Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 341/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 894/2024 depositata in data 10/10/2024

Giustizia amministrativa202502411

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 894/2024, relativa all’attribuzione della carta docente per l’anno scolastico 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 894/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirle il beneficio della carta docente per l’anno scolastico 2021/2022, per l’importo di euro 500,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del titolo giudiziale e l’omesso pagamento, anche parziale, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge. L’azione non comprendeva le spese di lite liquidate dalla sentenza della Corte d’Appello.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l’inottemperanza del Ministero rispetto alla sentenza della Corte d’Appello. Il giudice ha rilevato che il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, senza che l’amministrazione avesse effettuato pagamenti, neppure parziali. Il credito non risultava contestato né nell’an né nel quantum; inoltre, il Ministero costituito non aveva fornito deduzioni o indicazioni sull’andamento della procedura. È stato ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Il termine dilatorio per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da titolo esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione deve essere rispettato prima dell’attivazione dell’ottemperanza; decorso inutilmente, il giudice può accertare l’inottemperanza e ordinare il pagamento.

  • art. 112 c.p.a.

    L’azione di ottemperanza consente di ottenere l’esecuzione del giudicato e l’adozione delle misure necessarie a rendere effettivo l’adempimento, compresa la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

Massime di principio

  • In presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e ritualmente notificato, il ricorso per ottemperanza è fondato quando sia decorso il termine dilatorio previsto per il pagamento da parte della pubblica amministrazione e l’amministrazione non abbia eseguito, neppure parzialmente, la condanna pecuniaria.
  • Quando l’amministrazione costituita non contesta né l’esistenza né l’ammontare del credito risultante dal titolo e non fornisce indicazioni sull’adempimento, il giudice può accertare l’inottemperanza sulla base della documentazione e delle dichiarazioni della parte ricorrente.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia, ponendo a carico dell’amministrazione inadempiente gli oneri dell’attività commissariale.
  • L’azione di ottemperanza opera nei limiti dell’oggetto indicato nel ricorso: se non viene proposta anche per le spese di lite liquidate nel titolo, il giudice non estende d’ufficio l’accertamento di inottemperanza a tali somme.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.