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Sentenza

Sentenza del 15/12/2022 n. 36823 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha chiesto la revocazione dell'ordinanza n. 9971/21 sostenendo che la Corte avrebbe errato nel ritenere che fosse stata presentata e annotata la domanda di variazione catastale in D/10: il ricorrente afferma invece che la domanda era stata rigettata dal Catasto (14/12/2016) e che l'immobile risultava ancora accatastato in D/7, per cui non poteva operare la retroattività per il riconoscimento della ruralità e il conseguente rimborso dell'ICI.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il motivo proposto non sia un errore di fatto immediatamente rilevabile ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4, ma una richiesta di riesame dei dati probatori e degli accertamenti di merito già compiuti (c.d. errore di giudizio). La Corte ha confermato che i giudici di merito avevano accertato la sussistenza dell'annotazione in atti della domanda di ruralità e che la decisione sulla base di tale presupposto di fatto non era suscettibile di revocazione. È stata condannata la parte ricorrente alle spese di giudizio (Euro 5.500,00 compensi + Euro 200,00 esborsi, oltre oneri forfettari e accessori) e dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.L. n. 70 del 2011

    art. 7, comma 2-bis e comma 2-ter

    La Corte richiama che la domanda di variazione catastale con autocertificazione non determina automaticamente il riconoscimento della ruralità se non è accompagnata dall'annotazione in atti prevista; l'annotazione in catasto è elemento rilevante per il riconoscimento e l'efficacia retroattiva.

  • D.L. n. 201 del 2011

    art. 13, comma 14-bis, conv. in L. n. 214 del 2011

    Richiamato come parte del quadro normativo sulla variazione catastale e riconoscimento della ruralità, in relazione all'efficacia e alla procedura per le autocertificazioni.

  • D.L. n. 102 del 2013

    art. 2, comma 5-ter, conv. in L. n. 124 del 2013

    Richiamato in relazione agli effetti retroattivi delle variazioni catastali che, se annotate, possono estendersi ai periodi anteriori indicati dalla norma.

  • D.M. 26 luglio 2012

    Individua i requisiti di ruralità la cui annotazione in atti catastali è necessaria per il riconoscimento; la Corte sottolinea che l'annotazione ai sensi del DM è elemento essenziale.

  • Codice di procedura civile

    art. 360 c.p.c., art. 395 c.p.c. n. 4, art. 391-bis c.p.c., art. 380-bis c.p.c.

    Art. 360 c.p.c. citato per i motivi di ricorso in cassazione; art. 395 n.4 e art. 391-bis chiariscono i limiti dell'errore di fatto suscettibile di revocazione (deve essere una svista immediatamente rilevabile e non un apprezzamento probatorio); art. 380-bis richiamato in relazione all'irregolarità procedurale della trattazione in udienza pubblica.

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    art. 13, comma 1-quater (e comma 1-bis)

    Norme sul contributo unificato e la possibilità di ulteriore versamento in caso di soccombenza del ricorrente; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento dell'importo aggiuntivo.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto è ammessa solo per errori di immediata e oggettiva percezione dagli atti (svista documentale evidente), non per questioni che richiedono rinnovata valutazione delle prove o degli accertamenti di merito.
  • Nei procedimenti su fabbricati rurali la mera presentazione di una domanda di variazione catastale con autocertificazione non basta a produrre automaticamente l'effetto di riconoscimento della ruralità: è determinante l'annotazione negli atti catastali e il rispetto dei requisiti previsti dal DM 26/7/2012.
  • Se la decisione di merito si fonda su un accertamento documentale (es. annotazione in catasto), il giudizio di legittimità non muta quella valutazione mediante revocazione; eventuali contestazioni sulle determinazioni dell'amministrazione catastale devono essere esperite con i rimedi contro le decisioni di merito o con specifici strumenti amministrativi.
  • Le irregolarità procedurali nella forma di trattazione (es. omissione della camera di consiglio) sono generalmente coperte se il giudizio si svolge in pubblica udienza e non pregiudicano i diritti di difesa.
  • Depositi tardivi di memorie in Cassazione possono renderle inammissibili; le spese processuali e l'onere del contributo unificato possono essere aumentati a carico del soccombente.

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