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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05175/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado in rito abbreviato e con sentenza confermata dalla Corte d'appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione che lo aveva ritenuto responsabile del reato di detenzione di stupefacenti di lieve entità. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e all'art. 131-bis c.p., sostenendo che non sarebbe stata adeguatamente motivata l'esclusione della particolare tenuità del fatto. Con il secondo motivo ha lamentato motivazione omessa o apparente sulla mancata esclusione della recidiva. Con il terzo motivo ha censurato la motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, richiamando gli artt. 62-bis, 132 e 133 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la presenza di due precedenti specifici in materia di stupefacenti escludeva il requisito della non abitualità, ostativo all'applicazione dell'art. 131-bis c.p.; il secondo motivo è stato giudicato inammissibilmente reiterativo, poiché la Corte territoriale aveva già dato conto della recidiva specifica infraquinquennale sulla base dei precedenti penali e della verifica in concreto della maggiore riprovevolezza; il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, sia perché le attenuanti generiche richiedono elementi positivi e non possono essere negate soltanto per mancanza di elementi favorevoli, sia perché la censura sulla pena tendeva a una nuova valutazione di merito, non consentita in cassazione, tanto più a fronte di una pena non sproporzionata rispetto al fatto e alla personalità dell'agente.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice per la detenzione di sostanze stupefacenti di lieve entità; la condanna di merito è stata confermata.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è esclusa quando difetta il requisito della non abitualità della condotta; i precedenti specifici in materia di stupefacenti impediscono l'applicazione della causa di non punibilità.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche richiedono elementi positivi di valutazione e non costituiscono un diritto dell'imputato; il giudice può negarle valorizzando l'assenza di elementi favorevoli e non è tenuto a confutare singolarmente ogni deduzione difensiva.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata entro i limiti legali e senza arbitrarietà.

  • art. 133 c.p.

    La quantificazione della pena deve essere sorretta da criteri di gravità del fatto e personalità del reo; in cassazione non è consentita una rivalutazione del merito se la motivazione non è illogica o arbitraria.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato per i limiti dell'aumento di pena e per escludere che nel caso concreto vi sia stato un surrettizio cumulo materiale.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • art. 625-bis?

    Non citato.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile se la condotta non è occasionale, poiché la non abitualità è requisito autonomo e necessario della fattispecie.
  • In presenza di precedenti specifici, il giudice può escludere la non abitualità del comportamento valorizzando la reiterazione di condotte omogenee, con conseguente preclusione dell'art. 131-bis c.p.
  • La recidiva può essere mantenuta quando il giudice dia conto, in concreto, della maggiore riprovevolezza e pericolosità desumibile da natura dei precedenti, omogeneità dei fatti, distanza temporale e complessiva personalità dell'agente.
  • Le attenuanti generiche non spettano automaticamente in assenza di elementi negativi: il loro riconoscimento postula elementi positivi, apprezzabili dal giudice di merito con motivazione sintetica ma sufficiente.
  • La censura sulla dosimetria della pena è inammissibile in cassazione se mira soltanto a ottenere una nuova valutazione di congruità, salvo che la pena sia frutto di arbitrio, illogicità manifesta o sia notevolmente superiore alla media edittale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non ricorre assenza di colpa nella causa di inammissibilità, seguono le statuizioni accessorie ex art. 616 c.p.p., comprese spese e somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioPena e commisurazioneCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiStupefacentiEsecuzione penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiPrescrizione del reato

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