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Sentenza

Sentenza del 17/02/2016 n. 3125 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR della Calabria sostenendo che, poiché le pretese relative a INVIM e imposta di registro erano state definitivamente accertate da sentenze passate in giudicato, non si applicavano i termini decadenziali previsti per la liquidazione o l'iscrizione a ruolo, bensì il termine ordinario di prescrizione decennale. In particolare, ha censurato l'applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, lett. c), e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, lett. b), sostenendo l'applicabilità dell'art. 78 del D.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 2953 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che, quando la pretesa tributaria deriva direttamente da una sentenza passata in giudicato, la riscossione è soggetta al termine decennale di prescrizione e non ai termini decadenziali ordinariamente previsti per l'accertamento o la liquidazione. Il principio vale sia per l'imposta di registro sia per l'INVIM, anche quando quest'ultima sia stata preceduta da un avviso di liquidazione. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata a diversa sezione della CTR della Calabria, che dovrà riesaminare il merito e decidere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, lett. c)

    La Corte ha escluso che il termine decadenziale previsto da questa disposizione si applichi quando il ruolo e la riscossione derivano direttamente da una pretesa tributaria definitivamente accertata con sentenza passata in giudicato.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, lett. b)

    Il termine decadenziale riguarda l'ipotesi residuale in cui, dopo una sentenza sul ricorso del contribuente, l'Amministrazione debba procedere a un ulteriore accertamento dell'imposta; non si applica alla mera riscossione di un credito già definitivamente accertato dal giudicato.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78

    Il credito per imposta di registro definitivamente accertato con sentenza è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale.

  • Codice civile, art. 2953

    Il diritto riconosciuto da una sentenza passata in giudicato si prescrive nel termine ordinario decennale, secondo la disciplina dell'actio iudicati.

  • D.P.R. n. 643 del 1972, art. 31

    La norma consente l'applicazione, anche in materia di INVIM, delle disposizioni rilevanti dell'imposta di registro, compresa la disciplina sulla prescrizione decennale del credito definitivamente accertato.

Massime di principio

  • Quando un credito tributario è stato definitivamente riconosciuto da una sentenza passata in giudicato, la successiva riscossione è normalmente soggetta alla prescrizione decennale, non ai termini decadenziali previsti per l'originario accertamento.
  • La presenza di un successivo avviso di liquidazione non modifica, di per sé, la natura del credito se la pretesa deriva sostanzialmente dal giudicato: l'atto ha funzione attuativa o liquidatoria e non riapre i termini dell'accertamento.
  • Occorre distinguere tra il caso in cui l'Amministrazione debba effettuare un nuovo o ulteriore accertamento dopo la sentenza, soggetto a decadenza, e quello in cui debba soltanto riscuotere un importo già definitivamente accertato, soggetto a prescrizione decennale.
  • Per valutare la tempestività della riscossione bisogna verificare la data del passaggio in giudicato, la natura degli atti successivi e se questi costituiscano un nuovo accertamento oppure la semplice esecuzione del titolo giudiziale.

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