Regolamento (UE) 2022/807
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/807 della Commissione del 23 maggio 2022 recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone una rettifica formale del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, relativo ai dazi antidumping definitivi su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina. La correzione riguarda un errore materiale nel nome di un produttore esportatore che ha collaborato e non è stato incluso nel campione, nonché il conseguente aggiornamento dell’allegato. Gli effetti della rettifica sono espressamente fatti decorrere in via retroattiva dal 18 febbraio 2022, data di entrata in vigore del regolamento originario.
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 sui dazi antidumping definitivi applicabili a determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, con correzione del nome di un produttore esportatore e dell’allegato.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, limitatamente alla rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191. Incide in particolare sull’elenco dei produttori esportatori che hanno collaborato e non sono inclusi nel campione, correggendo il nominativo di Liaocheng BSC Metal Products Co., Ltd. Non introduce un nuovo regime sostanziale autonomo, ma modifica retroattivamente gli effetti del regolamento antidumping originario a decorrere dal 18 febbraio 2022.
Rettifica del dazio antidumping su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/807 interviene come atto correttivo del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, che aveva istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione rileva un errore materiale nel nome di un produttore esportatore che ha collaborato e non è stato incluso nel campione, e dispone la rettifica del testo originario e del relativo allegato.
Contesto normativo e base giuridica
La misura è adottata dalla Commissione europea sulla base del regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea, in particolare ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4. Il provvedimento richiama inoltre il parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
Oggetto della rettifica
Il considerando 347 del regolamento (UE) 2022/191 viene sostituito per correggere l’elenco dei produttori esportatori che hanno collaborato. La Commissione precisa che:
- Shanghai Foreign Trade (Pudong) Co., Ltd., che aveva presentato informazioni ai fini del campionamento per i produttori collegati Shanghai Rongdun Industry Co., Ltd. e Shanghai Chunri New Energy Technology Co., Ltd., è stata depennata dall’elenco e sostituita dai produttori collegati;
- BSC Corporation, operatore commerciale che esporta il prodotto fabbricato dalla collegata Liaocheng BSC Metal Products Co., Ltd., è stata depennata dall’elenco e sostituita dal produttore collegato.
Correzione dell’allegato
L’allegato del regolamento originario è integralmente sostituito. L’elenco riguarda i produttori esportatori che hanno collaborato ma non sono stati inclusi nel campione, tutti identificati come originari della Repubblica popolare cinese e associati a specifici codici addizionali TARIC. La correzione principale riguarda il nome completo di Liaocheng BSC Metal Products Co., Ltd., che nel testo originario risultava incompleto per omissione delle ultime tre parole "Products Co., Ltd".
Decorrenza ed effetti
Il regolamento dispone espressamente che la rettifica produca effetti retroattivi dal 18 febbraio 2022, data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Correzione del considerando 347
Il considerando 347 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 è sostituito per correggere errori materiali nell’elenco dei produttori esportatori che hanno collaborato. In particolare, viene chiarito che Shanghai Foreign Trade (Pudong) Co., Ltd. è stata depennata dall’elenco e sostituita dai suoi produttori collegati Shanghai Rongdun Industry Co., Ltd. e Shanghai Chunri New Energy Technology Co., Ltd.; analogamente, BSC Corporation è stata depennata e sostituita dal produttore collegato Liaocheng BSC Metal Products Co., Ltd.
Sostituzione dell’allegato
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 è sostituito dall’allegato del presente regolamento, con l’aggiornamento dell’elenco dei produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione e dei rispettivi codici addizionali TARIC, incluso il corretto nominativo Liaocheng BSC Metal Products Co., Ltd. con codice C768.
Decorrenza retroattiva
Il regolamento entra in vigore con effetto retroattivo a decorrere dal 18 febbraio 2022, coincidente con la data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 oggetto di rettifica.
Base giuridica e adozione
La rettifica è adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/1036, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 4, e nel rispetto del parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, di tale regolamento.
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