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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/577

Regolamento delegato (UE) 2021/577 della Commissione del 29 gennaio 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e il formato delle informazioni necessarie per l’applicazione degli articoli 112, paragrafo 4, e 115, paragrafo 5, e che devono figurare nel documento unico di identificazione a vita di cui all’articolo 8, paragrafo 4, di tale regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0577

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato (UE) 2021/577 stabilisce quali informazioni e quale formato debbano avere le annotazioni da riportare nel documento unico di identificazione a vita degli equidi quando si applicano talune deroghe del regolamento (UE) 2019/6 sui medicinali veterinari. In particolare, disciplina la dichiarazione di esclusione dalla macellazione per consumo umano e la registrazione dei trattamenti con sostanze dell’elenco previsto per gli equidi. Il testo contiene inoltre una disciplina transitoria che riconosce come conformi alcuni documenti di identificazione rilasciati sulla base di precedenti atti dell’Unione.

Contenuto e formato delle informazioni da inserire nel documento unico di identificazione a vita degli equidi per l’uso di medicinali veterinari ai sensi del regolamento (UE) 2019/6.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli equidi e, in particolare, alle informazioni che devono figurare nel documento unico di identificazione a vita quando un veterinario tratta un animale della specie equina: i) con un medicinale veterinario impiegato in deroga ai sensi dell’articolo 112, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/6, in relazione agli equidi dichiarati non destinati alla macellazione per il consumo umano; ii) con un medicinale veterinario contenente una sostanza inserita nell’elenco di cui all’articolo 115, paragrafo 5, del medesimo regolamento. Si applica negli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in applicazione dal 28 gennaio 2022. Sono previste misure transitorie per taluni documenti di identificazione rilasciati in base a discipline precedenti, che si considerano conformi ai requisiti del presente regolamento.

Contenuto e formato delle informazioni nel documento unico di identificazione a vita degli equidi

Il regolamento delegato (UE) 2021/577 completa il regolamento (UE) 2019/6 sui medicinali veterinari, disciplinando il contenuto e il formato delle informazioni che devono essere riportate nel documento unico di identificazione a vita degli equidi. La finalità è garantire tracciabilità, tutela dei consumatori e corretta applicazione delle deroghe e dei regimi speciali previsti dagli articoli 112, paragrafo 4, e 115, paragrafo 5, del regolamento di base.

Contesto normativo e finalità

Il testo si fonda sul fatto che, per gli equidi dichiarati non destinati alla macellazione per il consumo umano, non devono essere presentati alcuni dati normalmente richiesti per l’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale veterinario. Inoltre, l’articolo 112 del regolamento (UE) 2019/6 consente una deroga all’obbligo di impiego del medicinale conformemente ai termini dell’autorizzazione per talune specie non destinate alla produzione di alimenti, deroga che si estende anche al trattamento veterinario degli equidi dichiarati non destinati alla macellazione.

Informazioni da indicare per la deroga dell’articolo 112, paragrafo 4

Per gli equidi oggetto di tale deroga, il documento di identificazione deve contenere:

  • i contatti del veterinario firmatario responsabile che ha trattato l’equino con un medicinale veterinario autorizzato in virtù dell’esenzione di cui all’articolo 8, paragrafo 4, oppure somministrato ai sensi dell’articolo 112, paragrafo 4;
  • la dichiarazione che l’equino non è destinato alla macellazione per il consumo umano, dichiarazione resa dal veterinario responsabile con il consenso del proprietario o dell’operatore.

Informazioni da indicare per i medicinali contenenti sostanze dell’elenco di cui all’articolo 115, paragrafo 5

L’articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/6 consente alla Commissione di adottare un elenco di sostanze essenziali per il trattamento della specie equina o aventi un beneficio clinico supplementare, con un tempo di attesa di sei mesi. Per i trattamenti con medicinali contenenti tali sostanze, il documento unico di identificazione a vita deve riportare:

  • i contatti del veterinario firmatario responsabile che ha somministrato il medicinale;
  • la data dell’ultima somministrazione;
  • il luogo dell’ultima somministrazione;
  • informazioni sulla sostanza utilizzata.

Formato della sezione del documento di identificazione

Le informazioni devono essere inserite in un’apposita sezione del documento unico di identificazione a vita, indissolubilmente integrata nel documento stesso. La sezione deve contenere campi del modulo con titolo, da compilare secondo istruzioni dettagliate, redatte in francese, in inglese e nella lingua ufficiale dello Stato membro di rilascio.

La sezione deve prevedere almeno due parti:

  • una dedicata alla dichiarazione che l’equino non è destinato alla macellazione per il consumo umano;
  • una dedicata alla registrazione della data dell’ultima somministrazione di un medicinale veterinario contenente una sostanza dell’elenco e alle informazioni sulla sostanza.

Requisiti di sicurezza e interoperabilità

Per la parte relativa alla dichiarazione di non destinazione alla macellazione, il formato deve assicurare che almeno tale dichiarazione sia protetta contro modifiche fraudolente. Inoltre, il formato deve essere compatibile con una voce corrispondente nella base dati prevista dall’articolo 109, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429.

Misure transitorie

In via derogatoria rispetto ai nuovi requisiti, sono considerati conformi il contenuto e il formato delle informazioni già presenti in documenti di identificazione rilasciati secondo:

  • la decisione 93/623/CEE, capitolo IX del documento di identificazione;
  • il regolamento (CE) n. 504/2008, sezione IX;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2015/262, sezione II.

La conformità vale solo se tali documenti sono stati rilasciati in conformità delle disposizioni richiamate dal regolamento, rispettivamente l’articolo 43, paragrafo 1, lettere a), b) e c), oppure gli articoli 9 o 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 28 gennaio 2022, in linea con la data di applicazione del regolamento (UE) 2019/6. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e contenuto informativo richiesto

L’articolo 1 rinvia agli allegati I e II, che definiscono il contenuto e il formato delle informazioni necessarie per applicare gli articoli 112, paragrafo 4, e 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/6 e da inserire nel documento unico di identificazione a vita.

Informazioni da registrare per la deroga relativa agli equidi non destinati alla macellazione

Per l’applicazione dell’articolo 112, paragrafo 4, devono figurare i contatti del veterinario firmatario responsabile che ha trattato l’equino con un medicinale veterinario autorizzato in virtù dell’esenzione di cui all’articolo 8, paragrafo 4, o somministrato conformemente all’articolo 112, paragrafo 4; inoltre, la dichiarazione che l’equino non è destinato alla macellazione per il consumo umano deve essere effettuata dal veterinario responsabile con il consenso del proprietario o dell’operatore.

Informazioni da registrare per i medicinali contenenti sostanze dell’elenco di cui all’articolo 115, paragrafo 5

Per l’applicazione dell’articolo 115, paragrafo 5, devono essere riportati i contatti del veterinario firmatario responsabile che ha somministrato il medicinale veterinario contenente una sostanza inclusa nell’elenco, la data e il luogo dell’ultima somministrazione e le informazioni sulla sostanza interessata.

Formato della sezione dedicata nel documento di identificazione

Gli allegati II prescrivono che le informazioni siano inserite in un’apposita sezione indissolubilmente integrata nel documento unico di identificazione a vita, con campi titolati e istruzioni dettagliate. I campi e le istruzioni devono essere redatti in francese, inglese e nella lingua ufficiale dello Stato membro di rilascio; la sezione deve comprendere almeno due parti, una per la dichiarazione di non destinazione alla macellazione e una per la registrazione dell’ultima somministrazione di un medicinale con sostanza dell’elenco.

Requisiti aggiuntivi di sicurezza e interoperabilità

Per la dichiarazione relativa alla non destinazione alla macellazione, il formato deve consentire la protezione contro modifiche fraudolente e deve essere compatibile con una voce corrispondente nella base dati di cui all’articolo 109, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429.

Misure transitorie per documenti di identificazione preesistenti

L’articolo 2 considera conformi ai requisiti del regolamento alcuni contenuti e formati già previsti da documenti di identificazione rilasciati in base alla decisione 93/623/CEE, al regolamento (CE) n. 504/2008 e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/262, purché rilasciati conformemente alle disposizioni ivi richiamate.

Decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 28 gennaio 2022.

Come è indicizzato

Materiemedicinali veterinarisanità animaleidentificazione degli equidisicurezza alimentare

Testo integrale

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