Corte di giustizia, Sentenza C-691/21
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 24 novembre 2022. — Cafpi SA e Aviva assurances SA contro Enedis SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 85/374/CEE – Articolo 3 – Responsabilità per danno da prodotti difettosi – Nozione di “produttore” – Gestore di un sistema di distribuzione di energia elettrica che modifica il livello di tensione dell’energia elettrica ai fini della sua distribuzione. — Causa C-691/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha stabilito che il gestore di una rete di distribuzione elettrica può essere considerato produttore quando interviene sull’energia modificandone la tensione per la consegna al cliente finale. La soluzione si fonda sull’interpretazione autonoma e ampia della nozione di produttore nella direttiva 85/374/CEE, senza poter introdurre criteri ulteriori tratti dalle regole del mercato interno dell’energia. La Corte ha inoltre ritenuto ricevibile la questione, poiché il diritto francese aveva esteso il regime della direttiva anche a danni non rientranti nel suo ambito minimo di armonizzazione.
Responsabilità da prodotti difettosi: un gestore della distribuzione elettrica che trasforma la tensione dell’energia elettrica può essere qualificato come "produttore" ai sensi della direttiva 85/374.
La questione giuridica
Se l’articolo 2 e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE debbano essere interpretati nel senso che il gestore di un sistema di distribuzione di energia elettrica può essere considerato "produttore" quando modifica il livello di tensione dell’energia elettrica del fornitore ai fini della distribuzione al cliente finale; in via preliminare, se la questione sia ricevibile nonostante il danno riguardi beni utilizzati in ambito professionale.
Principio di diritto
Ai fini della direttiva 85/374, il gestore di un sistema di distribuzione di energia elettrica che modifica il livello di tensione dell’energia elettrica per renderla idonea alla distribuzione al cliente finale partecipa al processo di produzione e deve essere qualificato come "produttore" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, anche se non fabbrica originariamente l’energia né la vende al consumatore; la nozione di produttore è autonoma, tassativa e va interpretata in funzione del testo, del contesto e dell’obiettivo di protezione del consumatore.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 85/374/CEE
- Direttiva 1999/34/CE
- Articolo 1 direttiva 85/374/CEE
- Articolo 2 direttiva 85/374/CEE
- Articolo 3 direttiva 85/374/CEE
- Articolo 5 direttiva 85/374/CEE
- Articolo 9 direttiva 85/374/CEE
- Articolo 11 direttiva 85/374/CEE
- Direttiva 96/92/CE
- Direttiva 2003/54/CE
- Direttiva 2009/72/CE
Responsabilità da prodotti difettosi: qualificazione del gestore della distribuzione elettrica come produttore
La Corte di giustizia, nella causa C-691/21, ha interpretato la direttiva 85/374/CEE in una controversia tra Cafpi SA, il suo assicuratore Aviva assurances SA, ed Enedis SA, gestore di un sistema di distribuzione di energia elettrica. La questione riguardava il risarcimento dei danni causati da una sovratensione elettrica e, in particolare, la qualificazione del gestore della rete come "produttore" ai fini della responsabilità da prodotti difettosi.
Fatti e procedimento principale
Il 28 luglio 2010 furono riscontrati malfunzionamenti ad apparecchi elettrici installati in un’agenzia della Cafpi. Secondo una perizia, i danni sarebbero derivati da una sovratensione provocata da una rottura del circuito neutro del sistema di distribuzione gestito da Enedis. Cafpi e Aviva agirono contro Enedis chiedendo il risarcimento sulla base della responsabilità contrattuale generale; Enedis eccepì invece l’applicabilità esclusiva della disciplina francese di attuazione della direttiva 85/374 e la prescrizione dell’azione.
La cour d’appel de Versailles ritenne applicabile la disciplina sui prodotti difettosi, qualificando Enedis come produttore perché aveva trasformato l’energia elettrica ad alta tensione per renderla distribuibile al consumatore finale. La Cour de cassation, investita del ricorso, ha quindi chiesto alla Corte se il gestore della distribuzione elettrica che modifica la tensione dell’energia possa essere considerato produttore ai sensi della direttiva.
Normativa rilevante
La Corte richiama innanzitutto:
- l’articolo 1 della direttiva 85/374, secondo cui il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto;
- l’articolo 2, che include espressamente l’elettricità nella nozione di "prodotto";
- l’articolo 3, paragrafo 1, che definisce il "produttore";
- l’articolo 5, sulla responsabilità solidale di più responsabili;
- l’articolo 9, lettera b), sul danno a cose diverse dal prodotto difettoso;
- l’articolo 11, relativo all’estinzione dei diritti dopo dieci anni dalla messa in circolazione del prodotto.
Sono ricordate anche le direttive del mercato interno dell’energia elettrica 96/92/CE, 2003/54/CE e 2009/72/CE, evocate dal giudice del rinvio come possibile ostacolo sistematico alla qualificazione del distributore come produttore.
Ricevibilità della questione pregiudiziale
La Commissione aveva evidenziato il possibile difetto di rilevanza della questione, poiché il danno riguardava beni utilizzati professionalmente e l’articolo 9 della direttiva 85/374 si riferisce al danno a cose destinate a uso o consumo privato. La Corte respinge tuttavia il dubbio di ricevibilità.
La Corte osserva che, benché l’armonizzazione della direttiva non comprenda i danni a cose destinate a uso professionale, il diritto francese ha esteso il regime di responsabilità anche a tali ipotesi. In una situazione in cui il diritto nazionale rinvia al contenuto della direttiva per disciplinare casi non direttamente coperti dall’ambito armonizzato, sussiste un interesse certo dell’Unione a un’interpretazione uniforme delle nozioni riprese dal diritto dell’Unione. La questione è quindi dichiarata ricevibile.
Ragionamento della Corte sulla nozione di "produttore"
La Corte chiarisce che, per effetto dell’articolo 3, paragrafo 1, la cerchia dei responsabili è tassativa e non può essere ampliata o ristretta introducendo criteri non previsti dalla direttiva. L’interpretazione deve fondarsi sul testo, sul contesto e sulle finalità della disciplina.
Sotto il profilo letterale, il produttore comprende il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima, il fabbricante di una parte componente e chi si presenta come produttore apponendo il proprio nome o marchio.
Sotto il profilo sistematico, la Corte richiama l’articolo 5 e il quarto considerando, dai quali emerge che più soggetti possono essere qualificati come produttori dello stesso prodotto e rispondere in solido. Viene inoltre ricordato che, di regola, è il produttore a sopportare la responsabilità perché è colui che può incidere sulla qualità del prodotto.
Sul piano teleologico, la direttiva mira alla protezione del consumatore. La nozione di produttore è autonoma e serve a garantire che il danneggiato possa agire contro uno qualsiasi dei soggetti che partecipano al processo produttivo, senza dover individuare il responsabile "più appropriato".
Applicazione al gestore della distribuzione elettrica
Nel caso concreto, il gestore della rete non si limita a consegnare l’energia elettrica così come ricevuta, ma interviene su una caratteristica essenziale del prodotto, ossia la tensione, per renderlo utilizzabile dal consumatore finale. La Corte sottolinea che, senza tale intervento, l’energia ad alta tensione prodotta non sarebbe stata utilizzabile dal pubblico.
Da ciò consegue che il gestore partecipa al processo di produzione del prodotto elettrico, modificandone una caratteristica necessaria per l’immissione sul mercato al consumo. Il livello di tensione è infatti una caratteristica del prodotto, indipendentemente dal fatto che la sovratensione costituisca o meno un difetto di sicurezza.
La Corte conclude quindi che il gestore di un sistema di distribuzione di energia elettrica che modifica la tensione dell’energia ai fini della sua distribuzione al cliente finale deve essere considerato "produttore" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374.
Rapporti con le direttive sul mercato interno dell’energia elettrica
La Corte respinge anche l’obiezione secondo cui tale interpretazione sarebbe incompatibile con le direttive 96/92/CE, 2003/54/CE e 2009/72/CE, che distinguono le attività di produzione, trasporto, distribuzione e fornitura nel mercato elettrico. Tali direttive perseguono obiettivi diversi rispetto alla disciplina della responsabilità da prodotti difettosi e non possono alterare la definizione tassativa dei responsabili contenuta negli articoli 1 e 3 della direttiva 85/374.
Dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE deve essere interpretato nel senso che il gestore di un sistema di distribuzione di energia elettrica è un "produttore" quando modifica il livello di tensione dell’energia elettrica ai fini della sua distribuzione al cliente finale.
Principio affermato
La decisione conferma che, nella responsabilità da prodotti difettosi, la nozione di produttore è autonoma e funzionale alla tutela del danneggiato: anche un soggetto che non fabbrica originariamente il bene ma ne modifica una caratteristica essenziale per la distribuzione al consumatore può rientrare tra i produttori responsabili.
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