Circolare numero 20 del 31-01-2011
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore delle Organizzazioni sindacali aderenti alla USAE sulle prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare informa che, dal 3 dicembre 2010, è stato sottoscritto con la USAE un nuovo testo di convenzione che sostituisce integralmente quello richiamato dalla circolare n. 127/2006. Vengono disciplinati i soggetti che possono aderire tramite trattenuta sulle prestazioni, le modalità di rilascio, revoca e contestazione delle deleghe, le aliquote applicabili alle diverse prestazioni temporanee, i termini di versamento e gli oneri a carico dell’Organizzazione. Sono inoltre indicati i codici identificativi delle Federazioni già abilitate, il costo del servizio, le condizioni di rinnovo e recesso, nonché i limiti di responsabilità dell’INPS e le istruzioni contabili di rinvio alla precedente circolare.
Nuova convenzione USAE per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
Nuova convenzione USAE per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
La circolare aggiorna la disciplina della riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee per le Organizzazioni aderenti alla USAE, precisando che dal 3 dicembre 2010 è in vigore un nuovo testo di convenzione che sostituisce integralmente quello precedente richiamato dalla circolare n. 127/2006. Vengono definiti i beneficiari, le modalità operative per le trattenute, le aliquote applicabili, gli obblighi delle strutture INPS e dei datori di lavoro, nonché le regole su revoche, contestazioni, versamenti e responsabilità.
Ambito di applicazione
Possono versare i contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni i soggetti che percepiscono:
- trattamenti previdenziali di mobilità;
- trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
La trattenuta opera soltanto in presenza di delega rilasciata dal lavoratore e inserita nel modello INPS di domanda della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal lavoratore e deve recare anche il timbro dell’Organizzazione e la firma del legale rappresentante.
Organizzazioni aderenti e codici identificativi
Sono richiamati i codici identificativi già assegnati dall’INPS, che devono rimanere attivi:
- COD. 2301 – USAE Unione Sindacati Autonomi Europei;
- COD. 2302 – USAE FENALPI;
- COD. 2303 – USAE ALDEPI.
Le nuove Organizzazioni sindacali aderenti alla USAE possono richiedere di avvalersi del servizio di esazione dei contributi tramite apposita domanda di autorizzazione, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 3, della convenzione allegata.
Adempimenti nei casi di pagamento diretto della CIG
Quando i trattamenti di integrazione salariale sono pagati direttamente dall’INPS, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, insieme agli elenchi, i dati relativi alle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991.
La documentazione relativa alle deleghe, incluse eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.
Contestazioni, revoche e cessazione degli effetti
In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS cessa di effettuare le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tale ipotesi, l’Organizzazione sindacale deve restituire le somme indebitamente ricevute ai lavoratori interessati.
La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all’anno, la revoca o la presentazione di una nuova delega è possibile entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello in cui si intende revocare o modificare la delega.
Se il lavoratore comunica all’INPS la volontà di revocare la delega, la struttura competente deve procedere nel più breve tempo possibile all’acquisizione della revoca. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.
Misura dei contributi associativi
La misura del contributo deve essere indicata espressamente nella delega e deve essere espressa in percentuale sulla prestazione previdenziale, in misura uguale per tutti gli iscritti all’Organizzazione.
La USAE ha comunicato le seguenti percentuali da applicare alle prestazioni temporanee:
- 4% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti;
- 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 1% sui restanti trattamenti, e cioè CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Versamenti, elenchi e costo del servizio
Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono effettuare i versamenti entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione, senza gravami di interessi e dedotte le spese previste dall’art. 7 della convenzione.
Contestualmente, devono mettere a disposizione dell’Organizzazione sindacale interessata gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e l’importo delle trattenute stesse.
L’Organizzazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, determinato in 0,54 euro per singola delega. L’eventuale variazione annuale dei costi sarà comunicata con raccomandata A/R; a seguito di tale comunicazione la USAE ha facoltà di recedere entro 60 giorni.
Responsabilità dell’INPS e tutela in caso di contenzioso
L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra il singolo iscritto e l’Organizzazione sindacale, nonché alle vicende connesse.
L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori della struttura nazionale dell’Organizzazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche se i pignoramenti sono in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Di conseguenza, le sedi devono adottare tempestivamente tutti i provvedimenti conseguenti. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione soccombente nel giudizio deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’Organizzazione stipulante si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute per eventuali controversie giudiziarie, dietro semplice presentazione di nota specifica.
Durata della convenzione, rinnovo e disdetta
La convenzione ha durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
È fatta salva, per giusta causa, la possibilità di disdetta da parte di ciascuna delle parti con preavviso di almeno sei mesi.
Ulteriori indicazioni operative
La circolare segnala la sede della USAE in viale Ettore Franceschini n. 73, 00155 Roma. I versamenti per le Federazioni aderenti devono essere eseguiti sui conti correnti già in essere, salvo eventuali variazioni che saranno comunicate alle strutture dell’Istituto con apposito messaggio.
Istruzioni procedurali e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e per i conseguenti versamenti a favore delle Organizzazioni aderenti alla USAE, si rinvia alle istruzioni già contenute nella circolare INPS n. 127 del 13 novembre 2006.
Punti principali
Sostituzione della precedente convenzione
In data 3 dicembre 2010 è stato sottoscritto con la USAE un nuovo testo di convenzione per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee, che sostituisce a tutti gli effetti il precedente accordo richiamato dalla circolare n. 127 del 13 novembre 2006.
Prestazioni interessate e modalità di trattenuta
Possono versare contributi associativi tramite trattenuta i beneficiari di trattamenti di mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale, integrazione salariale ordinaria e straordinaria e sussidi per lavori socialmente utili. La trattenuta avviene previa delega contenuta nel modello INPS di domanda della prestazione, sottoscritta dal lavoratore e recante timbro dell’Organizzazione e firma del legale rappresentante.
Codici identificativi delle Federazioni aderenti
Restano attivi i codici già assegnati dall’INPS alle Federazioni aderenti alla USAE: COD. 2301 USAE Unione Sindacati Autonomi Europei, COD. 2302 USAE FENALPI, COD. 2303 USAE ALDEPI. Eventuali nuove Organizzazioni aderenti potranno chiedere l’autorizzazione secondo l’art. 1, comma 3, della convenzione.
Obblighi del datore di lavoro nei pagamenti diretti di CIG
Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori, inclusa l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge 223/1991. La documentazione, comprese revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.
Contestazioni, revoche e durata della delega
In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. L’Organizzazione deve restituire le somme indebitamente percepite. La delega si esaurisce con il pagamento della prestazione richiesta. Per prestazioni con domanda efficace per periodi superiori all’anno, la revoca o la nuova delega può essere presentata entro il 20 ottobre dell’anno precedente. Se il lavoratore comunica la revoca, la struttura INPS deve acquisirla nel più breve tempo possibile.
Restituzioni in caso di revoca o annullamento
Se la prestazione viene revocata o annullata, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.
Misura dei contributi associativi
La misura della trattenuta deve essere indicata espressamente nell’atto di delega e deve essere espressa in percentuale sulla prestazione previdenziale, uguale per tutti gli iscritti. La USAE ha comunicato le percentuali applicabili: 4% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti; 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% sui restanti trattamenti (CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità, sussidio per lavori socialmente utili).
Versamenti alle Organizzazioni e costo del servizio
Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono versare le somme entro il mese successivo al pagamento, senza interessi e dedotte le spese previste dall’art. 7 della convenzione. Devono inoltre mettere a disposizione dell’Organizzazione gli elenchi dei nominativi con dati anagrafici e importi trattenuti. Il costo del servizio è pari a 0,54 euro per singola delega ed è a carico dell’Organizzazione. Le eventuali variazioni annuali del costo saranno comunicate con raccomandata A/R; la USAE potrà recedere entro 60 giorni.
Responsabilità, controversie e pignoramenti
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra lavoratore e Organizzazione. L’Istituto è inoltre sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della stessa da parte di creditori della struttura nazionale o di strutture associate. Le sedi devono adottare tempestivamente i provvedimenti conseguenti. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata; in caso di contenzioso giudiziario derivante dalla convenzione, l’Organizzazione deve ristorare l’INPS delle spese sostenute a semplice presentazione di nota specifica.
Durata, rinnovo, recesso e riferimenti organizzativi
La convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione; la richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. È ammessa la disdetta per giusta causa con preavviso di almeno sei mesi. È inoltre indicata la sede della USAE in viale Ettore Franceschini n. 73, 00155 Roma. I versamenti per le Federazioni aderenti devono essere eseguiti sui conti correnti già in essere, salvo successive variazioni comunicate all’Istituto.
Istruzioni procedurali e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei relativi versamenti alle Organizzazioni aderenti alla USAE, la circolare rinvia alle istruzioni contenute nella circolare INPS n. 127 del 13 novembre 2006.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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