Cassazione Penale, Sentenza n. 12751/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere: Manfredi era gravemente indiziato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 200) e di vari reati di cessione/acquisto di stupefacenti (capi 162, 208, 228, 235). Il ricorrente deduce tre motivi principali: (1) insufficiente e contraddittoria motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi del delitto associativo, in particolare sulla pretesa esistenza di una "cassa comune" e sulla rilevanza del beneplacito di altra cosca; (2) carenze e ambiguità nella valutazione delle intercettazioni e mancata dimostrazione del ruolo concreto di spacciatore a suo carico (anche contestando l'attribuzione del soprannome "click-click"); (3) insufficiente motivazione circa le esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere, specie alla luce del tempo trascorso dai fatti (2019-2021) e della mancanza di spiegazioni sulla differente misura applicata a coindagati con ruoli similari.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo che le censure sulla valutazione delle intercettazioni e sulla ricostruzione dei ruoli siano, in gran parte, una rinnovata valutazione di merito non consentita in sede di legittimità e che non sia stato dimostrato un travisamento provatorio. Ha invece accolto il terzo motivo: benché riconosca la sussistenza di gravi indizi per il reato associativo e l'operatività della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., la Corte ha rilevato che il giudice del riesame non ha considerato adeguatamente il lungo intervallo di tempo trascorso dai fatti e non ha motivato la diversa misura applicata rispetto ad altri coindagati. Per tali ragioni la Corte ha annullato la parte dell'ordinanza relativa alla conferma della custodia cautelare e ha disposto il rinvio al giudice del merito per un nuovo esame motivato delle esigenze cautelari alla luce delle osservazioni indicate.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla conferma del provvedimento cautelare da parte del Tribunale del riesame; disciplina il procedimento davanti al Tribunale del riesame.
art. 275 cod. proc. pen., comma 3
Prevede la presunzione relativa della sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere per taluni reati, richiamata dalla Corte come operante per il delitto associativo ma con l'avvertenza che il tempo trascorso e l'assenza di condotte successive possono costituire "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari".
art. 51 cod. proc. pen., comma 3-bis
Norma richiamata per qualificare il delitto associativo tra quelli che attivano la presunzione di cui all'art. 275, comma 3.
art. 165-bis d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, comma 2
Richiamato rispetto all'uso e all'allegazione degli atti specifici nel ricorso per cassazione: precisa che copia degli atti indicati deve essere inserita in fascicolo separato dalla cancelleria, ma resta in capo al ricorrente l'onere di indicare gli atti da inserire.
legge 16 aprile 2015, n. 47
Citata dalla giurisprudenza come riferimento per l'interpretazione della presunzione cautelare e per la necessità di valutare il tempo trascorso dai fatti nel bilanciamento delle esigenze cautelari.
Massime di principio
- In sede di cassazione non è consentita una rivalutazione di merito delle intercettazioni: chi le impugna deve allegare le trascrizioni e dimostrare il travisamento della prova per poter incidere sulla decisione.
- Per i reati associativi sussiste una presunzione relativa di esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.), ma il giudice deve comunque considerare e motivare elementi che possano escludere la necessità della custodia, in particolare l'ampio arco temporale intercorso senza atti successivi che dimostrino persistenza della pericolosità.
- La diversa misura cautelare applicata a soggetti con ruoli apparenti similari richiede specifica e puntuale motivazione: il giudice deve spiegare perché un indagato merita custodia in carcere mentre altri, con ruoli apparentemente analoghi, ricevono misure meno gravose.
- Le censure che si limitano a proporre interpretazioni alternative delle prove vengono ritenute inammissibili in Cassazione se non riportano elementi che configureranno una manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento decisivo della prova.
- Chi intende contestare l'identificazione di un soggetto in conversazioni intercettate deve fornire elementi concreti (es. trascrizioni, elementi di confronto) e non limitarsi ad affermazioni generiche; il tribunale di merito deve motivare l'attribuzione dei soprannomi o delle identità nei dialoghi intercettati.
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