Cassazione Civile, Ordinanza n. 27959/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)
La controversia
In una controversia di regolamento di confini promossa per ottenere l'accertamento della linea divisoria tra due fondi e il rilascio delle aree asseritamente occupate oltre confine, il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda; la corte d'appello aveva invece accolto il gravame dell'ente attore, ricostruendo il confine sulla base del tipo di frazionamento richiamato nell'atto di divisione ereditaria costituente titolo di provenienza di una delle parti, e condannando i convenuti al rilascio delle porzioni occupate. Il ricorrente ha impugnato tale decisione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 950 e 1362 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., assumendo che il confine fosse stato determinato senza valorizzare correttamente i titoli di proprietà e senza interpretare gli stessi secondo la comune intenzione delle parti; (2) violazione dell'art. 950 c.c., per avere la corte territoriale individuato il confine in base a una erronea misurazione dei fondi; (3) violazione dell'art. 345 c.p.c., per avere la corte d'appello ritenuto inammissibile l'eccezione di usucapione proposta solo in appello, applicando a essa il regime di preclusione della domanda nuova.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ritenendo che investissero apprezzamenti di fatto e valutazioni probatorie riservati al giudice di merito. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che nell'azione di regolamento di confini l'eccezione di usucapione del convenuto è proponibile anche per la prima volta in appello, perché non introduce una domanda nuova ma una questione difensiva volta al rigetto della pretesa principale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo relativo all'inammissibilità dell'eccezione di usucapione, con rinvio alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione per il relativo esame e per le spese.
Norme richiamate
art. 950 c.c.
Nel regolamento di confini il confine va ricostruito prioritariamente sulla base dei titoli e, in particolare, del tipo di frazionamento richiamato negli atti di provenienza, che se integrante il titolo costituisce elemento primario di prova della linea divisoria.
art. 1362 c.c.
L'interpretazione dei titoli negoziali deve muovere dalla comune intenzione delle parti; tuttavia, la censura che miri a una diversa lettura delle risultanze istruttorie non è ammissibile in cassazione se si risolve in richiesta di rivalutazione del fatto.
art. 115 c.p.c.
La doglianza non può tradursi in un nuovo apprezzamento delle prove; la valutazione del materiale istruttorio resta riservata al giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il vizio denunciabile deve riguardare la violazione di legge e non la mera contestazione dell'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
art. 345 c.p.c.
Nel regolamento di confini l'eccezione di usucapione non è domanda nuova e può essere proposta anche in appello, perché costituisce una difesa diretta al rigetto della domanda principale.
Massime di principio
- In materia di regolamento di confini, il tipo di frazionamento richiamato nei titoli di provenienza costituisce, quando faccia parte integrante del titolo, il principale criterio di determinazione della linea di confine e prevale sulle difformità materiali riscontrate in loco, che integrano eventuali sconfinamenti.
- Le censure che mirano a contestare la ricostruzione del confine mediante una diversa lettura delle prove o dei documenti non sono ammissibili in cassazione se si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del fatto riservata al giudice di merito.
- La motivazione del giudice di merito è sindacabile in cassazione solo se manca del minimo costituzionale, è apparente o manifestamente illogica; non è sufficiente proporre una diversa lettura del compendio istruttorio.
- Nell'azione di regolamento di confini, l'eccezione di usucapione del convenuto ha natura difensiva e può essere proposta anche per la prima volta in appello, poiché non introduce una domanda nuova ma mira solo al rigetto della pretesa avversaria.
- Anche la domanda di rilascio della porzione di fondo asseritamente occupata oltre confine costituisce sviluppo logico e conseguenziale della domanda di regolamento, non domanda nuova preclusa in appello.
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