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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5137/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Catania che aveva rigettato la sua richiesta di ricusazione della dottoressa Passanisi. La difesa ha contestato l'imparzialità del giudice, denunciando numerosi vizi processuali (rigetto di liste testimoniali, mancata acquisizione di prove, omissioni istruttorie, presunta invenzione di norme applicative, travisamento della verità processuale) e ha invocato la qualificazione di "grave inimicizia" oltre che violazioni di princìpi costituzionali e di diritti europei (Cedu, Carta dei diritti dell'UE), chiedendo anche, con riserva, eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia (art. 267 TFUE).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: la difesa non ha indicato i presupposti tassativi previsti dall'art. 37 c.p.p. idonei a fondare la ricusazione, essendosi limitata a contestare atti endoprocessuali e a sollecitare una revisione nel merito del procedimento penale. È stato ribadito il principio della stretta interpretazione delle cause di ricusazione: la "grave inimicizia" deve ricavarsi da rapporti privati, esterni al processo, e non da decisioni processuali ordinarie. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese e al versamento di una somma alla cassa delle ammende (Euro 4.000,00).

Norme richiamate

  • art. 37 cod. proc. pen.

    Le cause di ricusazione sono tassative e di stretta interpretazione; la mera condotta endoprocessuale non è di per sé sufficiente a dimostrare la "grave inimicizia" richiesta dall'art. 37.

  • art. 36 cod. proc. pen.

    Distinto istituto dell'astensione per "gravi ragioni di convenienza" rispetto alla ricusazione: le ragioni personali più indeterminate rientrano nell'astensione, non nella ricusazione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Le censure sui vizi del procedimento penale devono essere dedotte mediante i rimedi impugnatori ordinari; l'art. 606 (motivi di impugnazione in cassazione) non giustifica una trasformazione dell'istanza di ricusazione in valutazione di merito sul processo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso per colpa dell'impugnante, il giudice può irrogare sanzioni economiche (condanna alle spese e ammenda) nei termini previsti dall'art. 616.

  • art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

    I profili di violazione del diritto a un processo equo (art. 6 CEDU) invocati non sono idonei a sorreggere la ricusazione senza elementi oggettivi estranei al processo; la presunta lesione dei diritti non sostituisce la prova delle cause tassative di ricusazione.

  • artt. 41 e 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE)

    Richiamati dalla difesa, ma non ritenuti idonei a fondare la ricusazione in assenza di specifici elementi che dimostrino un deficit obiettivo di imparzialità.

  • art. 267 TFUE

    Il ricorso ha riservato la possibilità di una questione pregiudiziale, ma il problema non è stato ritenuto suscettibile di sorreggere la ricusazione né di rendere ammissibile il ricorso in cassazione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La richiesta di assoluzione o di valutazioni di merito con riferimento alla carenza della condizione di procedibilità è di competenza del giudizio di merito e non può essere sostituita dall'istanza di ricusazione rivolta a un diverso fine.

Massime di principio

  • La ricusazione è rimedio eccezionale: le cause sono tassative e interpretate restrittivamente; non si può ricorrere ad analogie o a estensioni.
  • Le decisioni meramente endoprocessuali (ammissione/rigetto di prove, calendari, ammissione parti civili, ecc.) non costituiscono di per sé prova di "grave inimicizia"; per la ricusazione servono elementi oggettivi e rapporti privati esterni al processo.
  • I vizi procedurali o la presunta illegittimità degli atti del giudice vanno dedotti mediante i rimedi impugnatori ordinari (appello, cassazione per vizi di motivazione/violazione di legge), non mediante la ricusazione, salvo che emergano fatti esterni che provino un vizio di imparzialità.
  • Quando si intende proporre ricusazione occorre documentare concretamente e specificamente i presupposti indicati dall'art. 37 c.p.p. (es. interesse personale del giudice, rapporti di parentela/credito/debito, grave inimicizia esterna), evitando deduzioni generiche.
  • L'invocazione di diritti costituzionali o sovranazionali (Costituzione, CEDU, Carta UE) non elimina l'onere di dimostrare gli specifici presupposti della ricusazione nel processo interno.
  • Ricorsi manifestamente infondati o impostati in modo generico possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e ammende a carico del ricorrente.

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