Sentenza del 06/04/2017 n. 308 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Accertamento - Dichiarazione - Mancata allegazione modello dello studio di settore - Sanzione - Applicabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato affermato che la mancata allegazione del modello degli studi di settore costituisce autonomamente una violazione sanzionabile ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. 471/1997. L'applicazione della sanzione non dipende dal fatto che l'omissione abbia concretamente determinato o agevolato un'attività di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'applicabilità della sanzione prevista dall'art. 8, comma 1, del d.lgs. 471/1997 in relazione alla mancata allegazione del modello degli studi di settore alla dichiarazione dei redditi. La contestazione si fondava sull'assenza, nel caso concreto, di un effettivo collegamento tra l'omissione e una successiva attività di accertamento da parte degli uffici finanziari.
Norme richiamate
Art. 8, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
La norma sanziona le violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni fiscali. Nel caso esaminato, la mancata allegazione del modello degli studi di settore è stata considerata sufficiente, di per sé, a integrare la violazione, senza necessità di dimostrare un concreto pregiudizio all'attività di accertamento.
Massime di principio
- Quando la legge fiscale impone di allegare alla dichiarazione un modello o un documento specifico, la sua omissione può essere sanzionata anche se l'Amministrazione non ha poi avviato un accertamento fondato su quella mancanza.
- La sanzione per un obbligo formale può essere autonoma rispetto all'esistenza di un danno concreto per l'Erario o di una successiva attività di controllo.
- Per evitare contestazioni, è necessario rispettare integralmente gli obblighi dichiarativi e allegare i modelli richiesti, anche quando i dati contenuti non sembrano rilevanti ai fini di un possibile accertamento.
- L'assenza di un effettivo accertamento o di una maggiore imposta accertata non esclude automaticamente la sanzionabilità della violazione formale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 apr 2017Sentenza del 06/04/2017 n. 277 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 6 apr 2017Sentenza del 06/04/2017 n. 1933 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 6 apr 2017Sentenza del 06/04/2017 n. 1936 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 6 apr 2017Sentenza del 06/04/2017 n. 26 - Comm. Trib. Prov. Verbania
- Sentenza · 6 apr 2017Sentenza del 06/04/2017 n. 27 - Comm. Trib. Prov. Verbania
- Sentenza · 6 apr 2017Sentenza del 06/04/2017 n. 223 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →