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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03658/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che aveva confermato la condanna per furto aggravato. L'unico motivo di ricorso riguardava il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee: il ricorrente contestava la valutazione compiuta dal giudice di merito, ma la censura è stata ritenuta aspecifica perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, la Corte di appello aveva espressamente considerato entrambe le circostanze attenuanti ed escluso la prevalenza, mentre il ricorso si fondava su un diverso approccio critico, senza adeguarsi al contenuto della decisione e al requisito di specificità di cui all'art. 581 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era aspecifico, perché privo della necessaria correlazione con le ragioni poste a base della sentenza impugnata. In applicazione del principio secondo cui i motivi di ricorso devono misurarsi con la motivazione censurata e non possono ignorarla, il ricorso è stato rigettato in rito. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Richiamato come parametro di specificità dei motivi di ricorso per cassazione; la censura che non si confronta con la motivazione della decisione impugnata è aspecifica e quindi inammissibile.

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823

    Le Sezioni Unite ribadiscono che i motivi di ricorso sono inammissibili non solo se intrinsecamente indeterminati, ma anche quando manchi la necessaria correlazione con le ragioni della decisione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e correlati alla motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente riproporre una diversa lettura dei fatti o della decisione senza confrontarsi con le argomentazioni del giudice di merito.
  • La carenza di correlazione tra motivo di ricorso e ratio decidendi integra aspecificità del motivo e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando il giudice di appello ha esplicitamente valutato le circostanze rilevanti ai fini del bilanciamento, la censura in cassazione deve indicare in modo puntuale l'errore logico-giuridico o motivazionale, non limitarsi a dissentire dall'esito della valutazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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