Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25386/2022 del 26/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate, sulla base di un accertamento analitico-induttivo relativo all'anno d'imposta 2010, rideterminava maggiori imposte dirette nei confronti di un contribuente titolare di ditta individuale. La CTP aveva rigettato il ricorso del contribuente, mentre la CTR aveva accolto l'appello ritenendo violato il contraddittorio endoprocedimentale di cui all'art. 12, comma 7, L. 212/2000. In Cassazione l'Ufficio deduceva: 1) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, sostenendo che l'accesso presso la sede del contribuente fosse un mero accesso mirato alla richiesta di documentazione, dunque un controllo "a tavolino" e non una verifica generale, con conseguente inapplicabilità della garanzia del termine dilatorio di sessanta giorni; 2) violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, lamentando la nullità della sentenza per motivazione apparente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale e il termine dilatorio di sessanta giorni si applicano anche all'accesso mirato finalizzato all'acquisizione di documentazione fiscale, indipendentemente dalla denominazione del verbale redatto, quando l'accesso conclude la fase istruttoria nei locali del contribuente. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la CTR aveva esposto in modo sufficiente le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione, senza incorrere in motivazione apparente. L'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973

    norma posta a base dell'accertamento analitico-induttivo svolto dall'Ufficio

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    la garanzia del termine dilatorio di sessanta giorni opera anche per l'accesso mirato o breve finalizzato all'acquisizione di documentazione, se l'attività si conclude con un verbale di chiusura delle operazioni nei locali del contribuente

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    la sentenza è nulla solo in presenza di motivazione mancante o meramente apparente, non per un semplice difetto di sufficienza

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il contraddittorio sulla proposta del relatore

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro del primo motivo per dedotta violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma, è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria

  • art. 54 d.l. 83/2012, conv. in L. 134/2012

    ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restringendo il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    non applicato in concreto perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato

Massime di principio

  • L'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente si applica a qualsiasi accesso, ispezione o verifica svolto nei locali del contribuente che concluda la fase istruttoria, anche quando l'attività sia limitata e finalizzata solo all'acquisizione di specifica documentazione.
  • Ai fini dell'applicazione della garanzia del contraddittorio endoprocedimentale non rileva la denominazione formale del verbale redatto dagli operanti, ma il fatto che esso segni la chiusura delle operazioni di accesso nei locali del contribuente.
  • L'emissione dell'avviso di accertamento prima del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni comporta la violazione della garanzia procedimentale di cui all'art. 12, comma 7, L. 212/2000.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è configurabile soltanto nei limiti dell'anomalia motivazionale che renda la decisione non controllabile, mentre non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
  • Una sentenza non è nulla per motivazione apparente quando il giudice di merito espone, sia pure sinteticamente, le ragioni in fatto e in diritto della decisione in modo idoneo a rendere percepibile il percorso argomentativo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.