Regolamento (UE) 2022/808
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/808 della Commissione del 23 maggio 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda il periodo di approvazione della sostanza attiva bispyribac (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sull’elenco delle sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, limitatamente al bispyribac. A seguito del ritiro della domanda di rinnovo da parte del richiedente, la Commissione anticipa la scadenza dell’approvazione al 31 luglio 2022. La modifica consente agli Stati membri di avviare per tempo le conseguenti revoche delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza.
Modifica il periodo di approvazione della sostanza attiva bispyribac, fissandone la nuova scadenza al 31 luglio 2022 nell’elenco delle sostanze attive approvate.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva bispyribac inclusa nell’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, e incide indirettamente sugli Stati membri nella misura in cui devono adeguare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza. L’efficacia territoriale è generale nell’Unione europea; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non disciplina in generale altri principi attivi o prodotti fitosanitari diversi da quelli contenenti bispyribac.
Modifica del periodo di approvazione della sostanza attiva bispyribac
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/808 della Commissione interviene sul regime di approvazione della sostanza attiva bispyribac nell’ambito della disciplina dei prodotti fitosanitari prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009. La modifica è adottata in conseguenza del ritiro della domanda di rinnovo da parte del richiedente e mira ad allineare la scadenza dell’approvazione alla nuova situazione procedurale.
Contesto normativo
Il regolamento richiama l’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che elenca le sostanze attive approvate. La domanda di rinnovo del bispyribac era stata presentata il 30 luglio 2018 ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 e, in precedenza, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1916 aveva prorogato il periodo di approvazione dal 31 luglio 2021 al 31 luglio 2023.
Ragioni della nuova scadenza
Il considerando centrale chiarisce che, poiché il richiedente ha comunicato il 22 ottobre 2020 di non sostenere più la domanda di rinnovo, la proroga non è più giustificata. La Commissione stabilisce quindi una nuova data di scadenza alla prima data possibile, tenendo conto della necessità di consentire agli Stati membri di revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva.
Effetto normativo concreto
L’unica modifica sostanziale è contenuta nell’allegato: nella parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011, alla riga 1 relativa a Bispyribac, la data di scadenza dell’approvazione viene sostituita con il 31 luglio 2022. Ciò incide direttamente sulla permanenza della sostanza nell’elenco europeo delle sostanze attive approvate e, per riflesso, sulle autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari che la contengono.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non contiene ulteriori procedure, deroghe o sanzioni autonome oltre alla modifica della data di approvazione.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011
L’articolo 1 dispone che l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento. In particolare, nella parte B, riga 1 relativa al bispyribac, la data di scadenza dell’approvazione è sostituita con il 31 luglio 2022.
Ragioni della modifica del periodo di approvazione
I considerando chiariscono che la domanda di rinnovo dell’approvazione del bispyribac, presentata il 30 luglio 2018 ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, era stata già oggetto di proroga fino al 31 luglio 2023 dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1916. Poiché il richiedente ha confermato il 22 ottobre 2020 di non sostenere più la domanda, la proroga non è più giustificata e viene fissata una nuova data di scadenza alla prima data possibile.
Esigenza di concedere tempo agli Stati membri
La Commissione precisa che la nuova scadenza tiene conto della necessità di lasciare agli Stati membri un periodo sufficiente per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti bispyribac, una volta venuta meno la base per mantenere l’approvazione della sostanza attiva.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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