Sentenza n. 1153/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull’istanza di attualizzazione, rimodulazione o proroga del Piano Assistenziale Individuale relativo a un minore
Esito
La controversia
Il ricorrente, nella qualità di genitore ed esercente la potestà sul figlio minorenne, ha impugnato il silenzio formatosi sull’istanza presentata il 18 settembre 2025 al Comune di Palermo e alle articolazioni dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo competenti, chiedendo di attualizzare, rimodulare o prorogare il precedente Piano Assistenziale Individuale del figlio. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato, con memoria del 20 febbraio 2026, l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., conformandosi alla dichiarazione contenuta nella memoria del ricorrente. Le amministrazioni resistenti sono state condannate, secondo il criterio della soccombenza virtuale, al pagamento complessivo di 1.500 euro per spese di lite, oltre IVA, CPA e accessori di legge, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato. Le spese sono state poste per metà a carico di ciascuna amministrazione e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è stata posta a fondamento della declaratoria di cessazione della materia del contendere, conseguente alla dichiarazione del ricorrente circa il venir meno dell’interesse alla decisione per effetto della sopravvenuta definizione della situazione controversa.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all’oscuramento delle informazioni sanitarie.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone interessate in caso di diffusione della sentenza.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, la situazione controversa viene definita e il ricorrente dichiara che non sussiste più interesse alla decisione, il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- In caso di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso qualora il giudizio fosse stato deciso nel merito.
- Nei provvedimenti giudiziari contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la diffusione deve avvenire con oscuramento delle generalità e di ogni ulteriore dato identificativo o sanitario delle persone interessate.
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