Sentenza n. 729/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento del Comune di Milano del 30 settembre 2024 con oggetto “Immobile di Via Astesani 2 (Municipio 9) ORDINANZA DI REGOLARIZZAZIONE DELLA RETE INTERNA DI FOGNATURA”, nella parte in cui ordina al Condominio destinatario “1) La risoluzione degli inconvenienti igienici lamentati mediante idonee lavorazioni (sigillatura/impermeabilizzazione delle pareti perimetrali dell’abitazione del Sig. Inserra con spostamento deli contatori gas in altra posizione); 2) Verificare il corretto collegamento dei pluviali e pilette presenti sulla facciata interna a ridosso dell’abitazione del Sig. Inserra (tubazioni continue ed a tenuta idraulica)”; di ogni altro atto preordinato, presupposto, conseguente e connesso ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di regolarizzazione della rete interna di fognatura, nella parte in cui imponeva lavori per eliminare infiltrazioni e inconvenienti igienici nell’abitazione di un condomino
Esito
La controversia
Il condominio ha impugnato l’ordinanza del Comune di Milano del 30 settembre 2024, con la quale gli erano stati ordinati lavori consistenti nella risoluzione degli inconvenienti igienici mediante sigillatura o impermeabilizzazione delle pareti perimetrali dell’abitazione di un condomino, con spostamento dei contatori del gas, nonché nella verifica e nel corretto collegamento dei pluviali e delle pilette presenti sulla facciata interna. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio il ricorrente ha comunicato che il Comune, con provvedimento del 10 dicembre 2025, aveva sostanzialmente revocato l’ordine impugnato; è rimasto fermo soltanto l’obbligo di eseguire lavori marginali, rispetto ai quali il condominio non si oppone.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il provvedimento comunale del 10 dicembre 2025 aveva sostanzialmente revocato l’ordine oggetto di impugnazione e che il ricorrente non contestava gli interventi marginali ancora prescritti. Non è stata quindi esaminata la legittimità originaria dell’ordinanza né i motivi di ricorso. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione dell’accordo intervenuto tra le parti costituite.
Massime di principio
- La sopravvenuta revoca sostanziale del provvedimento impugnato, accompagnata dal venir meno della contestazione attuale del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere, senza necessità di esaminare la legittimità originaria dell’atto.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate quando ciò corrisponda a un accordo intervenuto tra le parti costituite.
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