Sentenza n. 1147/2026 - Salerno, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensiva a – del verbale finale n.-OMISSIS- del 26.06.2025 della Commissione in Riunione Plenaria costituita per lo svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del 1° Ciclo di Istruzione presso l’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” – Scuola Secondaria di I grado “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, nella parte in cui reca l’approvazione e la ratifica del voto finale attribuito dalla II sottocommissione al minore -OMISSIS-, all’esito dell’esame; b – dello specifico voto finale - pari a 9/10 - proposto dalla II sottocommissione per il licenziamento del minore -OMISSIS- all’esito dell’esame; c - della scheda personale del candidato del 26.06.2025, recante l’espressione del voto finale di 9/decimi attribuito al minore -OMISSIS- e reso pubblico il 30.06.2025, in considerazione del curriculum, degli atti dello scrutinio, delle risultanze dell’esame e di ogni altro elemento; d – degli specifici voti - pari tutti a 9/10 - attribuiti dalla II sottocommissione al minore -OMISSIS- a ciascuna delle prove scritte d’esame di “Lingue Comunitarie”, “Matematica” e “Italiano”; e – ove occorra, dei verbali della Commissione d’esame con cui sono stati determinati i criteri di correzione delle prove d’esame; f – per quanto di ragione e ove lesivi, di tutti i verbali del Consiglio di Classe, della Commissione d’esame in seduta plenaria e della II sottocommissione d’esame; g – di qualsiasi altro atto anteriore, connesso o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Attribuzione del voto finale di 9/10 e dei voti di 9/10 nelle prove scritte di italiano, matematica e lingua straniera dell'esame conclusivo del primo ciclo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il verbale finale della commissione, la scheda personale e i voti attribuiti al figlio nelle prove scritte e nel voto finale, deducendo l'illogicità delle valutazioni. Hanno sostenuto che, alla luce degli elaborati e dei criteri della griglia di valutazione, il candidato avrebbe dovuto ottenere il punteggio massimo di 10/10 in ciascuna prova scritta. In particolare, per la prova di italiano hanno contestato i punteggi relativi alla correttezza grammaticale e alla pertinenza e conoscenza dei contenuti; per la prova di matematica hanno contestato i punteggi relativi all'applicazione di formule e tecniche operative e all'interpretazione e all'uso del linguaggio specifico; hanno inoltre censurato la valutazione della prova di lingua straniera. La domanda cautelare è stata successivamente rinunciata.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha dichiarato il ricorso irricevibile, rilevando che era stato notificato il trentunesimo giorno successivo alla formalizzazione della valutazione e alla pubblicazione dei risultati. Il Collegio ha comunque esaminato le censure nel merito, ritenendole infondate anche considerando i limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche della commissione d'esame. Per italiano, ha ritenuto giustificati i punteggi inferiori al massimo in ragione di errori nell'uso delle maiuscole e minuscole, imprecisioni lessicali e contenutistiche e ricorso a frasi fatte, elementi incompatibili con una valutazione di correttezza piena e di conoscenza approfondita. Per matematica, ha ritenuto ragionevoli i punteggi attribuiti in considerazione delle imprecise rappresentazioni grafiche, della non ordinata redazione dell'elaborato e dell'errata applicazione della formula per il calcolo dell'altezza, con conseguenti risultati erronei relativi al volume e al peso. Le censure sulla prova di lingua straniera sono state dichiarate improcedibili, poiché anche il loro eventuale accoglimento non avrebbe potuto migliorare il voto finale: ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 62/2017, il voto deriva dalla media aritmetica dei voti delle tre prove scritte, del colloquio orale e del voto di ammissione, con arrotondamento all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. n. 62/2017
esatta media aritmetica tra i voti delle tre prove scritte, della prova orale e del voto di ammissione, con arrotondamento all'unità superiore per frazioni pari o superiore a 0,5
Il voto finale è determinato mediante la media aritmetica dei voti delle tre prove scritte, del colloquio orale e del voto di ammissione, con arrotondamento secondo la regola indicata; perciò l'eventuale modifica del solo voto di lingua straniera non avrebbe comunque inciso sul voto finale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'impugnazione degli esiti di una valutazione scolastica è soggetta al termine decadenziale decorrente dalla formalizzazione della valutazione e dalla pubblicazione dei risultati; la notificazione oltre tale termine rende il ricorso irricevibile.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni della commissione d'esame non può sostituire la valutazione tecnica dell'organo scolastico e resta limitato alla verifica di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento; la valutazione è legittima quando i punteggi risultano coerenti con gli errori e le carenze riscontrati nell'elaborato e con i criteri della griglia.
- Le censure relative a una singola prova d'esame sono improcedibili quando, anche se accolte, non potrebbero determinare un miglioramento del voto finale calcolato secondo la media aritmetica prevista dalla disciplina applicabile e le relative regole di arrotondamento.
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