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Sentenza

Sentenza n. 1319/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601166

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di risoluzione dell'assegnazione del lotto industriale e di restituzione del bene al Comune, nonché atto di avvio del procedimento di decadenza

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente assegnante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento con cui l'Agenzia ha risolto l'assegnazione del lotto n. 26, situato nel P.I.P. "Taurana" del Comune di San Marzano sul Sarno, disponendone la restituzione immediata al Comune. L'Amministrazione ha fondato la decisione su ripetuti inadempimenti rispetto al programma di investimento e alla realizzazione dell'opificio industriale, rilevando, anche a seguito di sopralluoghi, l'assenza di attività effettivamente finalizzate all'insediamento produttivo. La ricorrente ha dedotto, con due motivi sostanzialmente coincidenti, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 41 e 97 Cost., degli artt. 2 e 3 l. n. 241/1990 e dell'art. 15 d.P.R. n. 380/2001, l'errata applicazione della clausola risolutiva espressa, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e irragionevolezza. Sono stati inoltre dedotti la violazione dei principi di proporzionalità, correttezza e buona fede, contestando in particolare l'accertamento della mancata realizzazione dell'opificio e il protrarsi dell'inadempimento degli obblighi previsti dalla convenzione e dall'atto di assegnazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare i motivi concernenti la legittimità della risoluzione dell'assegnazione. La convenzione allegata all'atto di assegnazione conteneva una clausola compromissoria chiara, che devolveva a un collegio di tre arbitri tutte le controversie sorte in relazione alla sua applicazione. Ai sensi dell'art. 12 c.p.a. e degli artt. 806 ss. c.p.c., l'arbitrato rituale di diritto è ammissibile per le controversie relative a diritti soggettivi disponibili devolute alla giurisdizione amministrativa; non è invece possibile per posizioni indisponibili. Il Collegio ha distinto, nell'ambito delle convenzioni urbanistiche, tra obbligazioni patrimoniali assimilabili a quelle di diritto privato, suscettibili di arbitrato, e obbligazioni pubblicistiche direttamente connesse all'esercizio della funzione urbanistica, non compromettibili. Ha ritenuto che la controversia riguardasse obbligazioni patrimoniali e l'inadempimento della concessionaria nella realizzazione delle opere connesse al P.I.P., sicché essa poteva essere devoluta all'arbitrato previsto dalla convenzione. Il giudice competente è stato individuato nel collegio arbitrale indicato dall'art. 16 della convenzione. È stata disposta la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda in caso di riassunzione davanti agli arbitri entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia e la definizione in rito nella fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 12 c.p.a.

    le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto ai sensi degli artt. 806 e ss. c.p.c.

    La devoluzione ad arbitri è possibile per controversie su diritti soggettivi disponibili, anche se rientranti nella giurisdizione amministrativa; è esclusa per posizioni giuridiche indisponibili.

  • art. 806 c.p.c.

    consente la compromettibilità in arbitri delle controversie che abbiano a oggetto diritti cd “disponibili”, salvo espresso divieto di legge

    La compromettibilità dipende dalla disponibilità del diritto controverso e dall'assenza di un divieto legale.

  • artt. 806 ss. c.p.c.

    Regolano l'arbitrato rituale di diritto applicabile alla controversia devoluta alla clausola compromissoria.

  • art. 11, commi 1 e 2, c.p.a.

    la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda proposta nel presente giudizio conseguirà alla sua riassunzione innanzi alla sede arbitrale competente, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione

    In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudice indica il giudice competente; la domanda può essere riproposta entro tre mesi dal passaggio in giudicato, conservando gli effetti processuali e sostanziali.

  • art. 1457 c.c.

    limiti temporali essenziali

    È richiamato nella clausola dell'atto di assegnazione per qualificare come essenziali i termini relativi alla presentazione del progetto, all'inizio e al completamento dei lavori e all'entrata a regime dell'attività produttiva.

  • art. 16 della convenzione allegata all'atto di assegnazione

    Tutte le controversie che potranno sorgere per l’applicazione della convenzione sono devolute al giudizio di tre arbitri, amichevoli compositori

    La clausola compromissoria devolve al collegio arbitrale le controversie relative all'applicazione della convenzione.

Massime di principio

  • La controversia relativa all'inadempimento di obbligazioni patrimoniali derivanti da una convenzione di assegnazione o da una convenzione urbanistica riguarda diritti disponibili e può essere devoluta ad arbitrato rituale di diritto ai sensi dell'art. 12 c.p.a. e degli artt. 806 ss. c.p.c., se esiste una valida clausola compromissoria.
  • Nelle convenzioni urbanistiche occorre distinguere tra obbligazioni patrimoniali assimilabili a obbligazioni di diritto privato, compromettibili in arbitri, e obbligazioni a contenuto pubblicistico direttamente connesse all'esercizio della funzione urbanistica, che non possono essere devolute ad arbitrato in quanto riferite a posizioni indisponibili.
  • La presenza di una clausola compromissoria chiara ed espressamente riferita a tutte le controversie relative all'applicazione della convenzione esclude la giurisdizione del giudice amministrativo quando la controversia attiene a obbligazioni patrimoniali disponibili.
  • Il difetto di giurisdizione deve essere esaminato preliminarmente e impedisce al giudice amministrativo di esaminare nel merito le censure rivolte contro il provvedimento di risoluzione o decadenza dell'assegnazione.
  • Quando il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione indicando il collegio arbitrale quale giudice munito di cognizione, la domanda può essere riassunta davanti agli arbitri entro tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoPiani attuativi e lottizzazioni
RamiProcesso amministrativoUrbanistica e governo del territorio
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

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