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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02395/2026 del 21/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari del 07/11/2024 che aveva riqualificato nella forma tentata il delitto di riciclaggio relativo a più autovetture smontate (fatto del 28/09/2018) e rideterminato la pena. Il motivo dedotto è un unico vizio: inosservanza dell'art. 522 c.p.p., in relazione agli artt. 517 e 520 c.p.p., e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha rigettato la doglianza di nullità parziale della sentenza per l'omessa notifica all'imputato del verbale dell'udienza del 14/12/2020, nella quale il pubblico ministero aveva integrato l'imputazione contestando l'aggravante di cui all'art. 71 del D.lvo n. 159/2011 (commesso il fatto mentre era sottoposto a misura di prevenzione personale). Il ricorrente sosteneva che si trattasse di nullità sottoposta al regime intermedio di cui all'art. 180 c.p.p., quindi rilevabile d'ufficio o in qualsiasi momento, mentre la Corte d'Appello ha qualificato la nullità come relativa e ha ritenuto tardiva l'eccezione perché sollevata solo con i "motivi nuovi" in memoria del 22/10/2024 e non con l'atto di impugnazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui il principio di correlazione tra accusa e decisione va valutato in funzione della tutela del diritto di difesa e non in modo meramente formale. Ha stabilito che la contestazione dell'aggravante per aver commesso il fatto mentre si era sottoposti a misura di prevenzione è un elemento accessorio noto all'imputato, analogo alla recidiva: quindi la mancata notifica dell'estratto del verbale che contiene tale integrazione produce una nullità relativa (non assoluta) quando non incide sul nucleo essenziale del fatto né pregiudica la possibilità di individuare con esattezza l'addebito. Tale nullità è soggetta a decadenza se non eccepita dal difensore nell'udienza successiva e non poteva essere valorizzata come motivo nuovo davanti alla Corte d'Appello. Conseguentemente la decisione impugnata è stata ritenuta corretta e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al principio di correlazione tra accusa e decisione; la Corte ha ritenuto che la verifica vada fatta in funzione del diritto di difesa e non in modo meramente formale.

  • art. 517 cod. proc. pen.

    Norma processuale penalmente rilevante richiamata nel quadro delle nullità procedurali; la censura verteva sull'omessa notifica del verbale di udienza.

  • art. 520 cod. proc. pen.

    Richiamato unitamente agli altri articoli sulle nullità; contestazione della corretta applicazione delle norme sulle nullità parziali e sulla loro rilevabilità.

  • art. 71 D.lvo n. 159/2011

    Norma sostanziale che prevede l'aggravante per chi commette reati mentre è sottoposto a misura di prevenzione personale; la Corte ha ritenuto che la contestazione di tale aggravante non incida sul nucleo essenziale del fatto se la misura era già nota all'imputato.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Riferito dal ricorrente quale regime applicabile alle nullità che tutelano il diritto di difesa (rilevabili anche d'ufficio); la Corte tuttavia ha qualificato la nullità come relativa e quindi sottoposta a decadenza se non tempestivamente eccepita.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso per cassazione.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Citato nel ragionamento sul principio di correlazione tra accusa e decisione come parte del quadro normativo di garanzia del diritto di difesa.

Massime di principio

  • La modifica dell'imputazione con riguardo a un elemento accessorio (es. recidiva, aggravante per misura di prevenzione) non comporta automaticamente nullità assoluta: se l'elemento era già noto all'imputato e non incide sul nucleo essenziale del fatto, l'omessa notifica del verbale determina una nullità relativa.
  • Le nullità relative che attengono a integrazioni di imputazione devono essere eccepite tempestivamente dal difensore nell'udienza successiva; in mancanza si perde la possibilità di sollevarle in sede di impugnazione con "motivi nuovi".
  • Per distinguere tra nullità assoluta e relativa va valutato l'effetto della modifica sull'effettiva possibilità di difesa: se la modifica ha pregiudicato il diritto di difesa e l'imputato non ha avuto concreta possibilità di controbattere, la nullità può essere considerata assoluta; altrimenti è relativa e soggetta a decadenza.
  • Quando l'aggravante si fonda su circostanze già note all'imputato (p.es. sorveglianza speciale, recidiva), la contestazione successiva non muta l'essenza dell'addebito e quindi è meno probabile che la mancata notifica produca una nullità insanabile.
  • Per la difesa: verificare sempre la notifica degli estratti dei verbali che introducono nuove contestazioni e, in caso di assenza o contumacia, eccepire immediatamente la nullità in udienza successiva per non rischiare la decadenza.

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