Cassazione Civile, Ordinanza n. 23460/2024 del 02/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto stipulato tra un ente locale e un'associazione temporanea di imprese per la realizzazione di opere. Il Comune agiva per far dichiarare la nullità o comunque l'annullamento del contratto e per escludere il pagamento del corrispettivo, salvo eventuale indennizzo ex art. 2041 c.c.; il Tribunale dichiarava nullo il contratto e respingeva la riconvenzionale dell'ATI. In appello l'ATI contestava, da un lato, che vi fosse stata una motivazione adeguata sulla natura transattiva del verbale di consegna del 21 marzo 2002 e sull'assetto degli accordi intercorsi tra le parti; dall'altro, sosteneva che il verbale non integrasse una transazione valida perché l'accettazione dell'indennizzo era stata subordinata al riconoscimento di rivalutazione e interessi, e perché per gli atti della pubblica amministrazione sarebbe stato necessario un unico atto scritto sottoscritto dal dirigente competente. Con il quarto motivo denunciava inoltre la violazione dell'art. 2041 c.c., assumendo che l'indennizzo per ingiustificato arricchimento dovesse essere calcolato al momento della realizzazione dell'opera, o comunque con rivalutazione sino al pagamento, poiché l'arricchimento dell'ente si sarebbe verificato con l'acquisizione dell'opera e non con la consegna; contestava infine che la liquidazione fosse avvenuta alla attualità, richiamando il prezziario 1990 e chiedendo la rivalutazione monetaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché le censure non si confrontavano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e, in larga parte, si risolvevano nella mera contrapposizione tra l'interpretazione proposta dalla ricorrente e quella accolta dal giudice di merito. In particolare, ha ritenuto adeguatamente motivata la ricostruzione del verbale di consegna come atto unitario di natura transattiva, formato nel rispetto della forma scritta richiesta per gli accordi della pubblica amministrazione, anche mediante il richiamo a precedenti atti scritti e alla delibera di Giunta autorizzativa. Ha poi rigettato il quarto motivo, affermando che, se l'indennizzo ex art. 2041 c.c. è stato calcolato al valore attuale delle opere al momento della consegna e il pagamento è intervenuto dopo soli sei giorni, non vi era spazio per un'ulteriore rivalutazione; inoltre, ha ritenuto corretto il principio secondo cui, nell'azione di arricchimento senza causa, l'obbligo indennitario della pubblica amministrazione sorge con l'utilizzazione della prestazione, non con la mera compiuta realizzazione dell'opera. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2041 c.c.
L'indennizzo per arricchimento senza causa è dovuto in relazione all'utilizzazione della prestazione e, se il valore dell'opera è liquidato all'attualità, non richiede ulteriore rivalutazione; il credito è stato considerato esigibile dal momento della consegna/utilizzazione dell'opera.
art. 1362 c.c.
La censura per violazione dei canoni ermeneutici non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura del testo negoziale a quella accolta dal giudice di merito, ma deve indicare specificamente in che modo il giudice si sia discostato dai criteri legali.
art. 1965 c.c.
Richiamato per qualificare l'asserita transazione, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura perché l'accordo scritto risultava dal verbale di consegna e dagli atti richiamati.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La motivazione è stata ritenuta non meramente apparente perché la Corte territoriale aveva espresso, sia pure sinteticamente, le ragioni della decisione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel motivo di nullità della sentenza, ma la Corte di cassazione non ha ravvisato ultrapetizione o omissione decisoria.
art. 360, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per le censure di violazione di legge sui criteri di interpretazione contrattuale e sull'art. 2041 c.c.
art. 360, n. 4 c.p.c.
È il parametro invocato per la nullità della sentenza per motivazione apparente.
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 16
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di una forma scritta rigorosa per gli atti della pubblica amministrazione.
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 17
La Corte ha affermato che la forma scritta 'ad substantiam' nei contratti della P.A. non richiede necessariamente un unico documento, potendo il vincolo formarsi anche mediante dichiarazioni scritte separate e coordinate.
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Richiamato dalla ricorrente quale fonte delle regole sull'ordinamento degli enti locali e sulla competenza alla sottoscrizione degli atti transattivi.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle impugnazioni per violazione dei canoni ermeneutici del contratto, il ricorrente deve indicare specificamente quali regole interpretative siano state violate e in quale passaggio motivazionale il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente proporre una lettura alternativa dell'atto.
- La motivazione è solo apparente quando manchi l'esposizione del percorso logico-giuridico; è invece sufficiente anche una motivazione sintetica che consenta di comprendere le ragioni della decisione e di controllarne la correttezza.
- Per i contratti della pubblica amministrazione la forma scritta ad substantiam non implica necessariamente un unico documento: il vincolo può formarsi mediante più atti scritti tra loro coordinati, purché risulti con certezza l'incontro delle volontà e l'autorizzazione dell'organo competente.
- In tema di arricchimento senza causa nei confronti della pubblica amministrazione, l'obbligo indennitario sorge con l'utilizzazione della prestazione da parte dell'ente; se il valore dell'utilità è liquidato all'attualità, non è dovuta una ulteriore rivalutazione per un brevissimo intervallo temporale tra stima e pagamento.
- Quando la somma dovuta è stata determinata con riferimento al valore attuale del bene o dell'opera e il pagamento interviene a distanza di pochi giorni, la rivalutazione monetaria può essere esclusa per difetto di effettiva erosione del potere d'acquisto.
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