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Ordinanza

Ordinanza n. 279/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: annullamento dei provvedimenti assunti dall'intimata CUC in relazione alla procedura di gara avente ad oggetto il “servizio integrato di igiene urbana del Comune di Villa di Briano (Ce)” (CIG: B697C441A4), e in particolare: - della disposizione n. 482 del 24.10.25, ancorchè non conosciuta, rettificata dalla disposizione n. 483 del 27.10.25, anch'essa impugnata, con cui è stato aggiudicato l'appalto in favore della Vittoria S.r.l. e relativa comunicazione di esito, ivi incluso qualsiasi atto e/o comportamento tramite i quali la S.A. abbia accertato la sussistenza del requisito in contestazione in capo alla controinteressata; - degli avvisi di “appalto aggiudicato” ricevuti dalla Ricorrente in pari data; - della comunicazione di avvio del procedimento del 5.11.25, a fronte dell'istanza di annullamento in autotutela formulata dalla Ricorrente in data 3.11.25; - dei provvedimenti di sospensione, dal 20.11.25 al 5.12.25, poi dal 4.12.25 e fino al 14.12.25, e ulteriormente, con disposizione del 12.12.25, fino ad un tempo massimo di ulteriori sette giorni, che hanno, per l'appunto, paralizzato gli effetti della precedente aggiudicazione nonché del procedimento finalizzato all'accertamento della sussistenza o meno dei requisiti per la permanenza in gara dell'aggiudicataria medesima; - nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, ivi inclusi i verbali di gara: i. n. 1 del 28.05.25 afferente all'apertura della documentazione amministrativa, nella parte in cui nulla si imputa al Controinteressato circa l'assenza del requisito cui vi è controversia; ii. n. 2 del 13.06.25 con cui, espletate le verifiche rispetto alle quali la S.A. si era riservata con riferimento a determinati operatori economici, sono stati ammessi al prosieguo delle operazioni di gara tutti e sette i concorrenti, dunque, inclusa la Vittoria S.r.l.; iii. n. 1 della seduta riservata del 21.07.25 con cui sono state valutate le offerte tecniche; iv. n. 3 del 6.08.25 con cui sono stati resi noti i punteggi attribuiti alle offerte tecniche, anche a fronte della riparametrazione, ed assegnati i punteggi alle offerte economiche, riservandosi di richiedere documentazione giustificativa sulle offerte sospette di anomalia, ivi inclusa quella della Vittoria S.r.l.; v. n. 4 del 9.09.25, con cui è stata valutata positivamente l'offerta della prima graduata, dichiarata “congrua, affidabile e fattibile”; vi. n. 5 della seduta riservata del 12.09.25, con cui è stata formulata la proposta di aggiudicazione in capo alla Vittoria S.r.l.. Per l’accertamento: della decadenza dalla posizione di prima graduata della Soc. Vittoria a r.l. Con conseguente accertamento del diritto della Ricorrente ad assumere la posizione di prima graduata e di inefficacia del contratto eventualmente stipulato fra l'Ente Appaltante e l'aggiudicataria della gara, rispetto al quale - per quanto possa occorrere - la patrocinata rende, fin da ora, pertanto, la propria disponibilità all'eventuale subentro E con riserva di correlata azione giustiziale, in termini di richiesta risarcitoria e/o indennitaria, da formulare ex post, con separato giudizio, in conseguenza della illegittima aggiudicazione qui impugnata, ove non soddisfatti in forma specifica, anche nei termini di cui all'art. 5, comma 4 D.Lgs. 36/23. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 30/12/2025: della comunicazione prot. n. 0004842 del 17.12.25, a firma del Responabile della CUC dott. Vincenzo Caprio con cui è stato archiviato il procedimento finalizzato, a seguito dell’istanza dell’odierna ricorrente, all’esclusione, per assenza dei requisiti di partecipazione, dell’aggiudicataria Vittoria S.r.l., e della comunicazione prot. n. 0004835 resa in pari data, a firma del RUP della Stazione Appaltante Ing. Silvestro Treviglio, che forma parte integrante della prima, avente ad oggetto “riscontro nota controdeduzioni Vittoria s.r.l. – RELAZIONE RISERVATA”, ove è indicata la motivazione per la quale è stata confermata l’aggiudicazione in favore della controinteressata, nonché, per quanto di incidenza lesiva, della nota del medesimo Ing. Treviglio del 22 novembre 2025, ancorchè non conosciuta, in quanto richiamata nella suddetta Relazione riservata per giustificare la legittimità dell’inserimento nella lex specialis del requisito di partecipazione di iscrizione all’ANGA categoria 4, classe E, al punto da evidenziarne la rilevanza con riferimento alle specifiche attività di bonifica da svolgersi sul territorio del Comune di Villa di Briano, per poi trarne però conclusioni affette da lesività.

Giustizia amministrativa202507356

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del servizio integrato di igiene urbana del Comune di Villa di Briano in favore di altra impresa, nonché conferma dell’aggiudicazione all’esito del procedimento di autotutela

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura di gara, inclusa l’aggiudicazione in favore dell’impresa controinteressata, l’ammissione di quest’ultima, i verbali di gara, gli atti di sospensione degli effetti dell’aggiudicazione e gli atti successivi adottati in esito all’istanza di autotutela. Ha chiesto inoltre l’accertamento della decadenza dell’aggiudicataria dalla posizione di prima graduata, il riconoscimento della propria posizione di prima graduata e la dichiarazione di inefficacia dell’eventuale contratto, con disponibilità al subentro. Con motivi aggiunti ha impugnato l’archiviazione del procedimento di autotutela e la relazione riservata con cui la stazione appaltante ha confermato l’aggiudicazione. La censura cautelarmente esaminata riguarda il requisito di partecipazione previsto dall’art. 6.1, lett. c, del disciplinare, consistente nell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria 4, classe E. L’aggiudicataria aveva dichiarato nel DGUE il possesso diretto del requisito, ma aveva anche indicato il ricorso al subappalto senza chiarire che tale subappalto fosse finalizzato a sopperire alla carenza di qualificazione, secondo quanto richiesto dalla più recente giurisprudenza richiamata dal TAR.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso tempestivo, poiché proposto dopo un autonomo subprocedimento di autotutela, caratterizzato da specifica istruttoria, provvedimenti di sospensione dell’aggiudicazione e conclusosi con una conferma dell’aggiudicazione avente carattere non meramente confermativo. In sede cautelare ha ravvisato il fumus boni iuris, rilevando che la dichiarazione dell’aggiudicataria nel DGUE circa il ricorso al subappalto non chiariva la finalità di colmare una carenza di qualificazione, nonostante tale indicazione fosse necessaria. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso gli effetti degli atti impugnati. La trattazione del merito è stata fissata per il 5 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e ha costituito la base normativa per l’esame della domanda di sospensione.

  • art. 6.1, lett. c, del Disciplinare di gara

    Prevedeva, quale requisito di partecipazione, l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria 4, classe E.

  • art. 5, comma 4, d.lgs. 36/2023

    È richiamato dalla ricorrente in relazione alla riserva di una successiva azione risarcitoria o indennitaria, ma non risulta oggetto di decisione nella presente fase cautelare.

Massime di principio

  • Ai fini della tempestività dell’impugnazione, l’atto adottato all’esito di un autonomo subprocedimento di autotutela, fondato su una nuova istruttoria e conclusosi con la conferma dell’aggiudicazione, non ha carattere meramente confermativo e può costituire il momento rilevante per la decorrenza del termine di impugnazione.
  • Quando la lex specialis richiede uno specifico requisito di qualificazione, la dichiarazione dell’operatore economico di ricorrere al subappalto deve chiarire espressamente che il subappalto è finalizzato a sopperire alla carenza di qualificazione, ove ciò sia necessario secondo la disciplina di gara e la giurisprudenza applicabile.
  • La sussistenza del fumus boni iuris può essere ravvisata, in sede cautelare, nella possibile inidoneità della dichiarazione resa nel DGUE a dimostrare il possesso o la copertura mediante subappalto del requisito di qualificazione prescritto dalla lex specialis.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoAutotutelaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusioneSubappalto
IstitutiTutela cautelareAutotutela decisoriaDecadenza e tardivitàConcorrenza ed evidenza pubblica

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