Sentenza n. 15345/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento - del Decreto Ministeriale prot. n. 119 del 15 giugno 2023 nella parte in cui all’art. 9, comma 1, dispone testualmente che “In applicazione dell’articolo 5, comma 13 e seguenti del decreto-legge, prima di procedere alle operazioni di cui all’articolo 3, i dirigenti degli uffici territorialmente competenti provvedono ad inserire in un secondo elenco aggiuntivo alla prima fascia delle GPS coloro che sono inclusi nella prima fascia con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero. Sono altresì inclusi nel secondo elenco aggiuntivo, anche coloro che abbiano presentato istanza di inserimento nel primo elenco aggiuntivo, di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 17 marzo 2023, n. 51, con riserva di riconoscimento del titolo estero di abilitazione o di specializzazione sul sostegno. Gli aspiranti di cui ai periodi precedenti sono inseriti nel secondo elenco aggiuntivo sulla base dell’ordine di priorità spettante in graduatoria previsto dalla disciplina delle GPS”; - di ogni altro atto e/o provvedimento connesso preordinato e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che le disposizioni impugnate erano state sostituite da una nuova disciplina pienamente satisfattiva dell’interesse della ricorrente. Non ha quindi esaminato nel merito le censure contro la disciplina originaria. Spese compensate.
Atto impugnato: art. 9, comma 1, del decreto ministeriale n. 119 del 2023, nella parte in cui collocava in un secondo elenco aggiuntivo, in coda alla prima fascia delle GPS, gli aspiranti con titolo estero di abilitazione o specializzazione sul sostegno in attesa di riconoscimento
Esito
Favorevole al ricorrente (aspirante docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la disposizione ministeriale che, recependo l’art. 5, comma 13, del d.l. n. 44/2023, prevedeva lo spostamento degli aspiranti con titolo estero di specializzazione sul sostegno, il cui riconoscimento era riservato, in un secondo elenco aggiuntivo alla prima fascia delle GPS, collocandoli dopo le fasce riservate a chi aveva conseguito il titolo in Italia e subordinando a tale ordine il conferimento degli incarichi a tempo determinato. Il testo non espone specifici motivi di legittimità dedotti. In prossimità dell’udienza la ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere, per effetto di sopravvenute disposizioni che avrebbero eliminato i secondi elenchi aggiuntivi in coda alla prima fascia.
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