Cassazione Civile, Ordinanza n. 29374/2022 del 10/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della documentazione prodotta, ritenendo provata l'adesione alla definizione agevolata della pretesa oggetto di lite e la rinuncia al ricorso. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso conseguente alla definizione agevolata ex art. 6, comma 3, d.l. n. 193/2016, ponendo le spese a carico di chi le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato dinanzi alla commissione tributaria provinciale una cartella di pagamento relativa a IRPEF 2006, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e dell'importo complessivo di euro 123.112,95. La CTP aveva accolto il ricorso per omessa notifica; in appello, la CTR della Lombardia aveva accolto l'appello principale della concessionaria della riscossione. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. In corso di giudizio, ha però depositato memoria con documentazione attestante l'intervenuta definizione agevolata della pretesa tributaria ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.l. n. 193/2016, con pagamento delle rate e rinuncia al ricorso sottoscritta dal contribuente e dal difensore. Ha pertanto chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base del controllo automatizzato a seguito del quale era stata emessa la cartella di pagamento
art. 6, comma 3, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
richiamato quale disciplina della definizione agevolata della pretesa impositiva e fondamento della rinuncia al ricorso che ha determinato l'estinzione del giudizio
Massime di principio
- Quando il contribuente documenta l'intervenuta definizione agevolata del debito tributario oggetto di giudizio e deposita rinuncia al ricorso sottoscritta da parte e difensore, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto per rinuncia conseguente alla definizione agevolata.
- La sopravvenuta definizione della pretesa impositiva elimina l'interesse alla decisione sul ricorso, rendendo superfluo l'esame dei motivi di impugnazione originariamente proposti.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese seguono il criterio indicato dalla Corte e restano a carico di chi le ha anticipate, secondo quanto disposto nel provvedimento finale.
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