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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/806

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/806 della Commissione del 23 maggio 2022 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto, e che istituisce dazi antidumping definitivi e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto trasportati su un’isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione UNCLOS

Normativa europea32022R0806

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento estende e rende operative, per specifiche destinazioni nella piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva degli Stati membri, le misure antidumping e compensative già vigenti sui prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della RPC e dell’Egitto. La Commissione, a seguito di una riapertura parziale delle inchieste, ha ritenuto dimostrato che tali prodotti sono stati trasportati in quantità significative verso strutture offshore, contribuendo al pregiudizio per l’industria dell’Unione. Il regolamento disciplina anche le aliquote per impresa, le condizioni documentali per beneficiare dei dazi individuali e il rinvio allo strumento doganale per l’introduzione e la riscossione.

Estensione ai prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari di RPC ed Egitto dei dazi antidumping e compensativi definitivi anche quando tali prodotti sono trasportati su isole artificiali, impianti o altre strutture nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti, classificati nei codici NC ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90 ed ex 7019 90 00, originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto. L’ambito riguarda sia i prodotti riesportati ai sensi del codice doganale dell’Unione sia quelli ricevuti su un’isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura situata nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro ai sensi della UNCLOS. Restano fuori i prodotti impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle superiori a 1,8 mm e peso superiore a 35 g/m2; si applica dal giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Estensione dei dazi antidumping e compensativi sui prodotti in fibra di vetro destinati a strutture offshore

Il regolamento interviene nel quadro delle misure di difesa commerciale già adottate nel 2020 sui prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto. A seguito del pacchetto di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale, la Commissione può applicare dazi anche ai prodotti trasportati su isole artificiali, impianti fissi o galleggianti e altre strutture nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro, quando tali importazioni arrechino pregiudizio all’industria dell’Unione.

Contesto normativo e presupposto dell’intervento

La base giuridica è costituita dagli articoli 14 bis del regolamento (UE) 2016/1036 e 24 bis del regolamento (UE) 2016/1037, introdotti dal regolamento (UE) 2018/825. Tali disposizioni consentono l’imposizione di dazi anche per prodotti oggetto di dumping o sovvenzioni trasportati verso la PC/ZEE, a condizione che sia operativo lo strumento doganale, reso applicabile dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1131 dal 2 novembre 2019. La Commissione richiama inoltre la compatibilità dell’impianto con la UNCLOS, che attribuisce allo Stato costiero giurisdizione doganale su isole artificiali, impianti e strutture nella zona economica esclusiva e, per rinvio, sulla piattaforma continentale.

Riapertura parziale delle inchieste e valutazione

La Commissione ha riaperto parzialmente le inchieste il 27 maggio 2021 per verificare se le misure già vigenti dovessero estendersi ai prodotti trasportati in quantità significative nella PC/ZEE, essendo lo strumento doganale non ancora disponibile al momento delle inchieste originarie. Il periodo d’inchiesta è rimasto quello iniziale, dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. La riapertura ha riguardato solo l’accertamento del nesso tra i flussi verso la PC/ZEE e il pregiudizio già riscontrato nelle inchieste originarie.

Prodotto interessato e soggetti coinvolti

Il prodotto interessato è il medesimo già oggetto delle misure del 2020: tessuti di rovings in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con determinate caratteristiche dimensionali e di peso. Sono considerati i codici NC e TARIC elencati nel regolamento. La Commissione ha coinvolto missioni e operatori di RPC ed Egitto, produttori dell’Unione, importatori e utilizzatori; i produttori esportatori non hanno collaborato, consentendo alla Commissione di basarsi sui dati disponibili ai sensi delle norme sulle informazioni incomplete.

Conclusioni sul pregiudizio e sulle quantità significative

Per l’Egitto, la Commissione ha ritenuto che nel 2018 non vi fossero importazioni in perfezionamento attivo per ragioni economiche, ma che i dati disponibili dimostrassero comunque introduzioni significative nella PC/ZEE, anche alla luce delle importazioni normali registrate e delle successive importazioni in perfezionamento attivo dopo l’istituzione delle misure. Per la RPC, i volumi in perfezionamento attivo e le importazioni destinate a impianti offshore sono stati ritenuti sufficienti a superare le soglie minime e a contribuire al pregiudizio già accertato. La Commissione ha quindi confermato che le importazioni verso la PC/ZEE aggravano la situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione.

Obiezioni respinte e interesse dell’Unione

Sono state respinte le obiezioni della missione dell’Egitto sulla compatibilità delle nuove norme con l’UNCLOS e con la normativa doganale dell’Unione. Sono state altresì respinte le argomentazioni di un utilizzatore circa la necessità di una nuova analisi completa del pregiudizio sul periodo 2015-2018 e circa la presunta necessità di una valutazione autonoma dell’interesse dell’Unione. La Commissione ha chiarito che la riapertura era limitata al tema della PC/ZEE e che gli articoli 14 bis e 24 bis non prevedono espressamente una verifica dell’interesse dell’Unione.

Misure applicabili, aliquote e condizioni documentali

L’articolo 1 stabilisce i dazi antidumping e compensativi definitivi per i prodotti in questione. Per la RPC, le aliquote vanno dal 69,0 % antidumping e 30,7 % compensativo per alcune società, al 37,6 %/17,0 % per altre, con ulteriori trattamenti per le imprese che hanno collaborato solo a una delle due inchieste e con aliquota residuale C999. Per l’Egitto, le aliquote sono pari al 20,0 % antidumping e 10,9 % compensativo, anche per tutte le altre società. L’applicazione delle aliquote individuali richiede una fattura commerciale conforme con dichiarazione specifica; in mancanza, si applica il dazio residuale.

Rapporti con il diritto doganale e restituzioni

Il regolamento rinvia alle norme vigenti in materia di dazi doganali, salvo disposizioni contrarie, e precisa che, nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping, le domande di restituzione ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping del produttore esportatore interessato.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Estensione delle misure antidumping e compensative

L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, istituisce dazi antidumping definitivi e dazi compensativi definitivi sui prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari di RPC ed Egitto quando sono riesportati o ricevuti su un’isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o altre strutture nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro ai sensi della UNCLOS.

Prodotto interessato e esclusioni

Il prodotto interessato coincide con quello delle misure originarie: tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi. Sono esclusi i prodotti impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle oltre 1,8 mm e peso superiore a 35 g/m2. Sono indicati i codici NC e i codici TARIC pertinenti.

Aliquote per società e classificazione residuale

Per la RPC sono previste aliquote differenziate: 69,0 % antidumping e 30,7 % compensativo per Jushi Group Co. Ltd., Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd. e Taishan Fiberglass Inc. (codice C531); 37,6 % antidumping e 17,0 % compensativo per PGTEX China Co. Ltd. e Chongqing Tenways Material Corp. (C532); ulteriori aliquote per le società elencate negli allegati I e II; per tutte le altre società 69,0 % e 30,7 % (C999). Per l’Egitto, Jushi Egypt For Fiberglass Industry S.A.E. e Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E. sono soggette a 20,0 % antidumping e 10,9 % compensativo (C533), con la stessa aliquota per tutte le altre società (C999).

Condizione della fattura commerciale per i dazi individuali

L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione datata e firmata da un responsabile della società emittente. In assenza della fattura, si applica l’aliquota prevista per "tutte le altre società".

Strumento doganale e regole di riscossione

L’introduzione e la riscossione dei dazi sono disciplinate dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1131, adottato per attuare gli articoli 14 bis del regolamento antidumping di base e 24 bis del regolamento antisovvenzioni di base. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Domande di restituzione e margine di dumping

Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping per il produttore esportatore prevalente durante il periodo dell’inchiesta di restituzione.

Data di entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingantisovvenzionidoganediritto del mare

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