Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12751/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere: Manfredi era gravemente indiziato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 200) e di vari reati di cessione/acquisto di stupefacenti (capi 162, 208, 228, 235). Il ricorrente deduce tre motivi principali: (1) insufficiente e contraddittoria motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi del delitto associativo, in particolare sulla pretesa esistenza di una "cassa comune" e sulla rilevanza del beneplacito di altra cosca; (2) carenze e ambiguità nella valutazione delle intercettazioni e mancata dimostrazione del ruolo concreto di spacciatore a suo carico (anche contestando l'attribuzione del soprannome "click-click"); (3) insufficiente motivazione circa le esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere, specie alla luce del tempo trascorso dai fatti (2019-2021) e della mancanza di spiegazioni sulla differente misura applicata a coindagati con ruoli similari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo che le censure sulla valutazione delle intercettazioni e sulla ricostruzione dei ruoli siano, in gran parte, una rinnovata valutazione di merito non consentita in sede di legittimità e che non sia stato dimostrato un travisamento provatorio. Ha invece accolto il terzo motivo: benché riconosca la sussistenza di gravi indizi per il reato associativo e l'operatività della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., la Corte ha rilevato che il giudice del riesame non ha considerato adeguatamente il lungo intervallo di tempo trascorso dai fatti e non ha motivato la diversa misura applicata rispetto ad altri coindagati. Per tali ragioni la Corte ha annullato la parte dell'ordinanza relativa alla conferma della custodia cautelare e ha disposto il rinvio al giudice del merito per un nuovo esame motivato delle esigenze cautelari alla luce delle osservazioni indicate.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla conferma del provvedimento cautelare da parte del Tribunale del riesame; disciplina il procedimento davanti al Tribunale del riesame.

  • art. 275 cod. proc. pen., comma 3

    Prevede la presunzione relativa della sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere per taluni reati, richiamata dalla Corte come operante per il delitto associativo ma con l'avvertenza che il tempo trascorso e l'assenza di condotte successive possono costituire "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari".

  • art. 51 cod. proc. pen., comma 3-bis

    Norma richiamata per qualificare il delitto associativo tra quelli che attivano la presunzione di cui all'art. 275, comma 3.

  • art. 165-bis d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, comma 2

    Richiamato rispetto all'uso e all'allegazione degli atti specifici nel ricorso per cassazione: precisa che copia degli atti indicati deve essere inserita in fascicolo separato dalla cancelleria, ma resta in capo al ricorrente l'onere di indicare gli atti da inserire.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Citata dalla giurisprudenza come riferimento per l'interpretazione della presunzione cautelare e per la necessità di valutare il tempo trascorso dai fatti nel bilanciamento delle esigenze cautelari.

Massime di principio

  • In sede di cassazione non è consentita una rivalutazione di merito delle intercettazioni: chi le impugna deve allegare le trascrizioni e dimostrare il travisamento della prova per poter incidere sulla decisione.
  • Per i reati associativi sussiste una presunzione relativa di esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.), ma il giudice deve comunque considerare e motivare elementi che possano escludere la necessità della custodia, in particolare l'ampio arco temporale intercorso senza atti successivi che dimostrino persistenza della pericolosità.
  • La diversa misura cautelare applicata a soggetti con ruoli apparenti similari richiede specifica e puntuale motivazione: il giudice deve spiegare perché un indagato merita custodia in carcere mentre altri, con ruoli apparentemente analoghi, ricevono misure meno gravose.
  • Le censure che si limitano a proporre interpretazioni alternative delle prove vengono ritenute inammissibili in Cassazione se non riportano elementi che configureranno una manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento decisivo della prova.
  • Chi intende contestare l'identificazione di un soggetto in conversazioni intercettate deve fornire elementi concreti (es. trascrizioni, elementi di confronto) e non limitarsi ad affermazioni generiche; il tribunale di merito deve motivare l'attribuzione dei soprannomi o delle identità nei dialoghi intercettati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.