Cassazione Penale, Sentenza n. 15662/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto da difensore non legittimato: il mandato conferito all'Avv. Mario Fortunato non risultava autenticato e mancava ogni attestazione della sua autenticità, neanche successiva. A seguito dell'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che confermava la condanna per truffa semplice nei capi indicati (1) b), d) ed e). Il ricorrente, tramite difensore, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per non aver considerato la remissione di querela per alcuni capi e il decorso dei termini di prescrizione per altri capi.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Consente lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; la corte ha proceduto secondo questa modalità per il processo di cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e possibile versamento di una somma alla Cassa delle ammende determinata equitativamente dal giudice.
Sez. 6, n. 29 del 27/11/2013 (Bressi), Rv. 258459
Giurisprudenza che stabilisce l'esigenza di attestazione dell'autenticità del mandato conferito al difensore; in mancanza la firma non produce effetti e il difensore non è legittimato a proporre il ricorso.
remissione di querela (concetto rilevante)
Se la querela è stata rimessa per un determinato capo, la relativa azione penale per quel capo può essere estinta; la corte doveva valutare la presenza di remissione per i capi interessati.
prescrizione (concetto rilevante)
Se è intervenuta la prescrizione, il reato è estinto per decorso del tempo; la questione della prescrizione deve essere accertata e motivata nel provvedimento.
Massime di principio
- Nei ricorsi in Cassazione verificare sempre che il mandato al difensore sia autenticato o che sia presente una valida attestazione di legittimazione; la mancanza può determinare l'inammissibilità immediata del ricorso.
- Se sussistono remissioni di querela su specifici capi, occorre segnalarle e dimostrarle tempestivamente: la remissione estingue l'azione per i capi interessati e deve essere valutata dal giudice.
- La questione della prescrizione deve essere sollevata e motivata: se il termine è decorso per determinati reati, il giudice deve pronunciare l'estinzione del reato per prescrizione.
- In caso di inammissibilità per vizi formali del mandato, il giudice della Cassazione può disporre sanzioni economiche (spese e somma alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Prima di proporre impugnazioni, assicurarsi della completezza formale della documentazione (autenticazioni, procure, deleghe) e della correttezza della rappresentanza processuale per evitare decisioni precluse per motivi formali.
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