Cassazione Penale, Sentenza n. 7699/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Luisa Leone era stata dichiarata colpevole dei reati di cui agli artt. 731 e 650 c.p.; il Tribunale, ritenuta la continuazione e considerato più grave il secondo reato, l'ha condannata a euro 300 di ammenda. In cassazione la difesa ha lamentato l'assenza di motivazione riguardo alla richiesta, formulata in sede di conclusioni, di applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p. La Corte ha rilevato che, nonostante la richiesta fosse espressa e riportata in epigrafe, il provvedimento impugnato non contiene alcuna motivazione, neppure implicita, sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., rinviando il giudizio al Tribunale di Sassari per un nuovo esame specifico su quel punto (con diversa persona fisica). L'annullamento è motivato dall'omessa valutazione della "tenuità del fatto", che richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo ai sensi dell'art. 133 c.p.
Norme richiamate
art. 731 cod. pen.
Norma che individua uno dei reati per cui l'imputata è stata condannata; il Tribunale ha dichiarato la responsabilità per tale reato e ha valutato la continuazione con l'altro reato contestato
art. 650 cod. pen.
Norma che individua l'altro reato per cui l'imputata è stata condannata; il Tribunale ha ritenuto questo reato il più grave nella continuazione e lo ha preso come riferimento per la quantificazione della pena
art. 131-bis cod. pen.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ricorda che la sua applicazione richiede una motivazione specifica e una valutazione complessiva delle circostanze della fattispecie, e l'assenza di qualsiasi considerazione sul punto impone l'annullamento con rinvio
art. 133, primo comma, cod. pen.
Indicazione dei criteri da tener presenti per valutare la tenuità (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo); la Corte richiama tale parametro come necessario per decidere sull'art. 131-bis
Massime di principio
- Se la difesa formula espressamente la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis in sede di conclusioni, il giudice è tenuto a valutare e motivare tale richiesta; l'omissione di ogni valutazione sul punto comporta l'annullamento della decisione con rinvio.
- La configurabilità della causa di non punibilità per tenuità richiede una valutazione globale e contestuale delle "modalità della condotta", del "grado di colpevolezza" e dell'"entità del danno o del pericolo" ai sensi dell'art. 133 c.p.; il giudice deve affrontare esplicitamente questi profili.
- La mancata motivazione anche implicita sulla tenuità è un vizio da censurare in Cassazione: non è sufficiente che la richiesta sia menzionata in epigrafe o negli atti, occorre un esame motivato nel corpo della sentenza.
- In presenza di plurimi reati e dichiarazione di continuazione, il giudice deve comunque valutare l'eventuale tenuità dell'intera fattispecie o dei singoli fatti; la qualificazione del reato "più grave" non esonera dall'analisi della causa di non punibilità.
- Per tutelare il diritto di difesa, l'avvocato dovrebbe porre la richiesta per l'applicazione dell'art. 131-bis in modo chiaro e farne espressa verbalizzazione; in caso di omessa valutazione è possibile proporre ricorso per cassazione mirato a ottenere il rinvio per nuovo esame solo su quel punto.
- In sede di rinvio il tribunale dovrà procedere con diversa persona fisica e motivare in concreto l'accoglimento o il rigetto dell'art. 131-bis, applicando i criteri dell'art. 133 c.p.
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