Regolamento (UE) 2021/252
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/252 della Commissione del 29 gennaio 2021 che applica una detrazione dal contingente di pesca portoghese disponibile per l’acciuga a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata nell’anno precedente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua l’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e dispone una detrazione dal contingente di pesca del Portogallo per l’acciuga nelle zone CIEM 9 e 10 e nella zona Copace 34.1.1. La misura deriva dal superamento del contingente registrato nel periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020. La detrazione si applica al contingente del periodo 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021 ed è quantificata in 78 675 kg.
Detrazione dal contingente di pesca portoghese per l’acciuga (Engraulis encrasicolus) nelle zone CIEM 9 e 10 e nelle acque UE della zona Copace 34.1.1 a seguito di superamento del contingente nel periodo precedente.
Ambito di applicazione
Si applica al Portogallo e riguarda il contingente di pesca per l’acciuga (codice ANE/9/3411) nelle zone 9 e 10 del CIEM e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1. Incide sul contingente assegnato per il periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, in conseguenza del superamento del contingente registrato nel periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, ma produce effetti specifici sul solo contingente portoghese indicato nell’allegato.
Detrazione dal contingente di pesca portoghese per l’acciuga
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/252 della Commissione attua il meccanismo di correzione previsto dall’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009, relativo al regime unionale di controllo della politica comune della pesca. La Commissione interviene perché il Portogallo ha superato il contingente assegnato per l’acciuga nelle zone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 nel periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020.
Contesto normativo
I considerando richiamano i regolamenti del Consiglio (UE) 2019/124 e (UE) 2020/123, che hanno fissato rispettivamente le possibilità di pesca per i periodi 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020 e 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021. Il regolamento di esecuzione si inserisce nel quadro dell’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009, secondo cui la Commissione, quando constata un superamento di quota da parte di uno Stato membro, deve operare detrazioni dai contingenti futuri; tali detrazioni sono effettuate negli anni successivi secondo i fattori moltiplicatori previsti dai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo.
Ambito di applicazione materiale e soggettivo
La misura riguarda esclusivamente il Portogallo e lo stock di acciuga identificato dal codice ANE/9/3411. L’area interessata è quella delle zone CIEM 9 e 10 e delle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1. L’effetto del regolamento si produce sul contingente assegnato per il periodo 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021, con possibili effetti anche sugli anni successivi qualora residuassero ulteriori detrazioni da applicare.
Determinazione della detrazione
L’allegato riporta i dati quantitativi utilizzati per la correzione: contingente iniziale di 5 343 000 kg, sbarchi consentiti di 3 779 330 kg, catture totali di 3 858 005 kg, con un utilizzo del 102,08 % rispetto agli sbarchi consentiti. Il superamento è quantificato in 78 675 kg, importo che corrisponde alla detrazione da applicare al contingente del periodo 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021. Nell’allegato non risultano detrazioni sospese dagli anni precedenti per questa voce.
Regole di calcolo richiamate nell’allegato
L’allegato chiarisce che le detrazioni sono calcolate ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009; nei casi in cui il superamento sia pari o inferiore a 100 tonnellate, la detrazione è pari al superamento moltiplicato per 1,00. È inoltre richiamato l’articolo 105, paragrafo 3, che prevede un fattore moltiplicatore addizionale se il superamento supera il 10 %. La nota esplicativa dell’allegato specifica che il fattore 1,5 si applica quando lo Stato membro ha superato ripetutamente il contingente nei due anni precedenti oppure quando lo stock è oggetto di un piano pluriennale.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Presupposto della detrazione
La Commissione constata che il Portogallo ha superato il proprio contingente di pesca per l’acciuga (Engraulis encrasicolus) nelle zone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 nel periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020. In applicazione dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione procede quindi a una detrazione dai contingenti futuri dello Stato membro interessato.
Entità della riduzione del contingente
Il contingente assegnato al Portogallo per il periodo 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021, fissato dal regolamento (UE) 2020/123, è ridotto secondo quanto indicato nell’allegato. Per il codice ANE/9/3411 la detrazione da applicare è pari a 78 675 kg.
Criteri di calcolo e fattori moltiplicatori
L’allegato richiama l’articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 per il calcolo delle detrazioni negli anni successivi. Viene precisato che, per superamenti pari o inferiori a 100 tonnellate, la detrazione è pari al superamento moltiplicato per 1,00. Se il superamento supera il 10 %, può applicarsi un fattore moltiplicatore addizionale; l’allegato indica che il fattore 1,5 si applica nei casi di superamento ripetuto nei due anni precedenti o quando lo stock è soggetto a un piano pluriennale.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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