Sentenza del 29/07/2015 n. 16003 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE - In Genere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di irrogazione delle sanzioni applicate ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 241 del 1997, contestando l'omessa trasmissione di 42 dichiarazioni e il ritardo nella trasmissione di un'altra, relative agli anni 2000, 2003 e 2004. Ha sostenuto che le dichiarazioni erano state inviate, ma successivamente scartate dal sistema telematico per errori formali non incidenti sulla determinazione del reddito o delle imposte. Secondo il contribuente, tali errori non avrebbero dovuto comportare l'applicazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che una dichiarazione telematica scartata per errori bloccanti non si considera validamente presentata, poiché la trasmissione produce effetto solo quando l'Amministrazione rilascia la ricevuta di avvenuta ricezione. L'intermediario, informato dello scarto e delle relative cause, avrebbe dovuto correggere gli errori e ritrasmettere le dichiarazioni, normalmente entro cinque giorni dalla comunicazione. Poiché non ha provveduto alla ritrasmissione e non ha prodotto la ricevuta attestante la ricezione, la sanzione è stata ritenuta legittima. Le spese del giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 7
È la disposizione sulla quale sono state applicate le sanzioni all'intermediario per le irregolarità relative alla trasmissione delle dichiarazioni.
D.P.R. n. 322 del 1998, artt. 2 e 3
La dichiarazione inviata in via telematica si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa e si ritiene ricevuta dal momento della comunicazione di ricevimento da parte dell'Amministrazione finanziaria.
La prova dell'adempimento e della tempestività della presentazione è costituita dalla ricevuta rilasciata dall'Amministrazione. Una mera trasmissione successivamente scartata non è sufficiente.
D.M. 31 luglio 1998, art. 9, commi 10 e 11
Tutte le dichiarazioni contenute nel file scartato vengono respinte e l'utente è tenuto a ripetere la trasmissione dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto.
Gli errori bloccanti comportano il rigetto delle dichiarazioni contenute nel file. L'intermediario deve correggere l'errore e procedere a una nuova trasmissione.
D.P.R. n. 322 del 1998, art. 3, comma 4
L'intermediario deve essere specificamente abilitato dall'Agenzia delle Entrate all'utilizzo della procedura telematica; tale abilitazione implica la conoscenza delle regole tecniche e degli adempimenti conseguenti allo scarto.
Cass. civ., n. 675 del 2015
La dichiarazione telematica si considera ricevuta dal momento della comunicazione di ricevimento da parte dell'Amministrazione finanziaria; gli errori bloccanti devono essere corretti e la dichiarazione ritrasmessa tempestivamente.
La Corte conferma che la ricevuta di ricezione è il documento decisivo per provare la presentazione della dichiarazione e che lo scarto non esonera dall'obbligo di ritrasmissione.
Massime di principio
- La semplice trasmissione telematica di una dichiarazione non dimostra il suo regolare deposito: occorre verificare l'esito della procedura e conservare la ricevuta di avvenuta ricezione.
- Una dichiarazione scartata per errori bloccanti deve essere considerata non presentata finché non venga corretta e ritrasmessa con esito positivo.
- L'intermediario che riceve una comunicazione di scarto deve intervenire tempestivamente, rimuovere l'errore e ritrasmettere la dichiarazione entro il termine previsto; l'irrilevanza dell'errore sul calcolo delle imposte non elimina l'obbligo formale.
- In caso di contestazione, la ricevuta rilasciata dall'Amministrazione è la prova principale dell'avvenuta e tempestiva presentazione; è quindi essenziale conservarla insieme alle comunicazioni di scarto e alle prove della ritrasmissione.
- La conoscenza tecnica e l'abilitazione dell'intermediario rendono normalmente esigibile un controllo successivo sull'esito delle trasmissioni e possono fondare la responsabilità per la mancata ritrasmissione.
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