Cassazione Civile, Ordinanza n. 05520/2025 del 02/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dipendente regionale aveva chiesto la condanna dell’amministrazione al pagamento di somme a titolo di adeguamento del trattamento economico di anzianità, fondando la pretesa su norme regionali abruzzesi che avevano previsto una perequazione retributiva per i dipendenti regionali. Dopo un primo contenzioso definito in senso sfavorevole per effetto dell’intervento della Corte costituzionale, il lavoratore aveva introdotto un nuovo giudizio per ottenere nuovamente le differenze retributive. In cassazione lamentava, con due motivi sostanzialmente connessi, la violazione delle norme regionali, delle norme processuali sulla motivazione e sul dovere del giudice di pronunciare su tutti i fatti decisivi, e la lesione del legittimo affidamento, sostenendo che la declaratoria di illegittimità costituzionale non avrebbe travolto i rapporti già sorti e che il comma successivo della disposizione regionale avrebbe comunque preservato il diritto. Denunciava inoltre motivazione apparente o carente e omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la pretesa del dipendente fosse già preclusa dal giudicato formatosi su una precedente decisione della stessa Corte di cassazione, che aveva già negato il diritto alla perequazione retributiva sulla base delle medesime disposizioni regionali, in quanto dichiarate costituzionalmente illegittime nella parte che ne costituiva il fondamento. Ha quindi escluso che potesse radicarsi un diritto soggettivo perfetto sulla base di una norma espunta per incostituzionalità, ha considerato irrilevante il richiamo alla disposizione successiva, ritenendola strumentale al comma dichiarato illegittimo, e ha negato la sussistenza di un legittimo affidamento, anche perché l’amministrazione non aveva mai applicato la norma e le somme non erano mai entrate nella sfera patrimoniale del ricorrente. Il ricorso è stato respinto sul piano processuale come inammissibile, con condanna alle spese e ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 2-bis, L.R. Abruzzo n. 118 del 1998
È la norma regionale posta a base della domanda retributiva; la Corte ne esclude la sopravvivenza come fondamento del diritto dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione che l’ha introdotta.
art. 43, L.R. Abruzzo n. 6 del 2005
La disposizione, come modificata nel 2008, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui introduceva il comma 2-bis nell’art. 1 della L.R. n. 118 del 1998, perché incideva sul trattamento economico dei dipendenti regionali invadendo la materia dell’ordinamento civile riservata allo Stato.
art. 1, comma 2, L.R. Abruzzo n. 16 del 2008
Ha sostituito la disciplina regionale precedente, ma la sua efficacia è stata travolta, per la parte rilevante, dalla declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata dalla Corte.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per denunciare omessa pronuncia o difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte non accoglie la censura perché reputa la sentenza di merito adeguatamente motivata e la pretesa comunque preclusa.
art. 113 c.p.c.
Richiamato unitamente ad altre norme processuali per contestare la decisione impugnata; non è ritenuto idoneo a scalfire la ratio dell’inammissibilità.
art. 132 c.p.c.
Invocato per carenza di motivazione; la Corte ritiene invece la motivazione della sentenza impugnata adeguata.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione della sentenza; la Corte non ravvisa alcun vizio rilevante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza dell’esito sfavorevole del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per il raddoppio del contributo unificato conseguente all’inammissibilità del ricorso.
art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.
È la base costituzionale del limite alla potestà legislativa regionale, perché la disciplina del trattamento economico dei dipendenti regionali rientra nell’ordinamento civile, materia riservata alla legislazione statale.
artt. 13, 15, 24 e 111, comma 6, Cost.
Richiamati dal ricorrente a sostegno delle censure processuali e costituzionali; la Corte non ne ricava conseguenze favorevoli alla domanda.
Massime di principio
- La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che fonda la pretesa impedisce di riconoscere, per il futuro e per i rapporti non definitivamente consolidati, un diritto soggettivo che su quella norma esclusivamente si regga.
- Quando una precedente sentenza di cassazione ha già deciso nel merito la medesima controversia rigettando la domanda, il giudicato formatosi su tale decisione preclude la riproposizione della stessa pretesa basata sugli stessi presupposti normativi.
- Non può essere riconosciuto un legittimo affidamento su una disciplina mai applicata dall’amministrazione e poi dichiarata costituzionalmente illegittima, soprattutto se le somme non sono mai entrate nella sfera patrimoniale del richiedente.
- La disposizione successiva collegata in modo strumentale a una norma caducata non può fungere da autonoma base per riespandere un diritto che dipendeva integralmente dalla norma dichiarata illegittima.
- Il ricorrente che deduce la mera codificazione di un principio preesistente deve indicarne il concreto fondamento normativo; in mancanza, la censura non è idonea a superare il difetto di base legale della pretesa.
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