Sentenza n. 10770/2026 - Roma, Sezione 5Q
Ricorso avverso il silenzio della P.A.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio dell’amministrazione sull’istanza volta all’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato. Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto, attivando così il procedimento amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ritenendo che l’avvenuta attivazione del procedimento abbia fatto venir meno l’interesse dei ricorrenti a ottenere una pronuncia che ordinasse all’amministrazione di procedere. La decisione è stata adottata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione dell’enorme numero di richieste di visto gravante sulla sede diplomatica e della complessità dell’iter previsto dalla legge per la conclusione del procedimento.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; l’attivazione del procedimento fa venir meno l’interesse a una pronuncia che ordini all’amministrazione di procedere.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la successiva attivazione del procedimento amministrativo da parte dell’amministrazione fa venir meno l’interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia che imponga di procedere e determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- La fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda di visto costituisce attivazione del procedimento ai fini della valutazione dell’interesse a ricorrere contro il silenzio, anche se il procedimento non è ancora concluso nel merito.
- In un giudizio contro il silenzio, la compensazione delle spese può essere disposta quando il venir meno dell’interesse dipende dall’attivazione del procedimento e risultano rilevanti il carico eccezionale di richieste gravante sull’amministrazione e la complessità dell’iter legale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1264/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1265/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1266/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1267/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1268/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1269/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →