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Ordinanza

Ordinanza n. 1151/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di revoca della misura di sicurezza personale e, in particolare, della misura di 4° livello [(“tutela su autovettura non protetta” - (che prevede un'auto non blindata ed uno o due agenti di scorta)], con efficacia immediata, comunicato in data 17 gennaio 2026 senza n. prot. nei confronti di -OMISSIS- (fratello di -OMISSIS-) e di sua moglie, -OMISSIS-, prot. nr. -OMISSIS-/Segr.Sic. in data 17 gennaio 2026; prot. nr. -OMISSIS-/Segr.Sic. in data 20 gennaio 2026 alla sig.ra -OMISSIS- e prot. nr.-OMISSIS-/Segr.Sic. in data 20 gennaio 2026 alla sig.ra -OMISSIS-(coniuge -OMISSIS-) anche n.q. di esercente la patria potestà sulle figlie -OMISSIS-, dalla Questura di -OMISSIS-; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale a quello sopra indicato, tra cui la nota UCIS del 22 ottobre 2025 e foglio nr. -OMISSIS-/Segr.Sic. del 15 gennaio 2026, in ogni caso lesivo dell'interesse dei ricorrenti anche ai fini di una corretta valutazione della propria posizione, non conosciuti alla data odierna.

Giustizia amministrativa202600983

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Revoca con efficacia immediata della misura di sicurezza personale di 4° livello, consistente nella tutela su autovettura non protetta con uno o due agenti di scorta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatari misura di sicurezza)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il provvedimento comunicato il 17 gennaio 2026 e i relativi atti presupposti e connessi, tra cui una nota dell'UCIS e un foglio della Questura. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare, la parte ricorrente ha inoltre contestato il deposito tardivo di una nota riservata del Ministero dell'Interno, chiedendo il rinvio della trattazione per assicurare il rispetto dei termini a difesa.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza di rinvio, non opponendosi la difesa erariale, in ragione del deposito tardivo della nota riservata ministeriale. Ha disposto un'istruttoria, da eseguire in forma riservata, ordinando al Ministero dell'Interno di depositare entro 60 giorni i verbali delle Riunioni Tecniche di Coordinamento indicati, le note prefettizie del 4 settembre e del 28 novembre 2025 e il provvedimento UCIS del 14 gennaio 2026 di revoca della misura. La documentazione dovrà essere esaminata esclusivamente dal Collegio designato, tramite busta sigillata, con possibilità per il difensore dei ricorrenti di prenderne visione senza estrarne copia, previo avviso. Nelle more, il Collegio ha accolto la domanda cautelare e sospeso gli effetti dell'atto impugnato, ritenendo sussistenti specifici profili di rischio per l'incolumità personale dei ricorrenti durante il tempo necessario alla decisione cautelare. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 19 maggio 2026; le spese della fase cautelare sono state riservate all'esito.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito dei poteri cautelari del giudice amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il deposito tardivo di documentazione rilevante può giustificare il rinvio della trattazione per assicurare il rispetto dei termini a difesa, anche quando la parte resistente non si opponga.
  • Quando la documentazione amministrativa rilevante contiene informazioni riservate attinenti alla sicurezza personale, il giudice può disporne l'acquisizione e l'esame in forma riservata, prevedendo per la difesa della parte privata la sola visione senza estrazione di copia e adottando cautele di custodia e sigillatura.
  • La tutela cautelare può essere accordata nelle more della decisione quando emergano specifici profili di rischio per l'incolumità personale dei ricorrenti durante il tempo necessario alla definizione dell'istanza cautelare.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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