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Sentenza

Sentenza n. 1198/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione del decreto di revoca del nulla osta della Prefettura di Pavia in data 10/12/2025, notificato in data 12/12/2025, nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento e per ogni ulteriore statuizione.

Giustizia amministrativa202600483

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta all’ingresso emesso in suo favore per motivi di lavoro subordinato. Il provvedimento amministrativo era fondato, da un lato, sulla ritenuta incapacità reddituale del datore di lavoro, valutata sulla base del numero complessivo delle istanze di nulla osta presentate nel 2025, del numero dei lavoratori stabilmente inseriti nell’organico con contratti a tempo indeterminato, del volume d’affari al netto degli acquisti risultante dall’ultima dichiarazione IVA e dell’utile di esercizio risultante dalla dichiarazione dei redditi; dall’altro, sulla non coerenza tra il CCNL e la mansione indicati nell’istanza e l’attività concretamente svolta dalla società, consistente in lavori di meccanica generale. Il ricorrente non ha contestato tali presupposti fattuali o giuridici, ma si è limitato ad allegare di avere reperito una nuova possibilità occupazionale, per la quale sarebbe stato in attesa del permesso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata adottata all’esito della camera di consiglio cautelare, ritenendo integrati i presupposti dell’art. 60 c.p.a. La censura è stata giudicata infondata perché non investiva il contenuto del provvedimento impugnato né contestava le ragioni poste a fondamento della revoca. Il reperimento di una nuova opportunità lavorativa è stato ritenuto irrilevante rispetto alla legittimità della revoca, poiché non incide né sull’incapacità reddituale dell’originario datore di lavoro né sull’incoerenza tra il CCNL e le mansioni dichiarate e l’attività aziendale. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    decisione in forma semplificata adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare

    La decisione può essere definita con sentenza semplificata all’esito della camera di consiglio cautelare quando il contraddittorio è integro, le questioni sono state esaustivamente trattate ed è decorso il termine previsto dalla norma.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La norma è richiamata quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Le disposizioni sono richiamate, insieme alla normativa nazionale, a giustificazione dell’oscuramento dei dati identificativi della parte.

Massime di principio

  • La contestazione della revoca di un nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato deve investire specificamente i presupposti fattuali e giuridici posti dall’amministrazione a fondamento della revoca; la mera allegazione di avere reperito una nuova opportunità lavorativa non è idonea a dimostrare l’illegittimità dell’atto.
  • La nuova opportunità occupazionale reperita dal destinatario non incide sulla legittimità della revoca del nulla osta riferito a un originario datore di lavoro quando restano non contestati o comunque insuperati i rilievi relativi all’incapacità reddituale di quest’ultimo e alla non coerenza tra CCNL, mansioni dichiarate e attività aziendale.
  • È legittima la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio cautelare quando il contraddittorio è integro, le questioni sono state compiutamente trattate e sono rispettati i presupposti temporali previsti dall’art. 60 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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