticamente la revoca.
  • Nei reati permanenti l'argomentazione secondo cui il tempo trascorso annulla la rilevanza cautelare è più debole; la presenza di misura eseguita "recentemente" riduce l'efficacia probatoria del solo decorso dei fatti.
  • La valutazione della concreta "attualità" del pericolo di reiterazione non richiede la previsione dell'imminenza di un nuovo reato, ma la persistenza nel tempo del pericolo che la misura cautelare intende prevenire.
  • Fatti come autorizzazioni temporanee (es. recarsi in udienza da libero) o i bisogni del nucleo familiare possono essere rilevanti ma non necessariamente prevalgono sulle esigenze cautelari senza elementi probatori che ne dimostrino l'effettiva incidenza sulla pericolosità.

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