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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1531/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione la conferma della condanna per violazione continuata del foglio di via obbligatorio. I motivi prospettati erano: 1) violazione dell'art. 2 d.lgs. 6/9/2011 n.159 e vizio di motivazione per incertezza sulla data di notifica del foglio di via; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla prova della reiterazione della condotta (rientro nel comune proibito) e sulla valutazione temporale degli episodi; 3) violazione dell'art. 81 c.p. e vizio di motivazione per avere i giudici qualificato la fattispecie come continuazione tra contravvenzioni invece che permanenza; 4) violazione dell'art. 442 c.p.p. per aver applicato al rito abbreviato la riduzione di un terzo invece della riduzione alla metà prevista dalla riforma (L. 23/6/2017 n.103) per le contravvenzioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo sul quarto motivo e inammissibili gli altri. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per non essere stato dedotto anteriormente; il secondo e il terzo sono stati ritenuti reiterativi e quindi inammissibili, avendo la motivazione della Corte d'appello fornito un apprezzamento logico (presunzione che l'imputato si fosse allontanato e poi illecito rientrato, non una permanenza continuativa). Sul quarto motivo la Corte ha condiviso l'errore del primo giudice che ha applicato una riduzione di un terzo anziché della metà; trattandosi di mera correzione aritmetica la Corte, ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen., ha annullato senza rinvio limitatamente all'entità della pena e ha rideterminato la pena in mesi due e giorni quindici di arresto. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Invocato dal ricorrente in relazione all'efficacia del foglio di via; la Corte non ha ritenuto spendibile il motivo per omissione procedurale (inammissibile)

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla qualificazione della continuazione tra contravvenzioni; la Corte d'appello ha ritenuto corretta la qualificazione come continuazione e la Cassazione ha ritenuto il relativo motivo reiterativo/inammissibile

  • art. 442 cod. proc. pen. (comma 2)

    Norma che regola la riduzione della pena nel rito abbreviato; dopo la L. 23/6/2017 n.103 la riduzione per le contravvenzioni è pari alla metà: la prima sentenza aveva erroneamente applicato una riduzione di un terzo

  • L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1 comma 44

    Modifica che ha previsto, per le contravvenzioni giudicate con il rito abbreviato, la riduzione della pena pari alla metà; la Corte ha richiamato questa modifica per correggere l'errore aritmetico della pena

  • art. 620 lett. l) cod. proc. pen.

    Consentire alla Corte di Cassazione la correzione di un errore meramente materiale/aritmetico nella determinazione della pena senza rinvio

  • art. 23 d.l. n. 137 del 2020

    Richiamato per la trattazione scritta del procedimento (modalità procedurale adottata)

Massime di principio

  • Questioni processuali non dedotte nei precedenti gradi di giudizio possono essere dichiarate inammissibili dalla Cassazione se non previamente prospettate; è importante sollevare specificamente le contestazioni già nel merito.
  • Motivi reiterativi o che ripropongono in termini generici questioni già decise senza nuovi profili non saranno esaminati: la Corte di merito deve avere una motivazione logica e non manifestamente illogica per essere confermata.
  • Quando si contesta la prova del rientro o della permanenza in luogo proibito, il giudice può ragionevolmente inferire che l'imputato si sia allontanato e poi sia rientrato se mancano elementi che attestino una dimora stabile o legami duraturi nel luogo; la valutazione è rimessa al merito e difficilmente censurabile in Cassazione se motivata.
  • Per sentenze emesse con rito abbreviato e relative a contravvenzioni, va applicata la riduzione prevista dalla L. 103/2017 (riduzione della pena pari alla metà); l'errata applicazione di una percentuale diversa costituisce errore materiale correggibile dalla Corte di Cassazione.
  • La Corte di Cassazione può correggere direttamente errori meramente aritmetici o materiali nella determinazione della pena ai sensi dell'art. 620 c.p.p., con annullamento senza rinvio limitato all'entità della pena.

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