Cassazione Civile, Ordinanza n. 17951/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifiche fiscali sull'attività svolta da un'azienda agricola, l'Ufficio ha ritenuto che nell'anno d'imposta 2014 l'attività commerciale fosse prevalente rispetto a quella agricola: in particolare, la contribuente avrebbe commercializzato prodotti agricoli acquistati da terzi e svolto operazioni di lavaggio di ortofrutta (carote) in un capannone ottenuto in comodato da altra società. Sulla base del PVC del 10 marzo 2015 è stato emesso avviso di accertamento con rideterminazione dei redditi e recupero a tassazione dei redditi non dichiarati. La contribuente ha impugnato l'atto; la CTP ha accolto il ricorso ritenendo prevalente l'attività agricola e meramente connessa quella di lavaggio. La CTR Abruzzo ha confermato, ritenendo non provato un acquisto "in nero" di carote e, quindi, la prevalenza dell'attività agricola. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2135, 2697 e 2700 c.c., degli artt. 32, 34, 55 TUIR e del d.m. 19/03/2004, sostenendo che la CTR avesse erroneamente posto a carico dell'Ufficio la prova degli acquisti in nero e avesse invertito l'onere probatorio: a fronte del dato dell'acquisto, lavaggio e rivendita di prodotti di terzi, spettava alla contribuente dimostrare la natura connessa dell'attività e la prevalenza dell'attività agricola, requisito necessario per fruire del regime fiscale agevolato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la CTR avesse erroneamente distribuito l'onere della prova, facendo discendere la prevalenza dell'attività agricola dalla sola mancata dimostrazione, da parte dell'Ufficio, di acquisti "in nero". Secondo la Corte, in presenza di elementi specifici circa l'acquisto di prodotti agricoli altrui, il loro trattamento e la loro rivendita, era onere della contribuente provare che tali attività fossero effettivamente connesse all'attività agricola e che questa fosse prevalente, ai fini dell'applicazione del regime catastale/forfettario. La motivazione della sentenza regionale è stata ritenuta qualitativamente insufficiente e affetta da vizio di sussunzione, oltre che da falsa applicazione delle norme in tema di qualificazione dell'attività agricola e onere probatorio. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2135 c.c.
Le attività agricole sono "connesse" solo se ricorrono le condizioni legali; la mera commercializzazione di prodotti altrui non basta e, se manca il nesso di connessione, l'attività ricade nel reddito d'impresa ordinario.
art. 2697 c.c.
L'onere di dimostrare i presupposti del regime agevolato e della natura connessa dell'attività grava su chi invoca tale regime; in caso di contestazione, non spetta all'Ufficio provare l'assenza dei presupposti agevolativi.
art. 2700 c.c.
Richiamato nel motivo come norma violata; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della norma, limitandosi a riferirla al quadro probatorio degli atti di accertamento.
art. 32 TUIR
Il reddito agrario è determinato forfettariamente sulla base catastale per le attività agricole tipiche e connesse; se l'attività concreta non rientra nell'ambito applicativo della norma, non si applica il regime agrario.
art. 34 TUIR
Richiamato nel ricorso tra le norme del sistema reddituale agricolo, senza una specifica autonoma elaborazione nel provvedimento.
art. 55 TUIR
Se l'attività non è agricola o connessa nei termini di legge, i relativi proventi sono trattati secondo le regole del reddito d'impresa.
d.m. 19/03/2004
Il decreto individua, ai fini dell'art. 32 TUIR, i prodotti e le attività che possono essere ricondotti al regime agricolo/connesso ratione temporis.
art. 32, comma 2, lett. c, d.P.R. n. 917 del 1986
Il richiamo serve a ribadire che la connessione dell'attività agricola va verificata anche in rapporto ai prodotti e alle attività individuati dal decreto ministeriale vigente.
art. 56-bis, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986
Il regime forfettario agevolato non opera se l'attività concreta e i relativi prodotti non sono sussumibili nell'art. 2135 c.c. o nell'art. 32 TUIR.
art. 39 d.P.R. 600/1973
Richiamato nel controricorso e nel ragionamento sul controllo fiscale; la Corte non ne offre una specifica interpretazione autonoma, ma considera la rettifica reddituale in base ai rilievi di accertamento.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il vizio denunciato viene ricondotto alla violazione/falsa applicazione di legge conseguente a un errore di sussunzione dei fatti accertati nella fattispecie normativa.
Massime di principio
- Ai fini del regime fiscale delle attività agricole per connessione, non è sufficiente l'allegazione di un'attività di lavorazione o commercializzazione: occorre dimostrare che essa rientri nelle condizioni legali di connessione e che riguardi prodotti e attività riconducibili alla disciplina agricola applicabile ratione temporis.
- Quando l'Ufficio contesta la natura agricola o agevolata dell'attività, il contribuente che invochi tale qualificazione ha l'onere di provare i presupposti del regime favorevole, compresa la prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella commerciale.
- La mera mancata prova, da parte dell'Amministrazione, di singoli acquisti "in nero" non basta a dimostrare la prevalenza dell'attività agricola, se risultano già acquisiti elementi specifici di acquisto di prodotti di terzi, loro lavorazione e successiva rivendita.
- La qualificazione giuridica dell'attività economica può essere censurata in cassazione come vizio di sussunzione quando il giudice di merito valorizzi fatti incontestati in modo incoerente rispetto alla disciplina normativa applicabile.
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