Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2021/578

Regolamento delegato (UE) 2021/578 della Commissione del 29 gennaio 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per la raccolta dei dati sul volume delle vendite e sull’impiego dei medicinali antimicrobici negli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0578

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2019/6 introducendo un sistema armonizzato per la raccolta, la qualità e la trasmissione all’Agenzia dei dati sulle vendite e sull’impiego dei medicinali antimicrobici negli animali. Stabilisce quali antimicrobici sono soggetti a raccolta obbligatoria o facoltativa, le modalità di classificazione ATC/ATCvet, gli obblighi di qualità dei dati e gli strumenti informatici da usare per la segnalazione. Prevede inoltre un calendario progressivo di applicazione e di prima trasmissione dei dati, nonché l’elaborazione da parte dell’Agenzia di relazioni periodiche comparative a livello nazionale e dell’Unione.

Requisiti per la raccolta e la segnalazione dei dati sul volume delle vendite e sull’impiego dei medicinali antimicrobici negli animali nell’ambito del regolamento (UE) 2019/6.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e all’Agenzia europea per i medicinali, con riferimento alla raccolta, validazione, segnalazione e analisi dei dati sui medicinali veterinari antimicrobici e, per taluni impieghi, sui medicinali antimicrobici per uso umano eccezionalmente utilizzati negli animali. L’ambito materiale riguarda sia i dati sul volume delle vendite sia i dati sull’impiego negli animali, per specie, categorie e fasi produttive indicate nell’allegato e nell’articolo 15. Il regolamento ha portata territoriale unionale e si applica dal 28 gennaio 2022; alcune prime scadenze di segnalazione decorrono dal 2024, dal 2027 e dal 2030 secondo le specie e i dati considerati.

Raccolta dei dati su vendite e impiego dei medicinali antimicrobici negli animali

Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2019/6 sulla disciplina dei medicinali veterinari e si inserisce nel contesto della lotta alla resistenza antimicrobica, secondo un approccio One Health. La finalità è costruire un quadro armonizzato e comparabile a livello dell’Unione per rilevare le tendenze di vendita e di impiego degli antimicrobici negli animali, così da supportare la valutazione dei rischi, la definizione di priorità e il monitoraggio delle misure adottate.

Ambito e finalità della raccolta dati

Il sistema riguarda gli Stati membri e l’Agenzia europea per i medicinali, chiamati a cooperare nella raccolta, validazione, trasmissione e analisi dei dati. L’attenzione è rivolta sia al volume delle vendite dei medicinali veterinari antimicrobici sia all’impiego negli animali, con una graduazione tra raccolta obbligatoria e facoltativa in funzione della rilevanza scientifica e della disponibilità di dati sulla resistenza.

Medicinali soggetti a raccolta obbligatoria o facoltativa

Gli articoli 1-4 rinviano all’allegato per individuare i medicinali veterinari antimicrobici interessati. Per alcuni gruppi la raccolta e la segnalazione sono obbligatorie; per altri sono consentite su base volontaria. L’allegato distingue i medicinali in base ai codici ATCvet e ATC dell’OMS, includendo, tra gli altri, antibatterici sistemici e intramammari, antinfettivi ginecologici e intrauterini, antiprotozoari, antifungini, antimicobatterici, antivirali e altre preparazioni antimicrobiche per usi specifici.

Criteri di classificazione e armonizzazione dei dati

Per identificare i medicinali da includere nella raccolta, gli Stati membri e l’Agenzia devono utilizzare i sistemi di classificazione ATCvet e ATC. La scelta dei codici non dipende dalle indicazioni terapeutiche associate, ma dalla necessità di assicurare confrontabilità tra dati veterinari e dati di salute umana.

Garanzia della qualità dei dati

Gli articoli 6 e 7 impongono requisiti stringenti di qualità: i dati devono essere precisi, completi e coerenti, validati secondo i protocolli e modelli dell’Agenzia e sottoposti a controlli automatici nell’interfaccia web. Ogni Stato membro deve predisporre un piano di gestione della qualità dei dati, designare un punto di contatto nazionale e responsabili della gestione dei dati, curare l’allineamento con i fornitori di dati e correggere tempestivamente errori, lacune e incoerenze.

Ruolo dell’Agenzia europea per i medicinali

L’Agenzia deve mettere a disposizione protocolli, modelli di segnalazione e un’interfaccia web per la trasmissione elettronica. Deve inoltre convalidare i dati, indicare le azioni correttive agli Stati membri in caso di non conformità, fornire formazione e assistenza, e supportare la risoluzione delle criticità tecniche e metodologiche. L’interfaccia deve essere disponibile almeno in lingua inglese.

Raccolta e segnalazione dei dati sul volume delle vendite

Per le vendite, gli Stati membri possono attingere a diverse fonti: titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio, grossisti, rivenditori al dettaglio, mangimifici, farmacie e veterinari. Per quanto possibile, devono utilizzare come fonte principale i dati della banca dati dei medicinali dell’Unione, correggendo gli effetti del commercio parallelo. La prima segnalazione dei dati sulle vendite deve essere trasmessa entro il 30 giugno 2024 e riguarda le vendite del 2023; in seguito, la trasmissione avviene entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento all’anno civile precedente.

Informazioni contestuali da trasmettere con i dati sulle vendite

Oltre ai dati quantitativi, gli Stati membri devono comunicare informazioni qualitative sul sistema nazionale di distribuzione dei medicinali, sulla copertura e precisione dei dati, sulle misure adottate per evitare doppie segnalazioni, sulle iniziative nazionali e sui fattori che spiegano eventuali variazioni di tendenza, nonché sul quadro strategico nazionale o sulle iniziative di contrasto all’uso non prudente o non responsabile degli antimicrobici.

Raccolta e segnalazione dei dati sull’impiego

Per l’impiego negli animali, i dati possono provenire da veterinari, venditori al dettaglio, farmacie, mangimifici e utilizzatori finali, sulla base di cartelle cliniche, registri dei trattamenti, bolle di consegna, fatture, prescrizioni e registri professionali. Anche questi dati devono essere trasmessi tramite l’interfaccia web dell’Agenzia, usando i protocolli e i modelli resi disponibili. La prima segnalazione scade il 30 settembre 2024 e riguarda i dati del 2023; le segnalazioni successive scadono il 30 giugno di ogni anno.

Specie animali e calendario di attuazione progressiva

L’articolo 15 introduce una progressione per specie. Dal 30 settembre 2024 la raccolta obbligatoria riguarda bovini, suini, polli e tacchini, con ulteriori specificazioni per le relative categorie produttive. Dal 30 giugno 2027 l’obbligo si estende ad altro pollame, ovini, caprini, pesci, equini, conigli e altri animali da produzione alimentare. Dal 30 giugno 2030 si aggiungono cani, gatti e animali da pelliccia.

Relazione dell’Agenzia e comparazione con i dati precedenti

L’Agenzia deve includere nelle proprie relazioni i dati delle vendite e dell’impiego, confrontandoli con i periodi precedenti e, per le vendite, anche con i dati ESVAC, ove possibile. Le analisi devono individuare tendenze e cambiamenti a livello nazionale e dell’Unione e tenere conto delle popolazioni animali pertinenti per Stato membro. Se i dati sulle popolazioni non sono disponibili o non sono di qualità adeguata, gli Stati membri devono fornirli o correggerli tramite l’interfaccia web.

Pubblicazione delle relazioni

La prima relazione dell’Agenzia deve essere pubblicata entro il 31 marzo 2025 e comprende i dati 2023 sulle vendite e sull’impiego trasmessi dalle scadenze del 2024. Dal 2025 le relazioni successive devono essere pubblicate entro il 31 dicembre di ogni anno e riguardano i dati dell’anno civile precedente.

Applicazione nel tempo

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 28 gennaio 2022. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e costituisce un tassello operativo del sistema europeo di monitoraggio dell’uso degli antimicrobici negli animali.

Disposizioni principali

Tipi di antimicrobici soggetti a raccolta dati

Gli articoli 1-4 distinguono tra medicinali per i quali gli Stati membri devono raccogliere e segnalare i dati sul volume delle vendite o sull’impiego, e medicinali per i quali la raccolta è facoltativa. La classificazione è dettagliata nell’allegato: per le vendite obbligatorie rientrano, tra gli altri, antibatterici per uso sistemico e intramammario, antinfettivi e antisettici ginecologici e intrauterini, antiprotozoari con effetto antibatterico e antimicobatterici intramammari; tra i dati facoltativi figurano, ad esempio, antiprotozoari diversi da QP51AG, antifungini, antimicobatterici, antivirali e varie preparazioni dermatologiche, nasali, oftalmologiche e otologiche.

Classificazione dei medicinali

L’articolo 5 impone l’uso dei sistemi ATCvet e ATC dell’OMS, a seconda dei casi, per identificare le sostanze rilevanti ai fini della raccolta dati, indipendentemente dalle indicazioni terapeutiche associate ai codici.

Requisiti di qualità dei dati e piano nazionale

Gli articoli 6 e 7 richiedono che i dati siano precisi, completi e coerenti, validati secondo i protocolli e modelli dell’Agenzia e sottoposti a controlli automatici tramite l’interfaccia web. Gli Stati membri devono adottare un piano di gestione della qualità dei dati, designare un punto di contatto nazionale e responsabili della gestione dei dati, garantire l’allineamento con i fornitori di dati, correggere lacune ed errori e aggiornare i sistemi in funzione degli sviluppi scientifici e tecnici.

Strumenti e assistenza dell’Agenzia

Gli articoli 8-10 disciplinano gli obblighi dell’Agenzia: essa rende disponibili protocolli e modelli di segnalazione, convalida i dati ricevuti, organizza formazione sulla qualità dei dati e sviluppa un’interfaccia web per la trasmissione elettronica tempestiva, disponibile almeno in inglese. L’interfaccia consente anche la verifica e la modifica dei dati sulla pertinente popolazione animale.

Raccolta e segnalazione dei dati sulle vendite

Gli articoli 11 e 12 stabiliscono che gli Stati membri possono basarsi su titolari AIC, grossisti, dettaglianti, mangimifici, farmacie o veterinari; per quanto possibile, usano come fonte principale i dati della banca dati dei medicinali dell’Unione e correggono gli effetti del commercio parallelo. I dati sulle vendite per l’anno civile precedente vanno trasmessi entro il 30 giugno di ogni anno, con prima segnalazione entro il 30 giugno 2024. Devono inoltre essere fornite informazioni sul tipo di fornitori, sulla copertura e precisione dei dati, sulle misure anti-doppia segnalazione, sulle iniziative nazionali e sul quadro strategico contro la resistenza antimicrobica.

Raccolta e segnalazione dei dati sull’impiego

L’articolo 13 prevede la raccolta dei dati da veterinari, rivenditori, farmacie, mangimifici e utilizzatori finali, sulla base di cartelle cliniche, registri dei trattamenti, bolle di consegna, fatture, prescrizioni e registri professionali, utilizzando sistemi nazionali dedicati. La prima segnalazione dei dati sull’impiego è dovuta entro il 30 settembre 2024; le segnalazioni successive entro il 30 giugno di ogni anno. Anche per questi dati sono richieste informazioni sul sistema nazionale, sulla copertura, sulle iniziative interne e sul quadro strategico nazionale.

Sistemi nazionali per i dati sull’impiego

L’articolo 14 impone agli Stati membri di sviluppare sistemi di raccolta continua semiautomatizzati o completamente automatizzati e soluzioni software per supportare qualità, convalida e controllo dei dati. L’Agenzia deve facilitare lo scambio di migliori pratiche, mentre gli Stati membri devono svolgere formazione o campagne informative per i fornitori di dati.

Specie, categorie e fasi interessate

L’articolo 15 scagliona nel tempo l’obbligo di raccolta dei dati sull’impiego. Dal 30 settembre 2024 riguardano bovini, suini, polli e tacchini, con specificazioni per categorie produttive e, per i bovini, distinzione tra carne e latte e ulteriore dettaglio per i bovini di età inferiore a un anno in presenza della soglia di 10 000 tonnellate annue di carne. Dal 30 giugno 2027 si aggiungono altro pollame, ovini, caprini, pesci, equini, conigli e altri animali da produzione alimentare; dal 30 giugno 2030 cani, gatti e animali da pelliccia.

Relazione dell’Agenzia e analisi comparativa

Gli articoli 16 e 17 disciplinano la relazione annuale dell’Agenzia sul volume delle vendite e sull’impiego degli antimicrobici. I dati sono confrontati con i periodi precedenti, incluso il progetto ESVAC per le vendite, e le analisi considerano le popolazioni animali pertinenti per Stato membro. La prima relazione deve essere pubblicata entro il 31 marzo 2025 e riguarda i dati 2023; le successive relazioni sono pubblicate entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2025.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 18 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 28 gennaio 2022. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemedicinali veterinarisanità animaleresistenza antimicrobicaraccolta e gestione dei daticontrolli e reporting

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.