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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29374/2022 del 10/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della documentazione prodotta, ritenendo provata l'adesione alla definizione agevolata della pretesa oggetto di lite e la rinuncia al ricorso. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso conseguente alla definizione agevolata ex art. 6, comma 3, d.l. n. 193/2016, ponendo le spese a carico di chi le aveva anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato dinanzi alla commissione tributaria provinciale una cartella di pagamento relativa a IRPEF 2006, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e dell'importo complessivo di euro 123.112,95. La CTP aveva accolto il ricorso per omessa notifica; in appello, la CTR della Lombardia aveva accolto l'appello principale della concessionaria della riscossione. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. In corso di giudizio, ha però depositato memoria con documentazione attestante l'intervenuta definizione agevolata della pretesa tributaria ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.l. n. 193/2016, con pagamento delle rate e rinuncia al ricorso sottoscritta dal contribuente e dal difensore. Ha pertanto chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato come base del controllo automatizzato a seguito del quale era stata emessa la cartella di pagamento

  • art. 6, comma 3, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193

    richiamato quale disciplina della definizione agevolata della pretesa impositiva e fondamento della rinuncia al ricorso che ha determinato l'estinzione del giudizio

Massime di principio

  • Quando il contribuente documenta l'intervenuta definizione agevolata del debito tributario oggetto di giudizio e deposita rinuncia al ricorso sottoscritta da parte e difensore, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto per rinuncia conseguente alla definizione agevolata.
  • La sopravvenuta definizione della pretesa impositiva elimina l'interesse alla decisione sul ricorso, rendendo superfluo l'esame dei motivi di impugnazione originariamente proposti.
  • In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese seguono il criterio indicato dalla Corte e restano a carico di chi le ha anticipate, secondo quanto disposto nel provvedimento finale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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