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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41488/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza del Giudice per le indagini preliminari di Trento del 22/01/2024 con cui erano state applicate le pene concordate ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Yayah denunciava la violazione di legge perché la sentenza avrebbe applicato anche la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, non prevista nell'accordo tra le parti. Sina lamentava l'assenza di motivazione sugli elementi costitutivi del reato e sulla misura della pena.

La decisione

La Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Quanto a Yayah, la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: ai sensi dell'art. 444 c.p.p. le parti possono chiedere l'esclusione delle pene accessorie e, nel caso concreto, essendo l'accessorio già applicato con precedente sentenza definitiva per reati in continuazione, era onere delle parti richiedere espressamente l'esclusione, cosa che non è avvenuta; inoltre il ricorrente non ha contestato i presupposti sostanziali o il vizio di motivazione su tale punto, che esulano dalla cognizione della Corte. Quanto a Sina, il motivo è stato dichiarato non consentito perché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita i motivi di ricorso in cassazione dopo accordo alle sole questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, alla errata qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, escludendo i vizi della motivazione. Per legge i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Consente alle parti di concordare una pena e di chiedere al giudice l'eventuale esclusione delle pene accessorie; la Corte osserva che l'esclusione va richiesta espressamente dalle parti quando sussistono ragioni, e che l'omissione di tale richiesta impedisce di impugnare efficacemente l'applicazione dell'accessorio in cassazione

  • art. 448 c.p.p.

    Limita i motivi di ricorso per cassazione delle sentenze pronunciate dopo il patteggiamento: sono ammessi soltanto i motivi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne deriva l'esclusione dei vizi della motivazione come motivo di cassazione in tali casi

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla determinazione delle spese e dell'assenza di colpa dei ricorrenti nella causa d'inammissibilità; la Corte di legittimità ritiene corretta l'applicazione delle spese e della somma alla Cassa delle ammende, pur valutando la responsabilità processuale

Massime di principio

  • Dopo un patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. l'impugnazione in cassazione è fortemente limitata: bisogna basare il ricorso sui profili espressamente ammessi dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p. (volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o misura di sicurezza).
  • Se si intende evitare l'applicazione di una pena accessoria già prevista o consentita, occorre chiederne espressamente l'esclusione nel momento dell'accordo: l'omessa richiesta rende difficilmente contestabile l'accessorio in sede di cassazione.
  • Le lagnanze fondate esclusivamente su vizi della motivazione (mancata esposizione degli elementi costitutivi del reato o dettagli sulla misura della pena) non sono in via ordinaria un motivo ammissibile di ricorso in cassazione dopo patteggiamento; tali questioni vanno sollevate prima e in altro modo nel procedimento di merito.
  • In presenza di sentenza di condanna con patteggiamento, è importante che la difesa preservi per tempo i profili contestabili in cassazione e formuli espressamente le richieste relative alle pene accessorie e ai presupposti sostanziali per la loro applicazione.
  • L'inammissibilità dei ricorsi comporta, per legge, l'imposizione delle spese processuali e il pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende; le difese devono valutare il rischio economico di un ricorso non ammissibile.

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