Cassazione Penale, Sentenza n. 1531/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la conferma della condanna per violazione continuata del foglio di via obbligatorio. I motivi prospettati erano: 1) violazione dell'art. 2 d.lgs. 6/9/2011 n.159 e vizio di motivazione per incertezza sulla data di notifica del foglio di via; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla prova della reiterazione della condotta (rientro nel comune proibito) e sulla valutazione temporale degli episodi; 3) violazione dell'art. 81 c.p. e vizio di motivazione per avere i giudici qualificato la fattispecie come continuazione tra contravvenzioni invece che permanenza; 4) violazione dell'art. 442 c.p.p. per aver applicato al rito abbreviato la riduzione di un terzo invece della riduzione alla metà prevista dalla riforma (L. 23/6/2017 n.103) per le contravvenzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo sul quarto motivo e inammissibili gli altri. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per non essere stato dedotto anteriormente; il secondo e il terzo sono stati ritenuti reiterativi e quindi inammissibili, avendo la motivazione della Corte d'appello fornito un apprezzamento logico (presunzione che l'imputato si fosse allontanato e poi illecito rientrato, non una permanenza continuativa). Sul quarto motivo la Corte ha condiviso l'errore del primo giudice che ha applicato una riduzione di un terzo anziché della metà; trattandosi di mera correzione aritmetica la Corte, ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen., ha annullato senza rinvio limitatamente all'entità della pena e ha rideterminato la pena in mesi due e giorni quindici di arresto. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Invocato dal ricorrente in relazione all'efficacia del foglio di via; la Corte non ha ritenuto spendibile il motivo per omissione procedurale (inammissibile)
art. 81 cod. pen.
Richiamato in relazione alla qualificazione della continuazione tra contravvenzioni; la Corte d'appello ha ritenuto corretta la qualificazione come continuazione e la Cassazione ha ritenuto il relativo motivo reiterativo/inammissibile
art. 442 cod. proc. pen. (comma 2)
Norma che regola la riduzione della pena nel rito abbreviato; dopo la L. 23/6/2017 n.103 la riduzione per le contravvenzioni è pari alla metà: la prima sentenza aveva erroneamente applicato una riduzione di un terzo
L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1 comma 44
Modifica che ha previsto, per le contravvenzioni giudicate con il rito abbreviato, la riduzione della pena pari alla metà; la Corte ha richiamato questa modifica per correggere l'errore aritmetico della pena
art. 620 lett. l) cod. proc. pen.
Consentire alla Corte di Cassazione la correzione di un errore meramente materiale/aritmetico nella determinazione della pena senza rinvio
art. 23 d.l. n. 137 del 2020
Richiamato per la trattazione scritta del procedimento (modalità procedurale adottata)
Massime di principio
- Questioni processuali non dedotte nei precedenti gradi di giudizio possono essere dichiarate inammissibili dalla Cassazione se non previamente prospettate; è importante sollevare specificamente le contestazioni già nel merito.
- Motivi reiterativi o che ripropongono in termini generici questioni già decise senza nuovi profili non saranno esaminati: la Corte di merito deve avere una motivazione logica e non manifestamente illogica per essere confermata.
- Quando si contesta la prova del rientro o della permanenza in luogo proibito, il giudice può ragionevolmente inferire che l'imputato si sia allontanato e poi sia rientrato se mancano elementi che attestino una dimora stabile o legami duraturi nel luogo; la valutazione è rimessa al merito e difficilmente censurabile in Cassazione se motivata.
- Per sentenze emesse con rito abbreviato e relative a contravvenzioni, va applicata la riduzione prevista dalla L. 103/2017 (riduzione della pena pari alla metà); l'errata applicazione di una percentuale diversa costituisce errore materiale correggibile dalla Corte di Cassazione.
- La Corte di Cassazione può correggere direttamente errori meramente aritmetici o materiali nella determinazione della pena ai sensi dell'art. 620 c.p.p., con annullamento senza rinvio limitato all'entità della pena.
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