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Sentenza

Sentenza n. 515/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento del decreto del Questore di Genova n. -OMISSIS- del 25.01.2022, di revoca della licenza di porto di fucile uso tiro a volo al sig. -OMISSIS-; di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi al predetto provvedimento ancorché non conosciuti;

Giustizia amministrativa202200236

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Genova di revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza di porto di fucile, deducendo la violazione dell’art. 11 T.U.L.P.S. e dell’art. 3 l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per carenza ed erroneità della motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà e carenza dei presupposti. Ha sostenuto che l’amministrazione non avrebbe considerato l’esito positivo della visita medica di idoneità psico-fisica disposta dalla stessa amministrazione nel 2021 e avrebbe fondato la revoca sulla sola pendenza di un procedimento penale per diffamazione di ex colleghi e superiori. Con un secondo motivo ha contestato la ricostruzione e la valutazione dei fatti, evidenziando che le condotte sui social network risalivano a un periodo circoscritto, caratterizzato da una condizione psicologica non ottimale, poi superata, e che la successiva visita medica aveva attestato l’idoneità all’uso delle armi. Ha inoltre sostenuto che l’amministrazione avrebbe dovuto motivare specificamente le ragioni per cui, nonostante l’idoneità sanitaria, aveva comunque ritenuto necessario revocare il titolo. L’amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità della valutazione di inaffidabilità e di carente autocontrollo desunta dalle condotte contestate, dal precedente giudizio di inidoneità al servizio in Polizia per motivi psichici e dalla pendenza del procedimento penale.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha affermato che i poteri dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di armi possono essere esercitati non soltanto in presenza di condanne o procedimenti penali, ma anche quando il soggetto sia ritenuto capace di abusare delle armi o non offra affidamento di non abusarne. Anche episodi di modesto o nullo rilievo criminale possono quindi giustificare misure interdittive se fanno sorgere un ragionevole dubbio sull’autocontrollo del detentore. Nel caso concreto, il decreto impugnato era sorretto da una motivazione ampia e articolata: l’amministrazione aveva considerato il precedente giudizio di permanente inidoneità al servizio in Polizia per disturbi psichici, le condotte diffamatorie realizzate mediante post pubblici caratterizzati da aggressività e astio verso ex colleghi e superiori, nonché la pendenza del procedimento penale. Il giudice ha ritenuto che tali elementi potessero ragionevolmente essere interpretati come sintomi di carente autocontrollo e di gestione non equilibrata delle pulsioni emotive. La visita medica favorevole del 2021 non è stata ritenuta contraddittoria rispetto alla revoca, poiché l’idoneità psico-fisica costituisce soltanto un presupposto necessario per il rilascio della licenza, mentre l’affidabilità complessiva e l’assenza di rischio di abuso sono oggetto di un autonomo giudizio discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza. Le circostanze personali invocate dal ricorrente non sono state ritenute idonee a giustificare le condotte o a rassicurare sulla complessiva affidabilità. Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni in materia è limitato ai casi di manifesta illogicità o incongruenza, non ravvisati nella fattispecie. Nel bilanciamento degli interessi prevale l’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità delle persone, anche perché la licenza era destinata ad attività di tiro a volo. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00.

Norme richiamate

  • artt. 39 e 43 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Attribuiscono, rispettivamente, al Prefetto e al Questore il potere di vietare la detenzione di armi e di negare o revocare la licenza di porto d’armi non solo in presenza di condanne o procedimenti penali, ma anche quando il soggetto non offra affidamento di non abusare delle armi o sia ritenuto capace di abusarne.

  • art. 11 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Richiamato dal ricorrente; la decisione valorizza più specificamente i poteri di valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza risultanti dagli artt. 39 e 43.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione; il TAR ha ritenuto il decreto assistito da motivazione ampia e articolata, idonea a esplicitare gli elementi posti a fondamento della revoca.

  • artt. 7 e 8 l. n. 241/1990

    L’amministrazione ha comunicato l’avvio del procedimento, senza che l’interessato presentasse memorie o chiedesse di essere sentito; tale circostanza è stata riportata nella motivazione del provvedimento.

  • D.M. Sanità 28.04.1998

    Richiamato quale disciplina della verifica dell’idoneità psico-fisica al rilascio della licenza di detenere e portare armi; l’idoneità sanitaria non esaurisce il distinto giudizio di affidabilità complessiva riservato all’autorità di pubblica sicurezza.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione dell’udienza in modalità telematica nell’ambito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi della parte.

Massime di principio

  • Il potere dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di porto e detenzione di armi non presuppone necessariamente una condanna penale o la pendenza di un procedimento penale: è sufficiente che emergano elementi concreti idonei a far ritenere il soggetto capace di abusare delle armi o comunque non affidabile nel non farne abuso.
  • Anche condotte di limitato rilievo criminale possono giustificare la revoca o il diniego del porto d’armi quando, per le modalità concrete e per il contesto, siano ragionevolmente indicative di carente autocontrollo o di gestione non equilibrata delle pulsioni.
  • L’accertata idoneità psico-fisica costituisce un presupposto necessario, ma non sufficiente, per il rilascio o il mantenimento del porto d’armi: essa non sostituisce il distinto giudizio di affidabilità complessiva rimesso all’autorità di pubblica sicurezza.
  • Le valutazioni dell’autorità di pubblica sicurezza sull’affidabilità del titolare di armi attengono a un’ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice di legittimità soltanto in presenza di manifesta illogicità, incongruenza o travisamento macroscopico.
  • Nel bilanciamento tra l’interesse privato alla disponibilità dell’arma e l’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità delle persone, quest’ultimo prevale in caso di ragionevole dubbio sull’affidabilità del titolare; ciò vale a maggior ragione quando l’arma sia detenuta per finalità sportive o di mero diporto, non essendo configurabile un diritto assoluto al porto d’armi.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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